TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-10, n. 201503968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-10, n. 201503968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503968
Data del deposito : 10 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09845/2014 REG.RIC.

N. 03968/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09845/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9845 del 2014, proposto da:
AT UC ER, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Carmine Pepe, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, in OM, Via delle Quattro Fontane n.20;



contro

OM AL, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosalda Rocchi, elettivamente domiciliata presso gli uffici, in OM, Via del Tempio di Giove n. 21;
società OM VI per la Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in OM, Via Polibio n. 15;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Valentina Colarusso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Rienzi, in OM, viale delle Milizie n. 9;



per l'annullamento

della deliberazione n. 119 del 30.04.14 recante la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato;

della deliberazione n. 136 del 07.07.14 recante la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato. Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 119 del 30.04.14;

del Piano Generale del Traffico Urbano di OM AL adottato con deliberazione n. 14 del 28.03.2014;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM AL e della società OM VI per la Mobilità s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La signora AT UC ER, residente in [...], all’interno della Z.T.L. del Centro Storico e proprietaria del veicolo Fiat 500, che nell’ambito del proprio nucleo familiare rappresenta il secondo veicolo che, in quanto tale, ai fini della circolazione all’interno della predetta ZTL impone l’acquisto di un secondo permesso, ha impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 30 aprile 2014, pubblicata in data 8 maggio 2014, avente ad oggetto la "Rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato" ;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 7 maggio 2014, pubblicata in data 19 maggio 2013, avente ad oggetto la "Rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone Traffico Limitato. Modifiche e integrazioni alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 119 del 30 aprile 2014";

- l’aggiornamento del P.G.T.U. adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 28.3.2014.

Con un unico complesso motivo di censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 9, del d. lgs. n. 285 del 1992, dell’artioclo 3 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 3, 16, 23, 41 e 53 della Costituzione e dell’artioclo 191, comma 2, T.F.U.E. nonché eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle direttive del Ministero dei lavori pubblici n. 3816 del 21.7.1997, per contraddittorietà estrinseca ed intrinseca, per violazione del principio di affidamento, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e dei presupposti, per difetto di motivazione e per sviamento di potere.

In particolare ha dedotto che:

- l'incremento delle tariffe per i permessi ZZ.TT.LL. dei residenti mira a perseguire un fine certamente diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere e che consiste nell’esigenza di reperire risorse economiche in vista della chiusura del bilancio;

- il predetto incremento comporta la violazione:

-- del principio di uguaglianza dei cittadini di cui all’articolo 3 della Costituzione differenziando tra essi a seconda delle zone di residenza;

-- del principio di legalità in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali di cui all’articolo 23 della Costituzione poiché il pagamento di una tariffa per l'accesso non può tradursi in una sorta di atipica potestà impositiva del Comune;

-- dei principi di capacità contributiva e progressività nel concorso alla spesa pubblica di cui all’articolo 54 della Costituzione, fondandosi il prelievo sul mero possesso di un autoveicolo e della residenza entro la Z.T.L.;

- è irragionevole e contraddittorio un aumento della tariffa in misura così consistente laddove essa intenda dichiaratamente disincentivare "progressivamente" il ricorso al mezzo privato, atteso che non si vede come la predetta necessaria gradualità sia stata perseguita nel caso concreto;

- l'aumento repentino della tariffa non è stato contemperato con alcuno dei contrapposti valori in gioco;

- un ulteriore profilo intrinseco di irragionevolezza delle deliberazioni impugnate risiede nell'impossibilità, nel caso di un 2° permesso, di richiederne uno di durata annuale, attese che le predette deliberazioni stabiliscono che il permesso ha durata esclusivamente quinquennale con un costo complessivo di € 2.016,00 con la conseguenza che, nell'arco di un quinquennio, il numero di secondi permessi è destinato a rimanere costante;

