TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-11, n. 202200753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-11, n. 202200753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200753
Data del deposito : 11 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2022

N. 00753/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01373/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato G R R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Presidenza della regione siciliana e Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Istituto in Palermo, via M. Toselli, n. 5;

per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-del Tribunale di Palermo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della regione siciliana e dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022, il consigliere A L e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;

Vista l’ordinanza collegiale, ex art. 73 cod. proc. amm., n. -OMISSIS-;

Vista la memoria della ricorrente;

Riconvocato il collegio per la decisione della causa alla camera di consiglio del 21 febbraio 2022;


FATTO e DIRITTO

Premesso che, con ordinanza n. -OMISSIS-, sono stati rappresentati alle parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., i seri dubbi nutriti dal Collegio in ordine all’ammissibilità del ricorso con riferimento all’omessa notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione intimata, nel proprio domicilio reale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella l. n. 30 del 1997;

Rilevato che dalla documentazione depositata da parte ricorrente si evince che la notifica del titolo esecutivo è stata fatta presso la sede dell’Avvocatura dello Stato;

Considerato che l’art. 14 del d. l. n. 669/1996 stabilisce che, al fine di poter procedere ad un’azione esecutiva nei confronti di un’Amministrazione e, pertanto, anche ai fini di un giudizio di ottemperanza, è necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo;

Rilevato che, ai predetti fini, la notifica del titolo deve essere effettuata all’Amministrazione presso la sua sede legale, trattandosi di un adempimento stragiudiziale, prodromico alla proposizione dell’azione esecutiva;

Considerato che tale adempimento costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza;

Rilevato che nella specie parte ricorrente ha documentato l’avvenuta notifica del titolo della cui ottemperanza trattasi all’Amministrazione regionale presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Rilevato che in mancanza di rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente debitore non può ritenersi decorso il termine dilatorio di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/96, prima del quale non è consentito di agire in executivis per il pagamento di somme di danaro;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso inammissibile.

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