TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-02-08, n. 201800085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-02-08, n. 201800085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800085
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 00085/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00039/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2010, proposto da:
M S S, in persona del legale rappresentante p.t., e Impresa Individuale D A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati A R e S O, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. L L, viale Diaz 106;



contro

il Comune di Olbia, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Cugia n. 14;
il Dirigente p.t. del Settore Lavori Pubblici Tecnologici ed Ambiente del Comune di Olbia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell'Ordinanza del Dirigente del Settore LL.PP., Servizi Tecnologici e Ambiente, n. 39 del 14.10.2009, notificata a Mibelli Stefano S.r.l. in data 21.10.2009 e alla Ditta Andrea Deiana in data 19.11.2009;

- di ogni atto rispetto a questo connesso, sia presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olbia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il Provvedimento n. 39 del 14 ottobre 2009 del Dirigente in carica del settore. Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e Ambiente, del Comune di Olbia, è stato ordinato alle imprese ricorrenti (e ad altri), di procedere, a propria cura e spese, nel rispetto della normative vigenti, ai seguenti adempimenti:

·a. "Presentazione·entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, del progetto preliminare (redatto da parte di un tecnico abilitato) relativo alla pianificazione della bonifica e della riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area oggetto di· segnalazione";

b. "Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto preliminare, alla presentazione del progetto definitivo - esecutivo di bonifica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica";

c. "Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto definitivo - esecutivo dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, della ditta incaricata dei lavori e del centro di recupero e/o smaltimento ove verranno recuperati o smaltiti i rifiuti citati";

d. "Entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del progetto definitivo - esecutivo dovranno avere inizio i lavori citati, ed essere ultimati comunque, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

e. "Ogni 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori è fatto obbligo presentare la quarta copia dei formulari redatti ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii";

f. "A fine dei suddetti lavori si dovrà presentare il certificato di regolare esecuzione ai sensi di legge".

Veniva altresì precisato che "in caso di inadempienza entro i termini temporali stabiliti, a norma di legge, il Comune interverrà coattivamente a totale carico del trasgressore".

Detto provvedimento trova il suo presupposto:

nella nota n.4/3 del giorno 29.09.09, Prot. Gen. Entr. N.0082269 del 09.10.2009, predisposta dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Sassari - e avente per oggetto la "segnalazione di realizzazione di una discarica non autorizzata nella località Tanca Ludos del Comune di Olbia, su un'area di proprietà comunale, per lo smaltimento di rifiuti di ristrutturazioni edilizie, a rifiuti ferrosi provenienti dalla demolizione di cemento armato, rifiuti della plastica della gomma e rifiuti dei beni durevoli dismessi, nonché un ingente quantitativo di fanghi provenienti dallo scavo e alla pulizia di arenile, individuata alle seguenti coordinate geografiche: altezza s.l.m. mt.26 - nord: 40° 55' 56.8" - est 009° - 27' 23.3"';

nella prosecuzione delle indagini dei Carabinieri, che accertavano sempre nella medesima area la realizzazione di una cava per l'estrazione della sabbia, "che veniva depositata in cumuli, mentre nelle voragini aperte, con l'utilizzo di un grosso mezzo meccanico venivano tombati i rifiuti inerti delle rocce provenienti da attività di scavo";

negli ulteriori accertamenti, sempre svolti dai Carabinieri, dai quali è emerso che in loco "smaltivano rifiuti ed estraevano la sabbia i mezzi meccanici risultati appartenere ad alcune Società”, tra le quali le ricorrenti.

Nell’assunto delle ricorrenti tale provvedimento sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione di legge e, in particolare: dell'art. 8, L. 7 agosto 1990, n.241 (omessa comunicazione di avvio del procedimento), con lesione delle sue garanzie procedimentali;

Violazione di legge e, in particolare: dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 50 D.L vo 18 agosto 2000 n. 267, per incompetenza dell'Autorità emanante: il provvedimento impugnato sarebbe invero un'ordinanza contingibile e urgente, che la norma citata riserva alla competenza del Sindaco pro-tempore, non già del Dirigente.

Violazione

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