TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-01-09, n. 201900322

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-01-09, n. 201900322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900322
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00322/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08565/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8565 del 2017, proposto da
Agricola Forestale La Speranza del Terzo Millennio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P C, P P N, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 1;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Societa' Attivita' Produttive Cerveteri S.r.l., n.c.;
Consorzio Attivita' Produttive Cerveteri, n.c.;
Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia, n.c.;
Collegio di Vigilanza per l'Attuazione del Prusst "Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi”, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Consiglio comunale di Cerveteri n. 18 del 2 maggio 2017, avente ad oggetto Adozione del “Nuovo Piano regolatore Generale (Variante generale al PRG)” pubblicata sull'albo pretorio dal 29 maggio sino al 13 giugno 2017.

- delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG;

- della Relazione Illustrativa del PRG;

- del Rapporto Preliminare per la valutazione ambientale strategica del Nuovo PRG di Cerveteri;

- del provvedimento di revoca della variante al PRG adottata con la delibera del Commissario Straordinario n. 587 del 05/11/1998 e della successiva delibera di C.C. n. 69 del 14/12/2000 di controdeduzione alle osservazioni;

- della nota del Comune di Cerveteri prot. n. 16947 del 12 aprile 2017 inviata alla Regione Lazio, avente ad oggetto “Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ex art. 12 D.lgs. 152/2016- Trasmissione Elaborati”;

- della nota della Regione Lazio n. 338157 del 22.06.2015;

- di ogni altro atto collegato, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società Agricola Forestale La Speranza del Terzo Millennio S.r.l. agisce nella qualità di proprietaria di un compendio di terreni di circa 13 ettari sito nel Comune di Cerveteri in località Beca-Zambra.

Essa espone quanto segue (in sintesi):

a) i terreni in questione erano originariamente classificati in Zona Rurale R2 – R 3 del PRG del Comune di Cerveteri, approvato dalla Regione Lazio con D.G.R.L. n. 3505 del 07.06.1980 e successive n. 5582 del 06.11.1980 e n. 5144 del 06.10.1981;

b) essi sono poi stati inclusi all’interno dell’area individuata dal “Patto Territoriale degli Etruschi” promosso dal Consiglio Comunale di Civitavecchia con Delibera del Consiglio comunale n. 239 del 15.12.1997, ai sensi del Decreto Legge n. 32 dell’8.02.1995, convertito nella Legge n. 104 del 7.04.1995 nonché dall’art. 2 del comma 203 lettera d) della legge n. 662 del 28.12.1996: si tratta di uno strumento di programmazione negoziata, condiviso con le amministrazioni dei comuni limitrofi (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella) e diversi enti rappresentativi delle realtà produttive presenti sul territorio (Organizzazioni sindacali, C.N.A., Confcommercio, Federlazio, etc.) con la finalità di “Promozione e rilancio del turismo, lo sviluppo del settore agricolo ed alimentare e lo sviluppo delle attività di servizio sia commerciale, gestionale ed informatico che artigianali ed industriali compatibili con le vocazioni del territorio”;

c) nel corso dello sviluppo della procedura, la società istante ha presentato alcuni progetti da realizzare nel territorio del suddetto Comune mediante pianificazione negoziata;

d) con successiva delibera n. 587 del 5.11.1998, il Commissario Straordinario del Comune di Cerveteri ha approvato l’elenco dei progetti imprenditoriali compresi nel suddetto “Patto Territoriale degli Etruschi”, approvando al contempo la “Variante al P.R.G. finalizzata alla attuazione degli accordi previsti dallo strumento di programmazione negoziata chiamato “Patto Territoriale degli Etruschi”;

e) a seguito della approvazione della suddetta variante al P.R.G. le previsioni edificatorie delle aree sopra individuate, della Società ricorrente, ricadono interamente all’interno del perimetro individuato dallo stesso Patto Territoriale degli Etruschi con un indice di fabbricabilità pari a 0,50 mc/mq, capace quindi, di sviluppare una volumetria massima pari a complessivi mc 255.000 circa;
nelle more, con D.M. dell’8 ottobre 1998 n. 1169, pubblicato sulla Gazz. Uff. 27.11.1998, n. 278, S.O., il Ministero dei Lavori pubblici, ha approvato un bando nazionale per l’assegnazione di fondi finalizzati alla “Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio” (PRUSST);

f) con Deliberazione n. 58 del 26 agosto 1999 il Consiglio Comunale di Cerveteri ha inserito nel PRUSST i 35 progetti approvati con la suddetta Delibera n. 587 del 5.11.1998;

g) in data 27.08.1999, con nota n. 381/21781, il Comune di Civitavecchia in qualità di soggetto promotore capofila ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici la proposta di programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio denominata “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi”;

h) con decreto del 19.04.2000 n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13.06.2000, il Ministro dei Lavori Pubblici ha approvato la graduatoria ed ha individuato i 48 programmi ammessi al finanziamento;

i) in data 23.10.2000, le parti hanno sottoscritto il Protocollo di intesa, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 8 commi 4 e ss. del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

l) con D. M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.12.2000, n. 452, è stato accreditato il finanziamento per la copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica e alla progettazione delle opere pubbliche, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. a) e b) del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

m) in data 31.05.2002, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo sostenibile del Territorio in cui è confluito il Patto Territoriale degli Etruschi, denominato “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi”, sottoscritto da oltre novanta Comuni e amministrazioni, tra cui la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Cerveteri, con cui si è approvato il programma degli interventi inseriti nel PRUSST, coni connessi adempimenti;

n) nel contempo le destinazioni urbanistiche definite dalla pianificazione negoziata sono state successivamente recepite dal P.T.P.G della Provincia di Roma con Delibera n. 1 del 10.01.2010, vedendo così confermata anche a livello provinciale la destinazione a “Principali Servizi di Interesse Territoriale Urbano”.

Da ultimo, con Delibera del 2.05.2017 n. 18, il Consiglio Comunale di Cerveteri ha adottato il “Nuovo Piano regolatore generale (Variante Generale al P.R.G.)”, che ha classificato

le aree di proprietà della ricorrente in località Beca-Zambra quali “Aree agricole caratterizzate da una produzione agricola specializzata (E.1)” ed “Aree gravate da vincoli sovraordinati”, con riduzione della capacità edificatoria risultante dai pregressi atti richiamati ai punti precedenti.

Con il ricorso in epigrafe la società istante impugna la delibera di adozione della Variante generale unitamente agli atti connessi richiamati in epigrafe, proponendo sette censure così rubricate:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000;
violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.p.r. n. 570 del 1960;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241 del 1990;
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, incompetenza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
irragionevolezza;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;
violazione e falsa applicazione dell’accordo di programma del 4 luglio 2012;
violazione e falsa applicazione della deliberazione di c.c. n. 2 del 08.01.1998;
violazione e falsa applicazione dell’accordo quadro del 31.05.2002;
violazione e falsa applicazione del d.m. n. 1169/98;
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, incompetenza, difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
irragionevolezza;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 18-28 della l.r. n. 38/1999;
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 2, l. n. 1150/1942;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle N.T.A. del P.T.P.G. della Città Metropolitana di Roma;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. 241 del 1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990;
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
irragionevolezza;
ingiustizia manifesta;
contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;
violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 2/2/1974, n. 64;

6) violazione e falsa applicazione della direttiva 27.6.2001, n. 2001/42;
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi