TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-07-30, n. 202200326
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2022
N. 00326/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2022, proposto da
Comune di Ortona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Pescara, viale Regina Elena 49;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Asl Lanciano Vasto Chieti 02, Agenzia Regionale Arta Abruzzo, Provincia di Chieti, non costituiti in giudizio;
Sigma90 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Capriotti & C. S.r.l., Consalvo Asfalti S.r.l., Millennium Società Cooperativa A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Diego Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ance Abruzzo, Ance Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina del Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026/330 del 30.12.21 della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio Ambiente (d'ora in poi SGRB), avente ad oggetto “SIGMA 90 SRL – rinnovo / riesame AIA N.8/10 del 15.7.2010 e s.m.i. Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – presa d'atto variante volumetrica” nonché del Verbale della Conferenza dei Servizi del 18.10.2021 ad oggetto “SIGMA 90 SRL –AIA N.8/10 del 15.7.2010 e s.m.i. Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – Loc.“Taverna Nuova” del Comune di Ortona (CH) rinnovo / riesame – Variante volumetrica – Riunione in modalità sincrona” (doc.2)
nonché dei pareri rilasciati da ARTA ed ASL02 in parte qua ove in contrato con le ragioni dell'odierno ricorrente, oltre ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Sigma90 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-il Comune di Ortona ha impugnato il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione, con variante volumetrica del 15%, per l’esercizio della discarica di rifiuti contenenti amianto ubicata in Località “Taverna Nuova”, nel Comune di Ortona (Ch), autorizzata dal 2001 e prorogata con vari atti successivi;
-ai sensi dell’articolo 29 octies del d.lgs. 152 del 2006, infatti, “L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”, e il medesimo articolo contempla le varie ipotesi in cui tale riesame deve avvenire, e il termine entro cui deve comunque essere richiesto dal gestore;
-il Comune di Ortona lamenta sostanzialmente che: - la documentazione supplementare della ditta richiedente e dell’Arta, che ha analizzato anche le criticità espresse dallo stesso Comune di Ortona nel proprio parere, sarebbe stata acquisita ed esaminata dalla Regione al di fuori della conferenza di servizi ormai chiusa, quindi non dando la possibilità a tutti gli Enti coinvolti di interloquire su di essa in violazione del principio del contraddittorio; - le prescrizioni imposte con il provvedimento autorizzatorio sarebbero generiche e confuse in quanto rinviano a quelle desumibili dalla precedente autorizzazione e da parerei acquisiti nella istruttoria e non sono state invece trasfuse in modo espresso e chiaro nello stesso provvedimento; - inoltre alcune prescrizioni, rinviando a tali pareri, restano indeterminate come nel caso dei livelli di qualità dell’aria: “ Sul punto si prenda in considerazione la questione dei “Livelli di guardia” della qualità dell’aria (cfr. Parere ARTA pag.13). Nel parere ARTA del 14.12.21, al quale l’autorizzazione fa rinvio, si legge “per quanto riguarda i valori soglia da considerare nei monitoraggi della qualità dell’aria, se ne demanda la determinazione alle autorità/sanitarie” .”; oppure nel caso dei monitoraggi sulla esposizione dei lavoratori: “ rimane completamente ignorata dall’Autorità la circostanza, che per ammissione della stessa Ditta, non vengono effettuati controlli sui luoghi di lavoro , come riportato nel parere ARTA, ove si legge: “non vengono attuati monitoraggi sull’esposizione dei lavoratori in quanto, vista la tipologia e le modalità di conferimento dei rifiuti (materiali incapsulati e confezionati in imballaggi plastici) l’eventuale esposizione può essere considerata addirittura inferiore rispetto a quelle sporadiche e di debole intensità (ESEDI) per le quali non è previsto alcun monitoraggio ””; - anche per le acque