TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201301155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201301155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301155
Data del deposito : 11 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01487/2006 REG.RIC.

N. 01155/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01487/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2006, proposto da:
Fallimento Tecno C. s.r.l. in liquidazione, già Decoritalia s.r.l., in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avv. M B, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Bussoni in Firenze, piazza San Marco 5;

contro

i Ministeri del Lavoro e Previdenza Sociale e dell'Economia e Finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per il risarcimento dei danni causati dalla mancata adozione del decreto previsto dall'art.13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "norme in materia di promozione dell'occupazione";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’impresa ricorrente, in data 31 dicembre 1997, stipulò con le organizzazioni presenti nella propria rappresentanza sindacale aziendale un contratto integrativo che prevedeva la riduzione strutturale dell’orario di lavoro, sul presupposto di poter fruire delle agevolazioni contributive previste dall’art. 13, l. 24 giugno 1997, n. 196, le quali avrebbero dovuto concretamente essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio e programmazione economica. Il decreto, in base alla previsione legislativa, doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Detto decreto non fu emanato nel termine previsto e perdurando l’inerzia dei Ministeri competenti, la ricorrente il 23 aprile 1998 trasmise il contratto aziendale al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con richiesta di ammissione ai benefici legislativamente previsti.

L’istanza non è stata riscontrata né, a dire della ricorrente, sarebbe mai stato emanato il sopracitato decreto ministeriale e pertanto essa con il presente ricorso, notificato il 2 ottobre 2006 e depositato il 12 ottobre 2006, ha chiesto il risarcimento del danno in misura pari agli sgravi fiscali e contributivi non goduti a causa della mancata adozione del decreto e delle ulteriori somme conseguentemente pagate, nella misura complessiva di € 8.238.135,00 o in diversa somma da determinarsi in via equitativa.

Si è costituita l’Avvocatura dello stato per i Ministeri intimati eccependo la prescrizione e chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito.

All’udienza del 5 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso deve essere respinto, a prescindere dall’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale.

La ricorrente assume di avere conseguito un danno a causa della mancata emanazione del decreto ministeriale che, ex art. 13 l. 196/1997 avrebbe dovuto stabilire agevolazioni contributive a favore delle imprese che, come essa aveva fatto, avevano stipulato contratti collettivi di lavoro i quali prevedessero riduzioni dell’orario. Ma nella presente fattispecie non sono rinvenibili i presupposti per far luogo al risarcimento del danno, anzitutto per la mancanza del requisito dell’ingiustizia del danno medesimo. Il termine entro cui emanare detto decreto aveva infatti carattere ordinatorio sicché non si è verificata alcuna violazione di legge, e le deduzioni della ricorrente sulla violazione dei principi generali dell’azione amministrativa appaiono generiche.

Inoltre non è esatta l’affermazione della ricorrente secondo la quale il decreto in questione non sarebbe mai stato emanato. Esso invece è stato emesso il 12 aprile 2000 e prevedeva agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro i quali avessero stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, dall’entrata in vigore del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2000, con incremento degli organici di impresa.

La fattispecie posta dalla ricorrente all’attenzione di questo Collegio era comunque esclusa dalla fruizione di dette agevolazioni, come replica correttamente la difesa erariale, poiché il contratto di solidarietà da essa stipulato non aveva carattere incrementativo dell’occupazione. La ricorrente non avrebbe quindi giammai potuto accedere al bene della vita in discussione nella presente causa.

Deve poi essere rilevato che la determinazione di limitare la fruibilità delle agevolazioni rientrava appieno nella discrezionalità del Ministero perché la legge non stabiliva alcun vincolo contenutistico all’emanando decreto, né detto decreto è stato impugnato, in parte qua , dalla ricorrente.

Il risarcimento del danno per la lesione dell’interesse pretensivo implica un giudizio prognostico favorevole, in termini di certezza o quantomeno di probabilità, circa il conseguimento del bene della vita ad esso connesso, che nel caso di specie è rappresentato dalle agevolazioni contributive di cui all’art. 13, l. 196/1997. Orbene è certo che la ricorrente non avrebbe mai avuto accesso alle medesime, anche se il decreto fosse stato emanato nei termini legislativamente previsti, poiché il contratto di lavoro che ha stipulato con le organizzazioni sindacali non rientrava nella categoria per la quale erano previste agevolazioni contributive. Nessuna violazione di legge è predicabile in proposito poiché, si ripete, la disposizione di cui all’art. 13, comma 2, l. 196/1997 non poneva al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alcun vincolo sul contenuto dell’emanando decreto.

Si aggiunga che la quantificazione del danno richiesto, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, è stata effettuata in base a criteri privi di qualsiasi motivazione.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).

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