- le deliberazioni impugnate sono irragionevoli e lesive dell'affidamento riposto nella precedente regolamentazione, nella parte in cui non prevedono una disciplina transitoria in favore di chi abbia già ottenuto nell'ambito del proprio nucleo familiare un primo permesso; in tali casi OM AL avrebbe dovuto prevedere l'ultrattività delle vecchie regole, consentendo pertanto di ottenere anche il 2° permesso alle precedenti tariffe, atteso che l'immediata applicabilità delle nuove regole pone i residenti che necessitano di due veicoli nell'alternativa, di fatto, o di dover rinunciare al secondo permesso stante il suo costo o comunque di decidere quale dei due veicoli in proprietà utilizzare prioritariamente procedendo al pagamento della relativa tariffa;

- le direttive dettate del Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale n. 3816 del 21/7/97 specificano che per i residenti "occorre considerare che ... le soste prolungate dei residenti sono determinate da motivi abitativi" e conseguentemente invitano "a distinguere la posizione del residente... che dispone di un proprio posto auto ...per il quale si può prevedere la gratuità dell'accesso, distinto dal residente... che sosta su strada per il quale si può prevedere la leggera onerosità dell'accesso";

- la sottoposizione anche dei residenti al pagamento di una tariffa avrebbe dovuto essere misura residuale proprio in quanto i residenti sono, per così dire, costretti ad accedere alla Z.T.L.;

- il potere di istituire e subordinare l'accesso alla Z.T.L. per come delineato dalla normativa, soggiace ad un limite implicito di proporzionalità in relazione agli obiettivi di riduzione del traffico veicolare e ciò in quanto, con particolare riferimento ai residenti, esso incide in maniera significativa su interessi costituzionalmente protetti;

- laddove OM AL, come in passato, avesse previsto una leggera onerosità dell'accesso, ciò sarebbe stato perfettamente comprensibile alla luce dei rilevanti interessi pubblici in gioco;

- l'imposizione di importi eccessivi, invece, sarebbe giustificabile, al massimo, per le categorie di soggetti che affluiscono verso la Z.T.L., ossia coloro che vi accedono per motivi di lavoro;

- l'irragionevolezza è tanto più evidente ove si consideri che l'esigenza di mobilità dei residenti in centro è proprio quella di spostarsi, prevalentemente, verso altre direzioni, più che all'interno della Z.T.L.;

- l'avere previsto, per il secondo permesso, una durata minima di cinque anni appare del tutto ingiustificato e illegittimo anche alla luce delle direttive M.I.T. di cui sopra le quali stabiliscono che "si ritiene opportuno far riferimento generalmente a tariffe annuali" oppure "l'uso di tessere prepagata a scalare ad ogni passaggio... in corrispondenza dei varchi di accesso alla ZTL" e, inoltre, "può farsi riferimento ad abbonamenti mensili o plurimensili";

- in nessuna parte dell’aggiornamento del P.G.T.U. di cui alla deliberazione G.M. n. 40 del 28.3.2014 OM AL ha previsto gli obiettivi del sistema di tariffazione in generale né ha preventivato il contestato aumento delle tariffe e, pertanto, il significativo aumento disposto non ha alcuna correlazione con il "raggiungimento degli obiettivi del Piano Urbano del Traffico" come imposto dalla direttiva M.I.T. e finisce, quindi, per costituire, nell'ambito delle delibere prive di qualsivoglia altra misura avente i medesimi obiettivi, proprio una "misura a se stante" e tanto è avvalorato anche dal medesimo P.G.T.U. del 2014 al punto 8.6;

- l'incremento disposto con le deliberazioni impugnate si rivela del tutto arbitrario e sprovvisto di qualsivoglia base istruttoria;

- i nuovi obiettivi stabiliti nel nuovo P.G.T.U. non contengono alcun riferimento al ricorso alla leva tariffaria come mezzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, né peraltro, tra gli obiettivi prefissati, si pongono quello di limitare il ricorso al mezzo privato dei residenti della Z.T.L. ma, semmai, di disincentivare l'uso dell'auto per spostamenti, specificamente, all'interno della predetta Z.T.L.;

- le deliberazioni nn. 119 e 136 del 2014 finiscono per porsi addirittura in contrasto le esigenze ambientali e di mobilità sottese all'obiettivo di decongestionare il

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