TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-10-02, n. 202305367
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Pubblicato il 02/10/2023
N. 05367/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2023, proposto da
Teknimond s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. U T in Napoli, alla Via dei Greci, n. 36;
contro
Comune di San Nicola Manfredi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati O D G, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota prot. n. 10054 adottata dal Settore Tecnico LL.PP. ed Urbanistica del Comune di San Nicola Manfredi in data 12 novembre 2022;
- del verbale di sopralluogo di estremi sconosciuti redatto in data 5 settembre 2022;
- della nota prot. n. 7437 adottata dal Settore Tecnico LL.PP. ed Urbanistica del Comune di San Nicola Manfredi in data 30 agosto 2022;
- del verbale di sopralluogo di estremi sconosciuti redatto in data 29 agosto 2022;
- della nota prot. n. 7208 adottata dal Settore Tecnico LL.PP. ed Urbanistica del Comune di San Nicola Manfredi in data 23 agosto 2022;
- della nota prot. n. 5468 adottata dal Sindaco del Comune di San Nicola Manfredi in data 27 giugno 2022;
- della nota di estremi sconosciuti, datata presumibilmente 7 giugno 2022, con la quale il Settore Tecnico LL.PP. ed Urbanistica del Comune di San Nicola Manfredi ha reso “in via riservata” al Sindaco del medesimo Ente comunale informazioni riguardo al lotto del PIP contraddistinto con il n. 1 e censito al foglio 9, particella 747 del Catasto terreni del Comune di San Nicola Manfredi;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola Manfredi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’odierna ricorrente espone:
- di essere proprietaria di un lotto di terreno situato all’interno del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune di San Nicola Manfredi, censito al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9, particella 747;
- di essere affidataria, da parte del Comune resistente, dei lavori di riqualificazione e completamento del Palazzo Baronale Sersale, per la cui esecuzione ha destinato tale lotto di terreno, nella sua interezza, a “ Campo base, al fine di consentire tutte le attività necessarie allo svolgimento dei lavori, nonché a limitare le interferenze con il centro abitato, stante la limitata fruibilità degli spazi ”;
- che all’esito di una serie di accessi effettuati dai tecnici comunali, il Comune di San Nicola Manfredi con provvedimento prot. n. 0010054 del 12/11/2022 le ha ordinato quanto segue:
1) “ l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di qualsiasi opera e/o materiale ricadente sull'area di proprietà pubblica identificata in catasto al foglio n. 09 part. 767;
2) di procedere alla delimitazione, con termini lapidei, a proprie cure e spese, dei confini del lotto alla medesima assegnata, dando comunicazione dell'espletamento delle operazioni allo scrivente ufficio in congruo anticipo;
3) di non occupare ed utilizzare gli accessi posti a confine del lotto di proprietà comunale identificato al foglio n. 09 particella n. 748, utilizzando unicamente, per l'accesso alla propria proprietà, la strada comunale interna P.I.P., ove è previsto l'ingresso al lotto;
4) di corrispondere all'Ente, quale indennità di occupazione di suolo pubblico permanente dal 14.02.2011 (data stipula contratto di appalto lavori Palazzo Baronale) alla data del presente provvedimento, quantificata in € 67.027,88, da versare a mezzo bonifico sull'Iban IT86D036939722100000009028 causale occupazione suolo pubblico;
5) in riferimento al lotto di proprietà, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle strutture visibili (unici elementi rilevati dato atto che non è stato concesso l’accesso all’interno dell’area), in quanto risultano prive di qualsiasi titolo, nonché la cessazione di eventuale attività in essere, anch'essa priva di titoli abilitativi, utilizzando l'area in conformità alle norme di attuazione dell'attuale destinazione d'uso della stessa "Zona C", tra l'altro richiesta e concessa alla Ditta Teknimond S.r.l., in quanto le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.U.C. recitano:
" OMISSIS... Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, commercio (coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. n.1/2014), pubblici esercizi, piccolo artigianato di servizio compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e in genere tutte le attività necessarie e/o complementari alla residenza.
