TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-11-19, n. 202111979

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-11-19, n. 202111979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111979
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2021

N. 11979/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02545/2020 REG.RIC.

N. 07581/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2020, proposto da
A L, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Regina Margherita 46;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 7581 del 2020, proposto da
A L, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R F in Roma, v.le Regina Margherita 46;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sergio Cutrona, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2545 del 2020:

della Delibera n.181/2020 del 28.1.2020, comunicata all’interessato il 3.2.2020, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la non riconferma del ricorrente nell’incarico quadriennale di Presidente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, a decorrere dal 22.7.2019..

quanto al ricorso n. 7581 del 2020:

della Delibera n. 758/2020 del 23.6.2020, registrata il 26.6.2020 e successivamente comunicata all'interessato, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la cessazione del Dr. A L dalla carica di Presidente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche e, contestualmente, la nomina del Dr. Sergio Cutrona a Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, nonché avverso i punti 5 e 6 del Capo VI del Regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 12 luglio 2016..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, il ricorrente agisce per l’annullamento degli atti con i quali il C.P.G.T. ha, da un lato, disposto la sua mancata riconferma nelle funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (e che impugna con il ricorso nr.

RG

2425/2020) e, subito dopo, ne ha disposto la revoca, con contestuale assegnazione della sede al controinteressato (atti impugnati con il ricorso nr.

RG

7581/2020).

A fondamento del gravame contesta (con il ricorso nr. 2425/2020) che la mancata conferma sarebbe stata disposta in esito a presupposti erronei, frutto di falsa rappresentazione della realtà, con eccesso e sviamento di potere, travisamento dei fatti e difetto assoluto di motivazione, per le ragioni esposte a seguire.

1) Il periodo di osservazione dell’attività svolta dal ricorrente (triennio luglio 2015/2017) sarebbe preordinato ad un giudizio espresso in senso negativo, che prescinderebbe dal dato obiettivo della sussistenza di un pesantissimo arretrato ultradecennale pendente nella CTR al momento dell’assunzione delle funzioni da parte del ricorrente che non sarebbe stato valutato e che avrebbe condizionato l’indice di produttività.

2) Il CPGT non avrebbe tenuto conto della cronica carenza di personale, sia amministrativo che giudicante, che il ricorrente avrebbe invece sempre rimarcato, sia in occasione di eventi ufficiali, come l’inaugurazione degli anni giudiziari, sia mediante apposite missive, mai riscontrate.

3) Nel merito delle rilevazioni di ciascuno degli anni presi in esame, osserva il ricorrente che, quanto al 2015 (per il quale si fa riferimento ad una sopravvenienza di cause pari a 2197, contenzioso definito per 633 unità e pendenza finale di 6372 affari), non sarebbe stato considerato che assumeva le funzioni solo nel mese di luglio, avendo dunque quale vincolo un calendario udienze già predeterminato;
nel 2016 sarebbe stata disattesa una produttività raddoppiata rispetto all’anno precedente, pur in presenza di un arretrato stabile;
nel 2017, laddove il CPGT evidenzia un appesantimento della situazione generale del contenzioso, si sarebbe verificato un grave depotenziamento di uffici e magistrati, che non sarebbe stato tenuto in considerazione.

4) Erroneamente il CPGT avrebbe poi ritenuto la mancanza, da parte del ricorrente, di monitoraggio della produttività o dell’adozione di piani di smaltimento dell’arretrato, nonostante esiti favorevoli esposti nella relazione ispettiva del CPGT disposta nel corso del 2018 e, conseguentemente, la sussistenza di una “ culpa in vigilando ” a fondamento dell’aumento progressivo delle pendenze (passato dai 6372 ricorso pendenti al 31.12.2015 ai 7150 del 2017 e, per finire, agli 8534 del 2018). Infatti, secondo il ricorrente, quest’ultimo avrebbe manifestato in più occasioni le difficoltà logistiche ed organizzative dell’Ufficio;
la stessa relazione ispettiva del 2018 attestava che, sebbene “ quasi il 50% dei ricorsi sopravvenuti non è smaltito dalla commissione ”, il lavoro di quest’ultima “ ha ridotto di un bon 25% all’1 febbraio del corrente anno le giacenze consolidate all’1 gennaio 2017 ” e che “ le pendenze maggiormente risalenti ” rappresentano “ un numero assai esiguo del totale dei pendenti all’attualità ”.

Erroneo sarebbe il giudizio del CPGT laddove sostiene che l’indice di smaltimento rilevato dal Presidente della CTR sarebbe pari al 70%;
dai dati statistici ufficiali prodotti da sistema risulta invece l’obiettivo riferimento da parte del Dott. L all’incremento di produttività pari al 70% nel 2016 (e invece non di indice di smaltimento).

