TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-11, n. 202300550
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00550/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Fagotti, Camillo Franceschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento:
- del provvedimento di diniego del nulla osta al rilascio del documento di guida, adottato in data 19.06.2023 prot. n.-OMISSIS-, nonché dei provvedimenti in esso richiamati ed in particolare, per quanto occorrere possa, della Circolare n. -OMISSIS-;
nonché per l'annullamento, previa sospensiva, ovvero per la declaratoria di nullità:
- del provvedimento di revoca a seguito della pubblicazione della sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale e della successiva Circolare del Ministero dell'Interno n. 7581 del 16.06.2020;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente, connesso, presupposto o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 1, disposta con provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia, n. -OMISSIS-, a cui è seguito il provvedimento di revoca della patente di guida, notificato in data -OMISSIS-.
2. Esaurita l’efficacia temporale della misura di prevenzione, giusta l’indicazione dell’art. 120 comma 3 del Codice della Strada, il sig. -OMISSIS- presentava alla Prefettura istanza di rilascio di un nuovo titolo di guida; l’Amministrazione negava il richiesto nulla osta in data -OMISSIS- con nota prot. n.-OMISSIS- richiamando la natura vincolata del diniego di rilascio della patente di guida di cui al comma 1 del già citato art. 120, e subordinando il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla riabilitazione dell’istante.
3. Il sig. -OMISSIS- impugnava il diniego di nulla osta avanti a questo Tribunale amministrativo regionale con un unico articolato motivo di ricorso deducendo, da un lato, la natura discrezionale e non già vincolata del provvedimento di revoca della patente di guida ed eventuale successivo nulla osta che seguano l’intervenuto accertamento della carenza dei requisiti morali – ricordando, con specifico riferimento ai soggetti attinti da misure di prevenzione l’intervento della Corte costituzionale con sentenza 99 del 2020 proprio sul comma 2 dell’art. 120 – ed in seconda battuta l’inesistenza di un obbligo normativo di conseguire la riabilitazione come condicio sine qua non rispetto al rilascio di una nuova patente di guida. Il ricorrente allegava espressamente la necessità di utilizzare l’auto per esigenze lavorative, in quanto dal suo luogo di residenza -OMISSIS- la sede di lavoro non potrebbe essere raggiunta con i mezzi pubblici in un tempo inferiore a 3 ore.
4. La Prefettura si costituiva in giudizio ribadendo la natura vincolata del provvedimento di cui all’art. 120, comma 1, del Codice della Strada (diniego di conseguimento della prima patente di guida per accertata carenza dei requisiti morali) ed eccependo comunque preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere di detto provvedimento. Infine la difesa erariale eccepiva altresì il difetto di competenza di questo Tar in dipendenza dell’intervenuta impugnazione, sia pure in subordine, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 7581 del 16.06.2020.
5. All’udienza in camera di consiglio del 26 settembre 2023 il Collegio rappresentava alle parti la riserva di mutare il rito all’esito della discussione e di decidere il merito del presente ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.
6. Preliminarmente, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
Il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte e meritevole di accoglimento.
7. Preliminarmente all’esame del merito della controversia è opportuno soffermarsi sinteticamente sulle eccezioni pregiudiziali spiegate dalla difesa erariale.
7.1. L’individuazione del Giudice munito di giurisdizione nella presente controversia è questione intrinsecamente connessa alla sostanza delle censure mosse dall’interessato, dato che il diniego di nulla osta gravato è stato fondato dalla Prefettura proprio sull’asserito carattere vincolato del medesimo provvedimento. Pertanto il rigetto