TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-07-30, n. 202200326

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-07-30, n. 202200326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202200326
Data del deposito : 30 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2022

N. 00326/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2022, proposto da
Comune di Ortona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Pescara, viale Regina Elena 49;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

Asl Lanciano Vasto Chieti 02, Agenzia Regionale Arta Abruzzo, Provincia di Chieti, non costituiti in giudizio;
Sigma90 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Capriotti &
C. S.r.l., Consalvo Asfalti S.r.l., Millennium Società Cooperativa A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Diego Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ance Abruzzo, Ance Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Determina del Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026/330 del 30.12.21 della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio Ambiente (d'ora in poi SGRB), avente ad oggetto “

SIGMA

90 SRL – rinnovo / riesame

AIA N.

8/10 del 15.7.2010 e s.m.i. Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – presa d'atto variante volumetrica” nonché del Verbale della Conferenza dei Servizi del 18.10.2021 ad oggetto “

SIGMA

90 SRL –

AIA N.

8/10 del 15.7.2010 e s.m.i. Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – Loc.“Taverna Nuova” del Comune di Ortona (CH) rinnovo / riesame – Variante volumetrica – Riunione in modalità sincrona” (doc.2)

nonché dei pareri rilasciati da ARTA ed ASL02 in parte qua ove in contrato con le ragioni dell'odierno ricorrente, oltre ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Sigma90 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-il Comune di Ortona ha impugnato il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione, con variante volumetrica del 15%, per l’esercizio della discarica di rifiuti contenenti amianto ubicata in Località “Taverna Nuova”, nel Comune di Ortona (Ch), autorizzata dal 2001 e prorogata con vari atti successivi;

-ai sensi dell’articolo 29 octies del d.lgs. 152 del 2006, infatti, “L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”, e il medesimo articolo contempla le varie ipotesi in cui tale riesame deve avvenire, e il termine entro cui deve comunque essere richiesto dal gestore;

-il Comune di Ortona lamenta sostanzialmente che: - la documentazione supplementare della ditta richiedente e dell’Arta, che ha analizzato anche le criticità espresse dallo stesso Comune di Ortona nel proprio parere, sarebbe stata acquisita ed esaminata dalla Regione al di fuori della conferenza di servizi ormai chiusa, quindi non dando la possibilità a tutti gli Enti coinvolti di interloquire su di essa in violazione del principio del contraddittorio;
- le prescrizioni imposte con il provvedimento autorizzatorio sarebbero generiche e confuse in quanto rinviano a quelle desumibili dalla precedente autorizzazione e da parerei acquisiti nella istruttoria e non sono state invece trasfuse in modo espresso e chiaro nello stesso provvedimento;
- inoltre alcune prescrizioni, rinviando a tali pareri, restano indeterminate come nel caso dei livelli di qualità dell’aria: “ Sul punto si prenda in considerazione la questione dei “Livelli di guardia” della qualità dell’aria (cfr. Parere ARTA pag.13). Nel parere ARTA del 14.12.21, al quale l’autorizzazione fa rinvio, si legge “per quanto riguarda i valori soglia da considerare nei monitoraggi della qualità dell’aria, se ne demanda la determinazione alle autorità/sanitarie” .”;
oppure nel caso dei monitoraggi sulla esposizione dei lavoratori: “ rimane completamente ignorata dall’Autorità la circostanza, che per ammissione della stessa Ditta, non vengono effettuati controlli sui luoghi di lavoro , come riportato nel parere ARTA, ove si legge: “non vengono attuati monitoraggi sull’esposizione dei lavoratori in quanto, vista la tipologia e le modalità di conferimento dei rifiuti (materiali incapsulati e confezionati in imballaggi plastici) l’eventuale esposizione può essere considerata addirittura inferiore rispetto a quelle sporadiche e di debole intensità (ESEDI) per le quali non è previsto alcun monitoraggio ””;
- anche per le acque di percolazione (che andrebbero trattate come rifiuti ove potenzialmente in contatto con questi) le prescrizioni sarebbero del tutto generiche, limitandosi il provvedimento gravato a stabilire che “ le acque di percolazione filtrate, per le quali la società ritiene che il trattamento delle stesse garantisce il rispetto dei limiti, andranno trattate di norma come scarico e solo eccezionalmente, per motivate ragioni diverse dal normale esercizio, saranno gestite come rifiuto ”, rimettendo quindi in ultima analisi alla ditta la valutazione dei limiti e delle prescrizioni da osservare;
- il provvedimento inoltre prevede l’acquisizione di dati ulteriori dopo la sua adozione (con termini, alcuni già infruttuosamente scaduti, da 30 giorni a 9 mesi per il deposito), cioè di dati e documenti che sarebbero stati invece necessari per poter completare in modo appropriato l’istruttoria (in particolare, uno studio aggiornato con i dati meteo sito specifici, informazioni “in merito al monitoraggi dei livelli piezometrici nei pozzi della barriera idraulica, la verifica di stabilità secondo quanto stabilito nella normativa vigente);
- il provvedimento impugnato, oltre a un riesame, contiene anche una variante consistente “ nell’incremento della capacità autorizzativa per un quantitativo pari a 25.900 t” realizzato attraverso la “variazione delle caratteristiche del pacchetto di chiusura superficiale dell’invaso” (cfr.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi