TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-02, n. 202402077
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2024
N. 02077/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04252/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4252 del 2023, proposto da
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G A e D M C, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – 30 dicembre 2022, n. 278665, avente ad oggetto “ Finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale anni 2012, 2013 e 2014 - Quote premiali ex art. 2, comma 67-bis, legge n. 191 del 2009 - Regione Siciliana ” (rif. prot. 259469/2022), nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale e/o esecutivo di quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la Regione Siciliana che il comma 67- bis dell’art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 - come inserito dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, recante “ Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 234, della l. n. 147/2013 e poi dall’art. 42, comma 14- ter , del d.l. n. 133/2014 - avrebbe introdotto, a decorrere dall’anno 2012, “ forme ulteriori di finanziamento del Servizio sanitario nazionale” di natura premiale da erogare solo a quelle regioni che abbiano dato attuazione alle condizioni ivi indicate, demandando al Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (nel prosieguo “Conferenza” o “CSR”), il riparto della suddetta quota premiale tramite apposito decreto che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, oltreché per gli anni successivi, tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla medesima Conferenza.
Con decreto del Ministero della salute 17 luglio 2014 (emesso previa intesa espressa in sede di Conferenza il 20 febbraio 2014) veniva assegnata alla Regione Siciliana la complessiva somma di euro 10.023.625,00, a titolo di quote premiali relative alle annualità 2012-2013 (in tal senso, la relativa Tabella A, in atti), che veniva contabilizzata in entrata nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 tra gli accertamenti relativi al capitolo 3415 “ Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti ”.
Analogamente, per le quote premiali riferite all'anno 2014, a seguito di intesa raggiunta in sede di CSR il 4 dicembre 2014, con decreto del Ministero della salute 30 marzo 2016 si provvedeva a ripartire tra le regioni e le province autonome la complessiva somma di euro 1.923.740.000,00, assegnando alla Regione Siciliana l'importo di euro 121.494.726,00 (in tal senso, la Tabella A, anch’essa in atti) ugualmente contabilizzata al medesimo capitolo 3415.
Ciò nonostante evidenzia la Regione come le suddette premialità le siano state erogate solo parzialmente, avendo lo Stato trasferito le somme trattenendo un importo pari al 49,11%, corrispondente alla compartecipazione regionale al Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 830, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, della l.r. Sicilia 9 maggio 2012, n. 26.
La Regione impugna, dunque, la nota in epigrafe con cui il Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, nel riscontrare la sua richiesta di integrale trasferimento del finanziamento in questione (avanzata con nota del 24 novembre 2022, n. 7702 a firma congiunta dell’Assessore regionale per l’economia e dell’Assessore regionale per la salute pro tempore), ha rappresentato che il citato comma 67- bis prevede che il fondo premialità di cui si discute sia finanziato secondo le norme vigenti in tema di compartecipazione delle regioni e delle province autonome che, per quanto attiene alla Regione Siciliana, vedono la compartecipazione regionale nella misura del 49,11%.
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