TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2022-10-28, n. 202213989

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2022-10-28, n. 202213989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213989
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 13989/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03758/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Simone Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli 15;



nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della nota del 25 marzo 2022, prot. n. 726, del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di -OMISSIS-, con la quale l'Amministrazione ha richiesto al notaio -OMISSIS- l'invio di determinata documentazione nel termine di dieci giorni lavorativi;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e con espressa riserva sin d'ora di proporre eventuali motivi aggiunti di ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di -OMISSIS- e di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 5 aprile 2022, il dott. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota del 25 marzo 2022, prot. n. 726, del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione richiede al notaio -OMISSIS- l’invio di determinata documentazione nel termine di dieci giorni lavorativi.

2. Il ricorrente espone in fatto di essere un notaio iscritto dal 23 febbraio 2015 nel Distretto notarile di -OMISSIS- e di aver subito un procedimento disciplinare da parte della Commissione amministrativa regionale di disciplina (Coredi), su istanza del Consiglio notarile di -OMISSIS-.

Il procedimento disciplinare si è concluso con il provvedimento del 16 novembre 2017, con cui la Coredi ha dichiarato il ricorrente responsabile delle condotte delle quali egli era stato accusato e gli ha comminato la sanzione della sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione.

La sanzione è stata poi confermata dalla Corte d’appello di Roma e infine, con sentenza del 22 febbraio 2021, n. 4645, dalla Corte di Cassazione, a seguito della quale il Consiglio notarile ha richiesto al ricorrente l’adempimento della sanzione per mezzo della consegna del sigillo all’Archivio notarile.

In data 8 maggio 2021, il ricorrente ha, poi, presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione dei diritti all’equo processo e del principio di legalità.

Il ricorrente ha, quindi, provveduto ad eseguire la sanzione della sospensione per sei mesi, consegnando il proprio sigillo all’Archivio notarile in data 4 ottobre 2021, cosicché la sanzione è venuta a scadere il 4 aprile 2022, con la riconsegna del sigillo.

Tuttavia il 25 marzo 2022, con il provvedimento impugnato, senza alcuna previa contestazione, il Consiglio notarile ha chiesto al ricorrente di inviare, nel termine di dieci giorni lavorativi, la seguente documentazione:

“- copia delle fatture attive e passive (i.e. emesse e ricevute) dal 1° luglio 2021 ad oggi;

- resoconto delle visure ipotecarie e catastali (c.d. “Giornale visure”) effettuate con la piattaforma Sister (Servizi catastali e di pubblicità immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2021 ad oggi, nonché le relative visure risultanti da detto “Giornale Visure”;

- prospetto riepilogativo delle visure ipotecarie degli ultimi tre giorni dalla trasmissione della documentazione quivi richiesta;

- resoconto delle visure camerali (c.d. “Giornale visure”) effettuate con il servizio sportello “Telemaco”, sviluppato da Infocamere, nonché le relative visure e pratiche camerali dal 1° luglio ad oggi;

- libro matricole dei dipendenti del tuo Studio Notarile, e le relative contabili di pagamento (c.d. “Buste paga”) dal 1°ottobre 2021 ad oggi e

- copia delle ricevute degli invii telematici delle dichiarazioni di successione eventualmente da te presentate dal 1° luglio 2021 ad oggi ”.

La gravata nota è stata emessa nell’esercizio del potere/dovere di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi