TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-29, n. 201202016
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N. 02016/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2007, proposto da:
L F, rappresentato e difeso dagli avv. V A P, M D S, con domicilio eletto presso l’avv. V A P in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore pro tempore, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
R N, Di Nanno Maria Raffaella, De Pace Lucrezia;
per l'annullamento
della graduatoria di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2007/2008, istituito presso l’Università degli Studi di Foggia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza del 3.9.2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. V A P e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Francesco Lancellotti ha impugnato la graduatoria di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2007/2008, istituito presso l’Università degli Studi di Foggia.
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Bari e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15.11.2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente espressamente formulato la relativa dichiarazione con la memoria depositata il 3.9.2012.
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.