TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-27, n. 202208763
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 08763/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4338 del 2021, proposto dal Prof. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. C R, G G e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del -OMISSIS-, sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 73;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi D’Ottavi, G P, P L P e N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. C R, G G, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in
Roma, Viale G. Mazzini n. 73;
PER L'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. N. 198 DEL 2009, DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, CIT. D.LGS.
e consistente nella mancata adozione, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della diffida ex art. 1 e ss d.lgs n. 198/2009, da intendersi anche quale diffida ex art. 2 e ss l. n. 241/1990 ai fini del silenzio inadempimento, notificata in data 25 novembre 2020, di tutti quegli atti amministrativi di carattere generale ed obbligatorio e non aventi carattere normativo, di cui alle disposizioni nella stessa diffida richiamate, idonei ad adempiere l’obbligo di manutenzione stradale di cui all’art. 14 D.Lgs. 285/92, ivi compresi gli interventi previsti nel Documento Unico Programmatico 2018-2020 e riportati nei successivi DUP 2019-2021 e 2020-2022, nonché di ogni misura idonea a ripristinare la corretta erogazione del servizio di manutenzione stradale sulla base degli standard qualitativi già stabiliti all’interno dei Piani per la Performance richiamati, e/o comunque a riportare in termini di normale tollerabilità le condizioni del manto stradale del territorio della città di Roma.
E CONTESTUALMENTE RICHIEDENDO A CODESTO TRIBUNALE ADITO DI ORDINARE A ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.:
di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum ;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, con ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, ha esposto che:
- “ le strade della città di Roma si trovano in una condizione di incuria ed abbandono nella quasi totalità del territorio. Le vie del centro, così come quelle della periferia, sono, infatti, dissestate e disseminate di buche e avvallamenti. Tale condizione è la conseguenza di fratture del cemento causate da pioggia, eventi atmosferici e radici sotterranee di piante ed alberi ed è, altresì, la causa di notevoli disagi per chiunque transiti per le strade della città, dai pedoni ai motociclisti e dagli utenti del servizio di trasporto pubblico agli automobilisti ”;
- “ in questa situazione, la circolazione è ancora più difficoltosa per i soggetti a mobilità ridotta che necessitano di ausilio o di carrozzelle o altri dispositivi per il movimento e che, a causa delle pessime condizioni del manto stradale, trovano ancora più difficoltà nel movimento per le strade della Capitale ”;
- “ la rassegna stampa nazionale è colma di articoli e notizie relative al cattivo stato di manutenzione delle strade della Capitale ”;
- in data 25 novembre 2020, il ricorrente (insieme a -OMISSIS-) notificava al Comune di Roma un’istanza ex art. 1 e ss. d.lgs n. 198 del 2009, da intendersi anche quale diffida ex art. 2 e ss. della legge n. 241 del 1990 ai fini del silenzio inadempimento, con cui diffidava l’Amministrazione resistente “ad adottare, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente, gli atti amministrativi generali ed obbligatori e non aventi carattere normativo di cui alle disposizioni tutte sopra richiamate, ivi compresi gli interventi previsti nel Documento Unico Programmatico 2018-2020 e riportati nei successivi DUP 2019-2021 e 2020-2022, nonché ad adottare ogni misura idonea a ripristinare la corretta erogazione del servizio di manutenzione stradale sulla base degli standard qualitativi già stabiliti all’interno dei Piani per la Performance richiamati in narrativa, e/o comunque a riportare in termini di normale tollerabilità le condizioni del manto stradale del territorio della città di Roma”.
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha promosso l’odierno giudizio ex art. 1 del d.lgs n. 198 del 2009 (c.d. ricorso per l’efficienza della pubblica amministrazione), per far valere una “ lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi ” derivante “ dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento ”, nonché “ dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ” e “ dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ”. Ciò al fine di condannare Roma Capitale a porre rimedio alle succitate inefficienze appalesate nella manutenzione della rete stradale comunale.
Roma Capitale si è costituita regolarmente in giudizio, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire, nonché – avuto riguardo alla normativa processuale speciale che governa la materia ( id est l’art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2009) – per omessa prospettazione da parte del ricorrente di “ una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi” .
È intervenuta successivamente in giudizio l’associazione -OMISSIS-, con atto di intervento ad adiuvandum volto ad instare per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha rinunziato alla domanda di misure cautelari e il Collegio ha rinviato all’udienza pubblica dell’8 giugno 2022.
Seguiva il deposito di memorie difensive.
Inoltre:
- con istanza istruttoria depositata in data 3 giugno 2022, parte ricorrente instava per un ordine giudiziale di esibizione ex artt. 63 c.p.a. e 210 c.p.c. di plurimi documenti in possesso di Roma Capitale, tra cui “ tutti gli atti e/o documenti e/o le attività istruttorie svolte dalla Commissione dei Lavori Pubblici incaricata dal Comune di Roma chiamata a valutare le proposte pervenute dalle aziende con riferimento al bando comunale per la manutenzione stradale del 2021 ”;
- con ulteriore istanza depositata in data 8 giugno 2022 in concomitanza con l’udienza pubblica, parte ricorrente chiedeva in via principale di disporre l’“ audizione del Prof. -OMISSIS--OMISSIS-, ai sensi dell’art. 63, cpa, al fine di fornire chiarimenti al collegio sui fatti di causa ”, ed in subordine di “ disporre l’esecuzione di apposita verificazione allo scopo di accertare se sul territorio di Roma Capitale dal 2018 al 2022, la situazione della mobilità dei disabili sia migliorata o peggiorata ”.
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2022, la causa è stata dapprima discussa e poi trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che sia necessario esaminare partitamente dapprima il ricorso introduttivo e poi l’atto di intervento ad adiuvandum .
- SUL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di allegazione di una specifica condizione processuale prescritta dalla disciplina di legge speciale che governa il caso de quo , e cioè quella della “ lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi” (cfr. art. 1, primo comma, del d.lgs. n. 198 del 2009), id est degli specifici interessi dell’odierno ricorrente.
In dettaglio, il giudizio de quo è stato instaurato con ricorso ex art. 1 del d.lgs. n. 198 del 2009, il quale prevede - sotto la rubrica “ Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire ” – il seguente corredo di regole:
“ 1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici,