TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-12-19, n. 201303033
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N. 03033/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03357/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3357 del 2011, proposto da:
Studio Tecnico Associato Ingg. G M e P S, M S, F T, rappresentati e difesi dall'avv. G S P, con domicilio eletto presso avv. G S P, in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Comune di Sperlinga, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Concise Consorzio Stabile a r.l., rappresentato e difeso dagli avv. A C, F V, F M, B L D, con domicilio eletto presso avv. B L D in Catania, via Milano, 85;
per l'annullamento
e/o rettifica, previa sospensione degli effetti, degli atti relativi alla procedura per l'affidamento dei servizi di “direzione lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo nonché, se applicabile, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali - primo stralcio funzionale” ed in particolare:
- bando e disciplinare di gara;
- determina del 25 marzo 2011 numero 111;
- verbali di gara del 5 luglio, 10 agosto, 17 agosto e 14 settembre 2011;
- delibera della Giunta municipale del 30 settembre 2011 n. 98;
- contratto e disciplinare eventualmente stipulato col soggetto aggiudicatario;
- ogni altro atto o provvedimento precedente o successivo e comunque connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale del Concise Consorzio Stabile a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione resa a verbale all’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 con la quale il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Rilevato che in precedenza era stata anche formulata rinuncia alla domanda cautelare, di guisa che nessun intervento del giudice amministrativo si è registrato nella vicenda in esame;
Rilevato che la predetta dichiarazione di rinuncia al ricorso risulta irrituale, in quanto non proviene direttamente dalla parte, o dal difensore munito di procura speciale, né è stata rilasciata in udienza personalmente dalla parte ricorrente stessa, come previsto dall’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto tuttavia che, ai sensi dell’art. 84, co. 4, c.p.a., la rinuncia irrituale può comunque essere valutata quale elemento sintomatico della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese fra le parti costituite in giudizio;