TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-04-29, n. 200900817
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Testo completo
N. 00817/2009 REG.SEN.
N. 01262/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2007, proposto da:
Cooperativa Edilizia A R.L. Speranza 1989, in persona del elegale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M C P, con domicilio eletto presso M C P in Catania, corso Italia, 137;
contro
Comune di Giardini Naxos (Me), rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Daniela Carone in Catania, via Capace,16;
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione del C.C. del Comune di Giardini Naxos n. 1 del 29/1/2007, con la quale il Consiglio Comunale di ha deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa al programma costruttivo di 34 alloggi ex art. 25 della L.R. n. 22/1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giardini Naxos (Me);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 21.05.2007 l’odierna ricorrente espone quanto segue:
- la Cooperativa Edilizia “Speranza 1989” a.r.l., è stata inclusa nei programmi di utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 20.12.1975 n. 79, per la realizzazione di n. 34 alloggi sociali;
- in data 28/07/2005, al fine di ottenere l’assegnazione di un’area idonea alla realizzazione del programma costruttivo, presentava al Comune di Giardini Naxos la relativa richiesta, corredata dai documenti giustificativi;
- il Comune di Giardini Naxos, esaminata la suddetta richiesta formulata, con nota del 12.09.05 comunicava che in atto non vi era la disponibilità di zone destinate ad edilizia economica e popolare (né nei piani di zona, nè nel P.R.G. vigente), restando “salva la facoltà di codesta Cooperativa di avvalersi delle vigenti disposizioni di legge al fine di porre in essere proprie iniziative da sottoporre alle valutazioni di questo Comune”;
- la ricorrente, individuata un’area ricadente in zona destinata a verde agricolo (zona Pallio), stipulava un preliminare di compravendita con la ditta proprietaria;
- in data 03.04.2006, presentava il progetto di edilizia popolare alla C.E.C.;
- la commissione in questione, esaminati gli atti rendeva parere negativo, dato allo stato della toponomastica vigente, la strada di accesso al terreno oggetto dell’intervento risultava non essere strada pubblica ma di proprietà di un soggetto privato;
- la ricorrente, ottenuti gli altri pareri favorevoli degli organi amministrativi competenti, in relazione al progetto costruttivo, con atto di diffida chiedeva all’Ente resistente di concludere il procedimento amministrativo, con emissione del provvedimento espresso;
- il Comune di Giardini Naxos, con deliberazione n. 1 del 20.01.2007 non approvava il Programma costruttivo presentato dalla Cooperativa “Speranza 1989”, esponendo ivi le motivazioni poste a sostegno della propria decisione.
Premesso quanto sopra, la Cooperativa impugna il detto provvedimento di diniego deducendo censure articolate in tre motivi di gravame:
I) Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 3 della l.r 10/1991. Difetto di motivazione.
II) Violazione dell’art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 come novellato dall’art. 25 3° co della legge regionale 06 aprile 1996, n. 22.
III) Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico – irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Il Comune intimato costituitosi in giudizio ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, ed in subordine ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza.
Alla pubblica udienza