Resiste al gravame l’Amministrazione che, nel merito, replica alle deduzioni del ricorrente come segue.

a) Per quanto importante fosse l’arretrato ultradecennale, la sua riduzione risulterebbe essere stata limitata, come emergerebbe dalla relazione ispettiva (allegata alla delibera impugnata) dalla quale emerge che le pendenze sono aumentate negli anni;
ed in considerazione che dalle stesse si dovrebbe constatare che quasi il 50% dei ricorsi sopravvenienti non è stato smaltito dalla Commissione, con un sensibile aumento progressivo delle pendenze proprio negli anni in considerazione (si è passati dai 6372 affari al 31-12-2015 ai 7150 del 2017 e finire agli 8534 del dicembre 2018);
b) la carenza di personale sarebbe elemento insufficiente a giustificare le rilevazioni negative essendo circostanza comune a molte sedi;
ad ogni modo, nel caso in esame, non sarebbe documentato il nesso di causalità tra le carenze in pianta organica del personale e le definizioni delle controversie avendosi, anzi, la prova contraria sulla mancata incidenza della carenza di organico sulla produttività: nel 2015 (633 sono state le cause definite, nel 2016, 1061 ma solo perché sono diminuite le sopravvenienze di oltre 1500 unità, nell’anno 2017 la produttività torna a diminuire);
c) la gestione va considerata nel suo complesso, non in rapporto a un singolo anno;
d) non vi è stata alcuna omissione nel considerare i dati rilevanti, relativamente ai quali, ad ogni modo, il CPGT dispone di un potere discrezionale di apprezzamento.

Comunque, i difetti riscontrati in rapporto alla capacità organizzativa del ricorrente sarebbero vari e ciascuno di per sé da solo rilevante: mancanza di monitoraggio e della correlativa elaborazione di un piano dell’arretrato, come messo in evidenza nella relazione ispettiva (risulta, infatti, una media di circa 1500 giorni, pari ad oltre quattro anni e mezzo, di attesa tra la ricezione del ricorso e la trattazione dello stesso;
l’incapacità di assumere iniziative tese a ridurre i danni provocati dai numerosi ritardi fatti registrare dai giudici delle sei sezioni;
nel solo periodo 1 gennaio-31 maggio 2018 sono state depositate in ritardo 261 sentenze;
delle stesse n. 114 oltre il 31° giorno e sino al 60°;
n. 57 dal 61° al 90°;
91 dal 91° in avanti con punte anche di 554 giorni);
queste “carenze organizzative” sarebbero state evidenziate anche dalle parti del giudizio tributario (il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate avrebbe rappresentato alla Commissione ispettiva l’esigenza “ di una maggiore incisività dell’azione nomofilattica ed organizzativa da parte del Presidente nei confronti dei Presidenti di sezione ”;
ugualmente il Presidente ff. dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili evidenzia “ l’esigenza di una maggiore presenza in sede del Presidente della Commissione al fine di una sua incisiva azione volta al recupero dell’arretrato ed ad una significativa riduzione dei tempi di attesa per la trattazione delle controversie ”);
e) la riduzione delle giacenze, per un anno e in una certa misura, non escluderebbe la colpa, riferita al complesso dell’attività rilevante;
f) la denunciata mancata presenza fisica del Presidente in Commissione, dimostrata anche dall’ampia delega che lo stesso ha dato al Presidente della II sezione (il dott. L è residente all’estero, come risulta dallo stesso sito del MEF) renderebbe effettiva l’impossibilità di vigilare in modo continuo ed operativo, come, invece, l’attività dirigenziale da lui esercitata imporrebbe.

Conclude, pertanto, per il rigetto del gravame.

Con propria memoria, il ricorrente replica alle deduzioni dell’Avvocatura insistendo circa la insufficienza degli elementi addotti dal CPGT a fondamento delle misure adottate.

Nella pubblica udienza del 13 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, vanno riuniti i giudizi in epigrafe essendo oggettivamente e soggettivamente connessi.

Riuniti i giudizi, deve osservare il Collegio che, nonostante lo sforzo difensivo profuso dal ricorrente, i provvedimenti impugnati risultano immuni dalle censure dedotte.

Per una migliore comprensione della fattispecie, è bene osservare che, nell’ordinamento della Giustizia Tributaria, l’art. 2 del d.lgs. n. 545 del 31 luglio 1992, come modificato dall’art. 11 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ( Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1 lett. b) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ), prevede la durata quadriennale dell’incarico di Presidente di Commissione, rendendolo rinnovabile “ per una sola volta e per uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell’attività svolta nel primo triennio .

