TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202401357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-25, n. 202401357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401357
Data del deposito : 25 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2024

N. 01357/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Cortale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

So.Ri.Cal. S.p.A. - Societa' Risorse Idriche Calabresi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lipani, Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Lollo in Catanzaro, via Indipendenza 13;

Comune di Scandale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

• del decreto n. 60 del 30.12.2022 del Commissario straordinario dell''''Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto l''''approvazione del cronoprogramma ai sensi dell''''art. 18-bis, L.R. 32/2022;

• del decreto n. 1 del 20.01.2023 del Commissario straordinario dell''''Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto modifica del decreto n. 60 del 30.12.2022;

• del decreto n. 9 del 22.02.2023 del Commissario straordinario dell''''Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto l''''aggiornamento/implementazione dell''''Allegato A del decreto commissariale n. 1/2023;

• di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le deliberazioni n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022 del Commissario straordinario dell''''Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nelle parti d''''interesse del Comune ricorrente.

Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Comune di Cortale il 14/2/2024:

del decreto n. 1 del 10.01.2024 del Commissario straordinario dell''''Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, avente ad oggetto l''''approvazione del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e di Regione Calabria e di So.Ri.Cal. S.p.A. - Societa' Risorse Idriche Calabresi;

Vista la sentenza parziale n.293 del 27/2/2024 recante declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione all’impugnativa dei decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1- Con atto ritualmente notificato il 23.2.2023 e depositato in pari data il Comune di Cortale ha esposto:

-) in conformità al disposto del d.lgs. n. 152/2006 esso gestisce il ciclo integrato delle acque ed il servizio idrico integrato, costituito dall’unione verticale dei tre segmenti dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in modalità di gestione diretta in quanto proprietario e titolare delle condotte idriche, degli impianti di captazione dell’acqua (pozzi), di serbatoi di accumulo delle acque, sui quali ha di recente installato impianti fotovoltaici per la funzionalità energetica/elettrica;

-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022 la Regione Calabria ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (anche solo ARRICAL) ente pubblico non economico munito di personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, ai fini dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato (S.I.I.) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato quale nuovo ente di governo dell’A.T.O. unico regionale;

-) con successiva l.r. 32/2022 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 235 del 21.10.2022) alla precitata l.r. 10/2022 è stato aggiunto l’art. 18- bis , recante « Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato » adottate per favorire la “ unicità della gestione ” del servizio nell’A.T.O. disponendo che « L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa »;

-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di ARRICAL ha individuato la società SORICAL S.p.A. (anche solo SORICAL) quale gestore unico del S.I.I. per l’intera circoscrizione regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha proceduto all’affidamento esecutivo del servizio in favore della stessa per 30 anni con decorrenza dall’1.1.2023;

-) con decreto n. 60 del 30.12.2022, il Commissario straordinario ha quindi approvato il cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18 -bis l.r. 10/2022, poi modificato in parte qua e riapprovato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e poi ulteriormente modificato in parte e riapprovato con decreto n. 9 del 22.02.2023, mediante “aggiornamento/ implementazione” della «Declaratoria riferita alla fase preliminare per l’avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d’Ambito SORICAL S.p.A.»;

-) il suddetto cronoprogramma richiama la nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata da ARRICAL a tutti i Comuni calabresi ove si evidenzia che: [i] il processo di subentro di SORICAL nelle gestioni comunali sconta la complessità delle operazioni necessarie all’effettiva presa in carico del servizio stesso per ogni singolo Comune;
[ii] tale processo necessita di un periodo di progressivo subentro alle gestioni esistenti, funzionale sia alla corretta implementazione delle attività che alla ricognizione dei singoli impianti da trasferire e che compongono lo schema idropotabile, fognario e depurativo a servizio di ogni comunità;
[iii] l’effettivo subentro nella gestione del servizio da parte del gestore unico regionale individuato non può essere istantaneo, ma subordinato ad un cronoprogramma che descriva in termini anche territoriali la tempistica e la strategia di presa in carico del servizio;
[iv] nel transitorio rimane in capo al singolo Comune la conduzione e l’erogazione del servizio alle singole utenze nelle more dell’effettiva presa in carico da parte del gestore unico individuato, così come rimangono in essere, sebbene in proroga tecnica fino all’effettivo subentro del gestore unico, tutte le attività gestionali ancorché affidate a ditte o imprese esterne all’amministrazione comunale;

-) per effetto di tali provvedimenti, a decorrere dall’1.1.2023 la SORICAL, quale gestore unico, non effettua la gestione del S.I.I. ricomprendente i tre segmenti (distribuzione delle acque, fognatura e depurazione delle acque reflue) ma continua la gestione della fornitura idropotabile all’ingrosso pur subentrando nella riscossione della tariffa, trattenendo, sugli incassi delle bollette dell’intero S.I.I., le “proprie” spettanze per la vendita di acqua all’ingrosso e per debiti pregressi e riversando ai Comuni l’eccedenza dell’incasso onde consentir loro la copertura dei “propri” costi di gestione;

-) inoltre, SORICAL potrà trattenere sugli incassi 2023 le quote della rata annuale scaduta e non pagata e trasferire la maggiorazione degli incassi ai gestori esistenti per la copertura dei “propri” costi di gestione, al netto dei nuovi costi amministrativi emergenti per la gestione unica dell’ambito regionale e nelle more della completa presa in carico da parte di SORICAL anche della gestione operativa (art. 12 cronoprogramma);

-) da ciò deriverebbe, per il Comune ricorrente, un sistema in cui, nella “fase transitoria” necessaria all’integrale subentro, i costi e i debiti del servizio rimarrebbero a carico delle gestioni esistenti, mentre gli incassi e i crediti confluiscono integralmente in SORICAL con immediata improseguibilità della gestione del S.I.I. da parte dei Comuni e il rischio di situazioni di grave squilibrio economico-finanziario a danno degli stessi.

1.1- Ritenendo illegittimi gli epigrafati provvedimenti, il Comune di Cortale li impugna per i seguenti motivi di diritto:

1) Illegittimità del subentro frazionato del Gestore unico – Violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 173 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune ricorrente, osservando che il subentro “immediato” di SORICAL nella riscossione della tariffa a fronte del mantenimento della gestione nei Comuni comporti l’assunzione delle sole “attività” e non delle “passività” rimaste in capo ai Comuni uscenti, denuncia violazione degli artt. 153 e 173 del d.lgs. 152/2006, i quali prevedono che il gestore del S.I.I. subentri nella gestione assumendone tutti i relativi oneri ed obblighi, sia per le poste attive (es.: riscossione della bolletta e dei crediti) che per le poste passive (es: i mutui e i costi/debiti afferenti alla gestione del servizio medesimo).

Inoltre, il Comune contesta il percorso di aggregazione a formazione progressiva del citato cronoprogramma della fase preliminare che non coinvolgerebbe gli enti locali con i quali, invece, devono essere obbligatoriamente definiti e perfezionati i rapporti ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 267/2000, e dell’art. 153, comma 1, d.lgs. 152/2006, avviando le trattative volte a determinare l’aggregazione nella gestione unica d’ambito.

2) Illegittimità del subentro frazionato del Gestore unico – Illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis della L.R. 10/2022 introdotto dall’art. 3 della L.R. 32/2022 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione ai principi di cui agli artt. 147, 153 e 173 d.lgs. 152/2006 e per violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

Il Comune ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 18- bis , comma 1, L.R. 10/2022 laddove interpretata nel senso che non preveda il passaggio a SORICAL delle attività di riscossione della tariffa solo contestualmente alla messa a disposizione dei gestori esistenti onde coprire tutti i segmenti del S.I.I. (captazione, adduzione, fognatura, depurazione).

In tal caso sussisterebbe violazione delle competenze del legislatore regionale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che riconduce l’affidamento del servizio idrico integrato alla potestà legislativa esclusiva statale, mediato dai principi dettati dal legislatore statale con il d.lgs. 152/2006 in tema di unicità della gestione e di divieto di subentri frazionati di cui ai precitati artt. 153 e 173, non consentendo dette norme un subentro solo “parziale” limitato alle sole poste attive del servizio senza curarsi delle passività dello stesso, addirittura riscuotendo la tariffa e lasciando ai gestori i costi della gestione, riversando agli stessi le sole (eventuali) eccedenze della tariffa all’esito dello scorporo dei costi per la captazione dell’acqua e di quelli a copertura della morosità.

Altro parametro di incostituzionalità viene individuato nell’art. 81 Cost., mediante il quale «lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio», in quanto detta gestione provocherebbe un grave squilibrio economico-finanziario in capo ai gestori esistenti, votati al dissesto.

Altro parametro sarebbe costituito dall’art. 97 Cost., ponendosi la novella legislativa in violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Ancora, prevedendo il subentro immediato nella riscossione della tariffa da parte di SORICAL con il mantenimento dell’accollo dei costi in capo ai gestori esistenti l’art. 18- bis , L.R. 10/2022, violerebbe l’art. 119 Cost., interferendo con «l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa» del Comune di Pianopoli, costretto, per effetto di una disposizione regionale, ad accollarsi costi per la gestione di un servizio affidato ad altro soggetto pubblico.

3) Incompetenza – Illegittimità costituzionale dell’art. 17 commi 1 e 7 della L.R. 10/2022 per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in relazione al principio di cui all’art. 142 del D.Lgs. 152/2006.

Viene contestata la nomina di un Commissario straordinario, in luogo della costituzione degli organi dell’Autorità di Ambito previsti dalla l.r. n. 10/2022, che darebbe luogo ad un esautoramento del coinvolgimento degli enti locali competenti.

In tale ottica, anche l’art. 17, comma 7, della l.r. 10/2022 sarebbe affetto da incostituzionalità, non prevedendo la normativa statale, cui pertiene in via esclusiva la disciplina della materia della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e dell’affidamento della gestione di detto servizio giusta disposizioni costituzionale epigrafata, che anzi imporrebbe alle Regioni di consentire necessariamente la partecipazione degli enti locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito, alle attività relative alla scelta della forma di gestione e anche all’affidamento della gestione e al relativo controllo, oltreché alla determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza.

Si soggiunge peraltro che il Commissario straordinario nominato ex art. 17, L.R. 10/2022, dunque monocraticamente da parte del Presidente della Giunta regionale, senza alcuna forma di concerto con gli enti locali e/o con i gestori esistenti, espleta tutte le attività, ivi incluse quelle di competenza degli organi rappresentativi degli enti locali.

Da ciò deriverebbe anche vizio di incompetenza, nel senso che l’illegittimità della nomina del Commissario straordinario, nella parte in cui sostituisce anche la rappresentanza della comunità d’ambito, determina il vizio d’incompetenza all’adozione dei provvedimenti impugnati, di spettanza degli organi dell’Autorità aventi struttura partecipativa delle determinazioni degli enti locali.

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