TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405404
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 05404/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11677/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11677 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P M e R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e/o idonea tutela cautelare

- della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 12 luglio 2023 (doc. 1), comunicata al ricorrente il 17.7.2023, con la quale è stato deliberato di non confermare il dott.-OMISSIS- nelle funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di-OMISSIS- che gli sono state conferite con delibera del 9.9.2015 e che ha assunto in data 1.10.2015;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, compreso il decreto ex art. 17 legge n. 195/1958 contenente la citata delibera se medio tempore intervenuto e le proposte/verbali di Commissione presupposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM e del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente magistrato ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato la non conferma dell’esponente nelle funzioni semidirettive di Presidente di sezione della Corte d’Appello di-OMISSIS-.

L’istante ha lamentato l’illegittimità della delibera consiliare, articolando i seguenti motivi di diritto:

- A) Contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, Violazione di giudicato e/o palese illogicità; - B) Violazione dell’art. 83, comma 1, lett. g) e dell’art. 87 del T.U, degli artt. 71 e 72 della Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria, sviamento di potere.

In sintesi, l’istante ha, per un verso, contestato la contraddittorietà dell’atto rispetto agli esiti dei paralleli procedimenti (penale, disciplinare e di trasferimento ex art. 2 Legge Guarentigie), tutti archiviati; per altro verso, ha lamentato che il giudizio di conferma de quo si dovrebbe incentrare sulla valutazione delle capacità professionali “pure” del magistrato, senza sconfinare in un più ampio apprezzamento sulla generale attività e personalità del soggetto scrutinando (giacchè si finirebbe così per inglobare “… indebitamente anche gli eventuali riflessi che il comportamento del magistrato abbia generato in contesti distanti e totalmente autonomi che nulla hanno avuto in comune con il suo lavoro”, così in ricorso).

Sulla base delle sopra esposte doglianze, il ricorrente ha concluso per l’annullamento della delibera, previa concessione di tutela cautelare.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il CSM, diffusamente argomentando per l’infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 gennaio 2024.

2. Tanto sinteticamente messo in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.

Giova ricordare il quadro normativo di riferimento che disciplina la materia della conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi.

Gli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160/06, nell’introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione da parte del CSM dell’attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio per la procedura da seguirsi e le fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l’idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio (art. 71).

In proposito, l’art. 72 del T.U., oltre a precisare le modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che “La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”.

Nella relazione introduttiva del TU, paragrafo 3.1. “I Principi generali. Il merito e le attitudini”, è previsto che “L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell’attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato. Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti la disposizione di apertura del nuovo T.U.

In un’ottica di razionalizzazione e semplificazione del testo, innovando la precedente circolare sul piano redazionale, tali requisiti non vengono più collocati in un capo autonomo, ma disciplinati nella parte prima, unitamente ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali”.

L’art. 1 del TU attribuisce all’indipendenza il valore di prerequisito, stabilendo che “L’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi”.

Anche il capo III della circolare n. 20691 dell’8.10.2007 (in tema di valutazioni di professionalità) chiarisce il significato di “indipendenza” che “...consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione”.

Si deduce da quanto sopra che, anche ai fini della conferma quadriennale, il CSM non deve soltanto valutare l’organizzazione del servizio, l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza del magistrato, ma anche, quale precondizione imprescindibile, l’indipendenza del soggetto da condizionamenti.

A tale prerequisito vanno poi aggiunte le capacità organizzative richieste, le quali, per quanto espressamente previsto dall’art. 80 TU, vanno verificate “avuto riguardo agli indicatori delle attitudini direttive individuati secondo le tipologie dell’incarico in esame”.

3. Ciò posto, è infondato il primo motivo di ricorso.

Dandosi per trascritto, per ragioni di sintesi espositiva, il tenore integrale della delibera impugnata, si ricorda che il giudizio di conferma di cui si verte è stato, come si è visto, influenzato dalle circostanze emerse da un procedimento penale a carico del Sindaco di -OMISSIS-, per la nota vicenda descritta in atti, che è stata oggetto di grande attenzione giornalistica e di vasta eco mediatica.

In particolare, nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura di -OMISSIS- (per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), a carico, tra l'altro, del predetto rappresentante dell’ente locale, è stata accertata la presenza di numerose conversazioni intercorse tra quest'ultimo e il ricorrente, nell'arco di circa 6 mesi (dal giugno/luglio 2017 al gennaio 2018 e cioè nel periodo che rientra nel quadriennio in valutazione). Il contenuto delle

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