TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-01-31, n. 201300133
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Testo completo
N. 00133/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da D M s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale della Repubblica, 16;
contro
Comune di Noci, rappresentato e difeso dall’avv. G N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;
nei confronti di
Edilres s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi, 16;
per l'annullamento
della nota prot. 02800 del 20 febbraio 2012, di esclusione della società ricorrente dalla gara per l’appalto dei lavori di miglioramento dell’arredo urbano e della pubblica illuminazione;
di tutti i verbali di gara;
della determinazione dirigenziale n. 212 del 23 marzo 2012, di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Edilres s.r.l.;
della nota prot. 05114 del 26 marzo 2012, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
del contratto stipulato con la Edilres s.r.l.;
nonché per la condanna del Comune di Noci al risarcimento del danno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noci e di Edilres s.r.l.;
Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. S P e uditi per le parti i difensori avv.ti P C, G N e G R;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso in fatto che:
- con il ricorso principale, la D M s.r.l. impugna l’esclusione disposta dal Comune di Noci nei suoi confronti ( rectius : nei confronti della dante causa impresa D M Pasquale), nell’ambito della procedura ristretta per l’appalto dei lavori di miglioramento dell’arredo urbano e della pubblica illuminazione di piazza Garibaldi e via Moro, e si affida ad unico motivo con il quale deduce violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 163 del 2006 e violazione della lettera d’invito, lamentando di non aver ricevuto il rituale avviso della data e del luogo di svolgimento della prima seduta pubblica di gara;
- con i motivi aggiunti, la ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Edilres s.r.l., e deduce violazione degli artt. 79 e 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, lamentando di aver ricevuto una comunicazione priva degli elementi che obbligatoriamente la stazione appaltante deve rendere noti ai concorrenti non aggiudicatari;
- la ricorrente chiede altresì la caducazione del contratto d’appalto stipulato con la Edilres s.r.l. e la condanna del Comune di Noci al risarcimento del danno conseguente ai provvedimenti impugnati;
Ritenuto in diritto che:
- l’impugnativa dell’esclusione e dell’aggiudicazione definitiva deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stando a quanto emerge dalla dichiarazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Noci (cfr. doc. 18, depositato dalla difesa comunale il 28 novembre 2012 e corredato di fotografie dello stato dei luoghi), ove si attesta che, alla data del 27 novembre 2012, i lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi erano conclusi e quelli di riqualificazione di via Moro erano pressoché ultimati;
- quanto ai motivi aggiunti, è comunque pacifico che l’eventuale incompletezza della comunicazione prescritta dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 non inficia di per sé la legittimità dell’aggiudicazione definitiva, potendo al più assumere rilievo ai fini della decorrenza del termine per ricorrere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012 n. 1726);
- avendo ormai l’aggiudicazione dell’appalto esaurito i suoi effetti, devono esaminarsi le censure dedotte dalla ricorrente avverso l’esclusione, al solo fine di giudicare sulla domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm.;
- al riguardo, va rilevato che l’impresa D M Pasquale è stata esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo di 40/100 per l’offerta tecnica, previsto quale soglia di sbarramento dalla lettera d’invito, e che la ricorrente nulla deduce in relazione al giudizio negativo formulato dalla commissione di gara;
- anche quando l’esclusione non si verifichi nella fase iniziale di pre-qualifica ovvero di ammissione dei concorrenti, per difetto di un requisito o per erronea compilazione dell’offerta, ma maturi nel corso del procedimento valutativo per inidoneità dell’offerta tecnica, deve ritenersi che l’impresa legittimamente esclusa resti priva della legittimazione a contestare gli esiti della gara e la regolarità delle distinte scansioni procedimentali e non possa far valere un interesse di mero fatto all’annullamento dell’aggiudicazione ed alla riedizione della gara, che non sarebbe diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo ad impugnarne gli atti (in questo senso, su fattispecie analoghe: TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 luglio 2011 n. 1195;Id., sez. I, 23 febbraio 2012 n. 382);
- rimaste inoppugnate le ragioni sostanziali che in concreto hanno determinato l’estromissione dell’impresa dalla procedura selettiva e dunque le hanno precluso il conseguimento del bene della vita (l’appalto di cui è causa), non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno;
- è conseguentemente improcedibile, per difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dalla Edilres s.r.l.;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare improcedibile l’impugnativa dell’esclusione e dell’aggiudicazione e di dover respingere la domanda di risarcimento del danno, con improcedibilità del ricorso incidentale e con condanna della ricorrente principale alla refusione delle spese di giudizio nella misura forfetaria indicata in dispositivo;