TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2012-05-10, n. 201201318
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N. 01318/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2012, proposto da:
Associazione Radio Onyx Musica e Vita, rappresentata e difesa dall'avv. M T P, con studio in Como, Via Diaz, 58 e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia
contro
Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale della Lombardia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Milano, Via Freguglia, 1
nei confronti di
Uf.Com - Ufficio Federale Comunicazioni Svizzere, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 20.12.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia, avente ad oggetto l’immediata disattivazione, per abusivo esercizio, dell’impianto di radiodiffusione esercito sulla frequenza 98.600 Mhz nel Comune di Lanzo d’Intelvi, località Sighignola, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali e la contestazione della violazione dell’art. 98, commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), con applicazione della relativa sanzione di €. 10.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto l’Associazione Radio Onix Musica e Vita ha impugnato l’ordinanza emessa in data 20.12.2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite dell’Ispettorato territoriale della Lombardia, avente ad oggetto l’immediata disattivazione, per abusivo esercizio, dell’impianto di radiodiffusione esercito sulla frequenza 98.600 Mhz nel Comune di Lanzo d’Intelvi, località Sighignola, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali e la contestazione della violazione dell’art. 98, commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), con applicazione della relativa sanzione di € 10.000,00.
A fondamento di tale impugnazione, la ricorrente ha dedotto in fatto:
- di aver avuto in uso la frequenza 98.800 Mhz;
- di aver presentato all’Ispettorato territoriale della Lombardia un’istanza di delocalizzazione della frequenza sopra citata, tendente ad ottenere il trasferimento sulla frequenza 98.600 Mhz: istanza respinta a causa di un travisamento dell’Amministrazione, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la frequenza 98.600 “ era da sempre in uso all’Associazione medesima, unitamente ad altre frequenze (tra le quali la 98.800) ”;
- che nonostante ciò, il Ministero aveva adottato i provvedimenti impugnati, dei quali, con l’odierno ricorso, l’Associazione Onix ha chiesto l’annullamento con condanna alle spese di giudizio per i seguenti motivi:
1) violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’art. 24 della Costituzione;
2) violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 della L. n. 241/90 in quanto la motivazione del provvedimento sarebbe mancante e/o insufficiente;
3) eccesso di potere e/o per manifesta ingiustizia, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti;
4) violazione e/o erronea applicazione di norme di Legge, con riferimento all’art. 1, comma 2 della L. 66/2001, art. 195 del