6) di ottemperare al presente provvedimento entro trenta (30) giorni dalla notifica ”.
1.1 - Avverso il predetto provvedimento – impugnato in via principale – la ricorrente ha formulato le censure di seguito sintetizzate:
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: il fondo allocato sulla p.lla n. 767 non appartiene al patrimonio indisponibile del Comune, non essendo destinato ad alcun pubblico servizio, cosicché in relazione ad esso non è esercitabile il potere di autotutela ex art. 823 co. 2 c.c.;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: l’ordine di ripristino della p.lla n. 767 è irragionevole siccome essa si trova nel medesimo stato di fatto in cui la ricorrente la ha ricevuta, né alcun manufatto è stato ivi edificato;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione degli articoli 950 e 951 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: l’ordine di delimitazione, con termini lapidei dei confini del lotto esula dall’esercizio dell’autotutela esecutiva demaniale e rientra nell’esercizio delle facoltà dominicali del privato;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: anche l’ordine di “non occupare ed utilizzare gli accessi posti a confine del lotto di proprietà comunale identificato al foglio n. 09 particella n. 748” esula dal potere di autotutela demaniale;peraltro, la p.lla n. 748 appartiene al patrimonio disponibile del Comune, come comprovato dal suo inserimento nel piano Piano per le alienazioni e le valorizzazioni di beni immobili di proprietà comunale, ai sensi dell'art.58 del decreto legge n.112/2008 convertito con legge n.133/2008, anni 2019-2022;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: ancora con riferimento all’ordine di non usare gli accessi posti a confine del lotto di proprietà comunale identificato al foglio n. 09 particella n. 748, esso è irragionevole, inadeguato e abnorme, essendo tali accessi già occlusi;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione e falsa applicazione del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di San Nicola Manfredi n. 11 del 12 maggio 2021 - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa – Violazione e falsa applicazione del principio dell’affidamento - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: la richiesta di pagamento dell’indennità di abusiva occupazione è illegittima (stante la natura del suolo) e comunque fonda su misurazioni dell’area del tutto inaffidabili;l’offerta tecnica presentata dalla ricorrente e accettata dal Comune, inoltre, prevedeva espressamente l’allestimento del Campo Base, secondo quanto illustrato nella tav. 5 allegata alla stessa;
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 822 Codice civile - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 823 Codice civile – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 Codice civile - Violazione dei principi del giusto procedimento e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione: anche l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi riferito al lotto di proprietà della ricorrente è illegittimo, siccome indeterminato e generico.
2 - Ha resistito al gravame il Comune intimato, chiedendone il rigetto ed eccependo la carenza di giurisdizione dell’adita A.G. rispetto alla censura riferita all’indennità di occupazione.
3 - Con ordinanza n. 228/2023, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, al fine di mantenere la res adhuc integra nelle more del giudizio di merito.
4 - Alla pubblica udienza del 14/6/2023 il ricorso è stato assunto in decisione.
5 - Il provvedimento oggetto del presente ricorso contiene ordini rivolti alla società Teknimond che afferiscono a diversi fondi contigui, ma di natura distinta, in base ai quali conviene, quindi, sviluppare lo scrutinio delle censure ricorsuali.
5.1 - FONDO IN CT. AL FG. 09 PART. N. 767.
Rispetto a tale fondo, il Comune ha disposto:
1) l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di qualsiasi opera e/o materiale ricadente sull'area di proprietà pubblica identificata in catasto al foglio n. 09 part. 767;
2) di procedere alla delimitazione, con termini lapidei, a proprie cure e spese, dei confini del lotto alla medesima assegnata, dando comunicazione dell'espletamento delle operazioni allo scrivente ufficio in congruo anticipo.
A detta del Comune, Teknimond (proprietaria della confinante p.lla n. 747 del fg. 9) avrebbe occupato abusivamente una superficie di circa 1.000 mq della p.lla di proprietà comunale n. 767, accumulandovi materiale edile, pietrame e collocandovi containers e mezzi meccanici.
