TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-05-21, n. 201006965
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N. 06965/2010 REG.SEN.
N. 02012/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2006, proposto da R C A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti V P e L D S, elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio di quest’ultima;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to C B, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Marina n. 39 presso l’Avvocatura Comunale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Palermo, Ufficio edilizia privata n. 46–05 P./166PR/459567, prot./15.9.2006/CT/DS, avente ad oggetto il provvedimento di diffida a demolire delle opere edili abusive.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza n. 1258/06 con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;
Uditi all’udienza pubblica del 24 marzo 2010 l’Avv. L. Di Salvo per la parte ricorrente e l’Avv. C B per il Comune di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2006 e depositato il successivo 19 ottobre la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Palermo ha ordinato la demolizione delle opere nello stesso provvedimento indicate.
La ricorrente ha esposto che:
- le opere in argomento consistono in una cisterna interrata di pertinenza di una casa unifamiliare di sua proprietà, sita in Palermo, via Cesenatico, n. 29 e che le stesse, realizzate previa dismissione di una tettoia e di una cucina in muratura, sono state oggetto di autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Palermo ai sensi dell’art 18 della l. n. 64 del 1974;
- che l’intervento in argomento non è tra quelli per i quali la legge prevede il rilascio di concessioni, autorizzazioni, ovvero per le quali imponga obblighi comunicativi di sorta;
- che il manufatto in argomento è stato dissequestrato giusta ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo n. 69 del 5 aprile 2005, sulla base della ritenuta sussistenza della fattispecie ex art. 6 l.r. n. 37 del 1985, ossia opere per le quali non fosse necessario alcun assenso comunale;
- che a seguito di tale ordinanza il manufatto è stato restituito alla proprietaria in data 15 aprile 2005;
- che in data 15 settembre 2006 è stato emanato il provvedimento oggetto della odierna impugnativa con cui il Comune ha ingiunto la demolizione del manufatto di che trattasi, e ciò sulla base della segnalazione del Corpo di Polizia Municipale n. 6/05, datata 23 gennaio 2005.
Si è costituito il Comune di Palermo il quale, tuttavia, non ha svolto difese scritte.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2010, presenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Risultano condivisibili le risultanze cui è pervenuta la relazione tecnica di parte, versata in atti, costituente corredo della richiesta di compatibilità paesaggistica inerente all’opera in questione, accompagnata dalla relativa produzione fotografica, dalle quali è dato evincersi che il manufatto oggetto del provvedimento demolitorio consiste, effettivamente, in una cisterna interrata, sottratta, in quanto tale, alla necessità di concessione, autorizzazione od assenso comunque denominato, alla sua realizzazione.
Ed invero, il Collegio ritiene persuasive le puntuali considerazioni della difesa di parte ricorrente, secondo cui l’opera sarebbe sussumibile tra quelle di cui all’art. 6 della l.r. n. 37 del 1985, ai sensi del quale, tra le altre, «non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco» le «cisterne ed opere connesse interrate».
L’impugnato provvedimento, pertanto, poiché emanato in difetto dei presupposti di legge nonché in violazione dei canoni motivazionali minimi richiesti dalla disciplina di riferimento, non resiste alle dedotte censure, cosicché, in accoglimento del gravame, lo stesso va annullato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.