In applicazione di tale disposizione, il CPGT ha approvato un “Regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei Presidenti di Commissione Tributaria”, in data 12 luglio 2016(emendato con Delibera del CPGT n. 889 del 4 giugno 2019), ai sensi del quale viene richiesta ai Presidenti una “autorelazione illustrativa sull’attività svolta” (che, nel provvedimento impugnato, è indicato essere stata presentata dal ricorrente con nota n. 16207 del 10 agosto 2018) e sono meglio elencati i criteri di esame e di rilevazione dei risultati dell’attività dell’Ufficio.

A fondamento della propria azione in giudizio, il ricorrente produce la copia delle Relazioni di inaugurazione degli anni giudiziari del 2017 e del 2018;
corrispondenza circa la denunciata carenza del personale (2108 del 25.9.2019 e n. 2344 del 24.8.2018);
ed una nota rivolta del 30 aprile 2018 di sollecito ed invito ai Presidenti delle CTP delle Marche ad esercitare attività di vigilanza.

Non è prodotta l’autorelazione che nel provvedimento impugnato è indicata essere stata presentata dal ricorrente.

Sulla base di tali allegazioni documentali, il gravame non può trovare accoglimento.

Invero, se pur può convenirsi, in linea di principio, con il ricorrente circa l’effetto esimente della carenza di personale assegnato alla Sezione, elemento sul quale si accentrano le doglianze articolate nei due ricorsi riuniti, deve osservarsi che tale carenza risulta invocata senza un effettivo computo dell’incidenza di essa sui livelli di definizione del contenzioso e dell’abbattimento dell’arretrato (come sarebbe spettato al ricorrente allegare), risolvendosi quindi in una pretesa esimente generica di un risultato di gestione che, nei suoi termini oggettivi (evidenziati nella premessa in fatto) non è di fatto contrastato.

Peraltro, si rivela del tutto insufficientemente contrastato il dato della mancanza di controllo effettivo sul personale di magistratura in ordine ai ritardi nei depositi delle sentenze che il ricorrente nega in senso, ancora una volta, meramente assertivo (a nulla rilevando la comunicazione del 30 aprile 2018 che appare un mero richiamo ai titolari delle Commissioni Provinciali).

Tale circostanza va valutata assieme dal dato costituito dall’assenza fisica del Presidente presso la sede, che di per sé non sarebbe rilevante, ma, in rapporto all’elemento che precede, concorre a delineare una azione insufficiente.

Da ciò, il Collegio non può ritenere irragionevole né esorbitante dai limiti di verosimiglianza e di adeguatezza, il giudizio del CPGT circa l’andamento negativo della gestione e dunque circa i presupposti della mancata riconferma (e, successivamente, della revoca) dell’incarico di Presidenza al ricorrente.

In sostanza, a fronte dei dati puntualmente allegati dall’Avvocatura e riepilogati in parte narrativa, il ricorrente si è limitato ad affermare di non avere gli strumenti necessari per ottenere dai singoli magistrati assegnati al suo ufficio una più stringente osservanza dei termini di deposito, che pure egli afferma (ma non dimostra) di avere sollecitato.

La tesi della parte ricorrente non è persuasiva, anzi è sostanzialmente confessoria, perché – sulla base del quadro normativo che si è dapprima brevemente rammentato - la valutazione della idoneità del titolare di un ufficio giudiziario della giurisdizione tributaria è rivolta all’accertamento – seppure tramite il filtro oggettivante dell’analisi di dati numerici, ovvero statistici e di produttività della sede – delle sue capacità organizzative che sono, per definizione, non formalizzate, né riconducibili entro meri adempimenti cartolari (come solleciti o corrispondenza) e che, invece, vanno dimostrate per il tramite dell’adozione di specifiche misure (inclusa la segnalazione di ritardi reiterati al Consiglio di Presidenza, al fine dell’adozione delle necessarie misure sanzionatorie) volte a rimuovere efficacemente gli inconvenienti.

Sulla base di quanto precede, deve affermarsi che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 545 del 31 luglio 1992, come modificato dall’art. 11 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, quando il CPGT dispone la mancata riconferma nelle funzioni del Presidente di una Commissione Tributaria Regionale a fronte di un trend di produttività negativo, è onere del titolare dell’ufficio giudiziario della magistratura tributaria che intenda essere confermato nell’incarico (o resistere alla revoca), allegare non già un generico impegno comportamentale, ma l’avvenuta adozione di specifiche misure atte a risolvere l’inconveniente, assolte le quali si possa ragionevolmente presumere che la persistenza dei dati negativi sia dovuta a fatto non risolvibile con la diligenza esigibile che l’ordinamento organizzativo e la capacità professionale individuale consentono all’interessato.

Tale dimostrazione, nell’odierno giudizio, è mancata, con la conseguenza che i ricorsi non possono trovare accoglimento e vanno respinti, seppure con giustificate ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi