TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-02-22, n. 201200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-02-22, n. 201200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201200067
Data del deposito : 22 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00311/2010 REG.RIC.

N. 00067/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti P P e M M, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, via Alto Adige, 40;



contro

Comune di Castelrotto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso lo stesso in Bolzano, via Alto Adige, 40;



per l'annullamento

1) del provvedimento, prot. n. 13646/RA/ss di data 21.10.2010, notificato in data 25 ottobre 2010, avente ad oggetto „Strafe wegen Verletzung bzw. Nichteinhaltung der mit Vertrag Rep. Nr. 368 vom 01.08.2005 eingegangenen Verpflichtungen“, e mediante il quale vengono:

- rigettata la richiesta di voler soprassedere all’applicazione della pena per mancanza dei presupposti;

- rigettate le osservazioni scritte della ricorrente;

- rigettata l’istanza di modifica del livello occupazionale prescritto;

- e viene ingiunto il pagamento della sanzione di Euro 44.718,69 per tardivo / mancato inizio dell’attivitá produttiva e di Euro 13.178,08 per il mancato raggiungimento del prescritto livello occupazionale;

2) del provvedimento prot. n. 13693/RA/ss di data 21.10.2010, notificato in data, 22.10.2010, con oggetto “Vorhaltung der Verwaltungsstrafe wegen Verletzung von Art. 50 Tabelle B Buchstabe a) des Landesgesetezs vom 11.08.1997, n. 3“, e mediante il quale viene contestato la cessione d’uso a terzi delle p.m. 76, 77 e 78 della p.ed. 3828 CC. Castelrotto per 23 mesi e irrogata la sanzione amministrativa di Euro 171.706,50;

3) di tutti gli atti pregressi, consequenziali e connessi ed in specie del provvedimento prot. Nr. 10913/RA/ss di data 26.08.2010, con il quale sono state contestate supposte violazioni alla convenzione Rep. n. 368 d i data. 1.08.2005 ed è stata liquidata una sanzione complessiva pari ad

Euro 149.310,00.

Motivi aggiunti depositati il 3.5.2011

4) dell'ordinanza - ingiunzione n. 1/2011, prot. n. 3547 di data 14.3.2011, con la quale viene ingiunto all'impresa S di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui al verbale della polizia comunale n. 6970 del 25.5.2010 l'importo di Euro 171.706,50 entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto in persona del Sindaco pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. H D e uditi per le parti i difensori avv.ti. M M e P P per la ricorrente;

L'avv. A M per il Comune di Castelrotto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Costituiscono oggetto del ricorso (principale) il provvedimento del Comune di Castelrotto di data 21.10.2010, con il quale viene ingiunto all’odierna ricorrente il pagamento di una sanzione di Euro 44.718,69, rispettivamente di Euro 13.178,08 per asserita violazione degli obblighi assunti da essa ricorrente con la convenzione del 1.08.2005, quale parte integrante della delibera di assegnazione formale 8.06.2005 di un terreno nella zona di insediamenti produttivi nella frazione “Roncadizza”, nonché il provvedimento di pari data, con il quale viene ingiunto il pagamento di una sanzione di Euro 171.706,50 per pretesa cessione d’uso a terzi di una parte del lotto assegnato.

Con ricorso per motivi aggiunti è stata inoltre impugnata l’ordinanza-ingiunzione di data 14.03.2011 irrogante la sanzione di Euro 171.706,50.

A sostegno del ricorso principale vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Decadenza del potere sanzionatorio per mancata tempestiva notificazione delle contestazioni.

2) Violazione del principio di legalità. Difetto di attribuzione. Carenza di potere in concreto. Nullità dell’ordinanza ingiuntiva della sanzione pecuniaria.

3) Vizi e carenze motivazionali in ordine all’applicazione della sanzione pecuniaria.

4) Violazione e falsa applicazione di legge nell’interpretazione del contratto (art. 1362). Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, legalità e imparzialità (art. 97 Cost.). Termini entro cui iniziare l’attività e raggiungere il livello occupazionale prescritto.

5) Illegittimità per carenze motivazionali sotto molteplici punti di vista. Eccesso di potere per travisamento di fatti. Violazione e falsa applicazione di legge. Provvedimento perplesso e abnorme.

6) Illegittimità per mancata concessione della proroga.

7) Illegitimità per immotivato mancato esame ed implicito rigetto dell’istanza di modifica del livello occupazionale.

8) Eccesso di potere per immotivata e incongrua determinazione delle pene.

Chiede quindi dichiararsi la nullità o comunque l’annullamento dei provvedimenti impugnati. In via subordinata una rideterminazione delle sanzioni e la condanna al risarcimento dei

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