TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-10, n. 202401028
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2024
N. 01028/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2024, proposto da Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza XXIV Maggio n. 26;
contro
Comune di Melito Irpino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) del provvedimento in data 5.2.2024, con cui il Responsabile del Servizio ha annullato in autotutela il silenzio-assenso formatosi sull’istanza presentata dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, ai fini dell’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche;
b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melito Irpino, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2024 e depositato il successivo 1° marzo, la società Infrastrutture Wireless Italiane (d’ora in poi “Inwit”) S.p.A. ha impugnato il provvedimento, datato 5 febbraio 2024, con cui il Responsabile del Servizio ha annullato in autotutela il silenzio-assenso formatosi sull’istanza presentata ai sensi del d.lgs. n. 259/03, per la realizzazione, in un terreno agricolo sito in Melito Irpino, alla piazza Sant’Egidio, di una infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico, su cui installare le antenne necessarie per l’erogazione del servizio di telefonia mobile 5G.
1.1. La ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che tale istanza, presentata in data 7 luglio 2023, era stata respinta dal Responsabile del Servizio del Comune, con il provvedimento prot. n. 0003148 del 10 ottobre 2023, ma che quest’ultimo provvedimento di diniego, impugnato dinanzi a questo Tribunale, è stato annullato, in quanto adottato tardivamente rispetto alla formazione del silenzio-assenso, con sentenza n. 2915 dell’11 dicembre 2023.
1.2. Avverso il nuovo provvedimento, adottato dal Responsabile del Servizio del Comune di Melito Irpino in autotutela sul silenzio-assenso formatosi in relazione all’istanza originariamente presentata, la ricorrente ha, quindi, dedotto l’illegittimità per eccesso di potere (difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità e arbitrarietà), per violazione dell’articolo 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/03 e per violazione dell’articolo 21- nonies L. 241/90.
1.3. Si è costituito il Comune di Melito Irpino per resistere al ricorso.
1.4. All'esito della camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, considerando che « il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il legislatore nazionale, con il d.lgs. n. 259/2003, ha configurato le infrastrutture per le telecomunicazioni come opere per l'urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 06 luglio 2022, n. 5629) » e ritenendo che « nel bilanciamento degli opposti interessi, appare prevalente l’interesse alla realizzazione dell’impianto in questione, trattandosi, peraltro, di un’infrastruttura finanziata con fondi del PNRR ».
1.5. Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, previo deposito di ulteriori memorie e documenti, a seguito di discussione, la causa è stata riservata in decisione.
2. Il