5.1.1 - Tanto premesso, si osserva in punto di diritto che secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, con sent. n. 22/2019 “ L’art. 27, comma 1, della legge n. 865 del 1971 stabilisce che i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Il successivo comma terzo prevede che il piano approvato ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d’esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;il comma quinto, inoltre, dispone che le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla stessa legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il PIP, quindi, è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione: il piano per gli insediamenti produttivi, quindi, non è soltanto uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma è anche uno strumento di politica economica, perché ha la funzione di incentivare le imprese, che possono ottenere, ad un prezzo molto più basso del mercato, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione. ..[..omissis ..]
Il Collegio ritiene che, avendo, per espressa disposizione di legge, il PIP approvato valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge n. 1150 del 1942, allo scadere del termine decennale, il Comune consuma il proprio potere espropriativo, mentre la destinazione d’uso delle aree già impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina.
La giurisprudenza di questo Consiglio, anche recentemente, ha avuto modo di chiarire, in una fattispecie in cui si è affermata l’applicabilità del termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati anche ai piani di lottizzazione, che, alla scadenza del termine di efficacia, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (cfr. Cons. Stato, IV, 18 maggio 2018, n. 3002, che richiama Cons. Stato, IV, n. 4036 del 2017;V, n. 6823 del 2013;IV, n. 2045 del 2012, cfr. anche Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2018, n. 5994).
Il termine decennale di efficacia previsto per i piani particolareggiati, in sostanza, si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo piano attuativo.
Tali coordinate ermeneutiche si applicano anche al Piano di Insediamenti Produttivi (Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2010, n. 3904), avente per legge valore di piano particolareggiato di esecuzione, sebbene quest’ultimo abbia la particolarità di non concretarsi nella realizzazione di una specifica opera pubblica, in quanto, come già evidenziato, costituisce uno strumento di politica economica con la funzione di incentivare le imprese, offrendo loro, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione.
Pertanto, scaduto il termine decennale dall’approvazione nel 1989 ed essendo stato concluso in precedenza il procedimento espropriativo con la cessione volontaria di aree, stipulata in data 2 giugno 1983, permane la destinazione degli immobili espropriati al perseguimento ed alla realizzazione degli obiettivi del PIP”.
Ed ancora : “una volta approvato, il PIP non perde il valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le trasformazioni urbanistiche in esso previste, nonostante il tempo di inutilizzabilità trascorso.
13.10. Ciò si spiega perché le aree incluse nel P.I.P., in seguito all’espropriazione (come avvenuto nel caso di specie), entrano a far parte del patrimonio indisponibile comunale con uno specifico vincolo pubblicistico, che consiste nella loro destinazione ad essere cedute in proprietà o in concessione di diritto di superficie ai soggetti legittimati, cui segue la stipula di una apposita convenzione atta a disciplinare gli oneri posti in capo all’acquirente/concessionario e le relative sanzioni in caso di inosservanza.
E tale conformazione conservano ancorché sia risolta la convenzione con l’originario assegnatario, ben potendo l’amministrazione - una volta effettuato l’esproprio sui lotti in cui è stato impresso il vincolo di destinazione d’uso (in specie, lotto n. 1) - procedere in tempi successivi e non decadenziali alla loro assegnazione o riassegnazione.
13.11. La ragione risiede nel fatto che gli interventi produttivi necessitano di essere modulati nel tempo, rispondendo alle normali dinamiche di mercato che si sviluppano nel corso del tempo si traducono nella graduale attuazione del piano.
13.12. Trascorsi i dieci anni, l’amministrazione non può disporre proroghe del PIP, ma può valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento urbanistico rinnovando la propria scelta pianificatoria attuativa rimasta eventualmente inattuata. Ciò che in fattispecie è avvenuto con le delibere di Giunta regionale n. 2263 del 2003 e n. 1015 del 2005 ” - Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9/2/22 n. 934.
5.1.2 - Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, va quindi affermato che la part. n. 767 (pacificamente rientrante in area PIP) non sia parte del patrimonio disponibile del Comune, bensì del patrimonio indisponibile dell’ente, che – pertanto – per il suo recupero ben può esercitare il potere previsto dall’art. 823 c.c.
Tale norma prevede al primo comma, che “ I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ” ed al secondo comma che “ Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà regolati dal presente codice ”.
Nel secondo comma si radica, quindi, la c.d. autotutela esecutiva, “ vale a dire la possibilità di tutelare direttamente i propri beni, con l’esercizio di un potere autoritativo, in alternativa all’utilizzo dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso previsti dall’ordinamento civilistico.
Il potere di autotutela esecutiva, previsto all’art. 823, comma 2, c.c., presuppone il previo accertamento della natura di bene demaniale o di bene patrimoniale indisponibile del compendio immobiliare oggetto di tutela recuperatoria pubblicistica.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la facoltà di esercitare i poteri di autotutela ex art. 823 c.c. trova applicazione anche in relazione ai beni del patrimonio indisponibile dell’Ente (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 5934 del 2019;Cons. Stato, sez. VI, 6964 del 2018).
Di converso, il bene pubblico ricompreso nel patrimonio disponibile dell'ente non è recuperabile autoritativamente, ma attraverso l’esercizio della tutela privatistica, a mezzo delle azioni possessorie o della rei vindicatio civilistica ” – CGARS, sent. 10/10/22 n. 1021.
5.1.2.1 - Il potere di autotutela che viene in rilievo risulta, quindi, correttamente esercitato in astratto ed anche in concreto, relativamente all’ordine di rimozione di quanto risulta collocato – sine titulo – sulla proprietà comunale.
Ed invero, a fronte dei rilievi del Comune (per quanto effettivamente non puntuali, non avendo i tecnici avuto accesso al fondo), parte ricorrente – in base al principio di vicinanza della prova - ben avrebbe potuto documentare le reali dimensioni del proprio fondo (p.lla 747, confinante con la proprietà pubblica) e l’attuale stato dei luoghi al fine di smentire l’affermazione comunale secondo cui la società avrebbe sconfinato sull’adiacente proprietà pubblica. D’altro canto, nessun rilievo può assumere a beneficio della ricorrente la circostanza che la p.lla n. 747 le sia pervenuta nell’attuale stato di fatto (ovvero con la recinzione ancora in loco al momento dei sopralluoghi comunali), non potendo tale circostanza impedire il rilascio della porzione di area pubblica appresa, ove si accertasse l’effettivo sconfinamento da parte del proprietario dell’adiacente suolo privato.
In ragione di quanto precede, i primi due motivi di ricorso vanno respinti.
5.1.3 - Va, invece, accolto il terzo motivo: può infatti opinarsi che l’Amministrazione, ex art. 823 cit., oltre a procedere al “recupero” ed alla liberazione del suolo pubblico occupato sine titulo, possa - al limite - provvedere al “riconfinamento” di un’area pubblica, ma non anche impartire al privato l’ordine di delimitare i confini del proprio lotto, per giunta con onere a suo esclusivo carico.
Per questa parte, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
5.2 - FONDO IN CT. AL FG. 09 PART. N. 748.
Rispetto a tale fondo, il Comune ha disposto di non occupare ed utilizzare gli accessi posti a confine del lotto di proprietà comunale identificato al foglio n. 09 particella n. 748, utilizzando unicamente, per l'accesso alla propria proprietà, la strada comunale interna P.I.P., ove è previsto l'ingresso al lotto.
5.2.1 - Rispetto a tale particella, erra parte ricorrente quando afferma che essa rientra nel patrimonio disponibile del Comune e che – pertanto – nell’impartire un siffatto ordine, il Comune abbia agito iure privatorium : tanto argomentando dalla circostanza che il lotto sia stato inserito dal 2019 in poi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali, ciò che ai sensi dell’art. 58 co. 2 del d.l. n. 112/2008 “ ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale ”.
Ed invero, in epoca recentissima, il Consiglio di Stato ha chiarito che “ la suddetta norma, nella parte in cui prevede che “L’inserimento nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile”, va letta ed interpretata nel senso che la norma si riferisce ai soli casi in cui l’inserimento in questione abbia valore ricognitivo e dichiarativo della avvenuta cessazione della utilità pubblica del bene e della conseguente possibilità di disporre del bene medesimo attraverso la sua alienazione o altre forme di valorizzazione.
Viceversa, laddove sia dimostrato, come nel caso all’esame, che il bene immobile abbia conservato la propria utilità pubblica, essendo strumentalmente impiegato per il perseguimento di funzioni istituzionali alla cui cura è preposto l’ente territoriale, non viene meno la sua natura di bene pubblico appartenente al patrimonio indisponibile ” – così, sez. VII, sent. 2/5/2023 n. 4395.
5.2.2 - Nel caso in esame, è documentalmente provato che il lotto rientra in zona P.I.P. e che esso non è stato ancora sottratto alla sua destinazione pubblica, risultando – anzi – ripetutamente inserito nel Piano, senza che il Comune abbia, però, mai proceduto alla sua messa sul mercato.
Il suolo ha quindi mantenuto la sua sostanziale natura di bene del patrimonio indisponibile (secondo quanto chiarito supra sub 5.1.1) e tanto giustifica il suo assoggettamento ai poteri autoritativi propri del regime giuridico dell’autotutela decisoria ed esecutiva.
La censura sub 4) in ricorso va, quindi respinta;quella sub 5 va, invece, dichiarata inammissibile avendo parte ricorrente affermato che gli accessi de quibus risultano già interrotti (circostanza non smentita dalla difesa comunale), cosicché il divieto appare sfornito di un contenuto effettivamente lesivo per la Teknimond.
5.3 - La domanda volta a caducare l’ordine di pagamento dell’indennità di occupazione di suolo pubblico va, invece, dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione di questa A.G.
Il Collegio, condividendo l’eccezione formulata dall’amministrazione resistente, ritiene che la giurisdizione spetti al giudice ordinario. In argomento, questo Tribunale ha già affermato che “ .. quanto al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo, trattandosi di una fattispecie in cui, a fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la consistenza di diritto soggettivo, la cui lesione è pertanto devoluta, anche ai fini della eventuale prosecuzione in parte qua del giudizio ex art. 11 c.p.a., alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa patrimoniale attinente a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni di interesse legittimo (T.A.R. Toscana, III, 26.4.2012, n. 839;T.A.R. Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294;T.A.R. Campania, Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855;Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775)» (TAR Campania, Napoli, sez. 2ª, sent. n. 1809/2021)” - ex aliis, Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 6/6/2023.
5.4 - FONDO IN CT. AL FG. 09 PART. N. 747.
Con riferimento a tale lotto, di proprietà della ricorrente, il Comune ha disposto: “ l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle strutture visibili (unici elementi rilevati dato atto che non è stato concesso l’accesso all’interno dell’area), in quanto risultano prive di qualsiasi titolo, nonché la cessazione di eventuale attività in essere, anch'essa priva di titoli abilitativi, utilizzando l'area in conformità alle norme di attuazione dell'attuale destinazione d'uso della stessa "Zona C", tra l'altro richiesta e concessa alla Ditta Teknimond S.r.l. … ”.
Per tale parte, il gravame va accolto.
5.4.1 - È evidente che il competente ufficio comunale abbia inteso esercitare sul lotto l’ordinario potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, pur tuttavia indicando in termini oltremodo generici l’oggetto sia dell’ordine di ripristino (facendo riferimento a non meglio precisati “strutture visibili”), sia dell’ordine di cessazione dell’attività in essere (indicata, infatti, come – solo - “eventuale”). L’Amministrazione ha agito sulla scorta di una evidente carenza istruttoria che si è tradotta nell’emissione di due ordini formulati in termini - a dir poco - perplessi.
6 – Infine, è inammissibile l’impugnativa delle note e dei verbali in epigrafe elencati, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di lesività.
7 - L’esito complessivo della lite induce a compensarne le spese tra le parti.