TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-07-21, n. 202102377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-07-21, n. 202102377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102377
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 02377/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01657/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2017, proposto da
Associazione Assoporto Augusta, Veanmar Shipping Agency di Venticinque Antonino S.a.s., Medistar Shipping Agency S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Calvo in Catania, Via Ruggero Settimo 3;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Siracusa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 78/2017 del 22/6/2017 con cui il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa e Comandante del Porto di Siracusa ha approvato il “Regolamento di utilizzo del sistema PMIS2 nel complesso portuale di Siracusa”, fissandone l’entrata in vigore con decorrenza dal 30 giugno 2017; 2) della nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa del 29/8/2017, con cui è stato opposto diniego, per assenza di competenza, sulla richiesta di revoca in autotutela della ordinanza di cui al n. 1 avanzata da alcune agenzie marittime con nota del 26 luglio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 9 giugno 2021 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso sono state impugnate: a) l’ordinanza n. 78/2017 del 22/6/2017 con cui il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa e Comandante del Porto di Siracusa ha approvato il “Regolamento di utilizzo del sistema PMIS2 nel complesso portuale di Siracusa”, fissandone l’entrata in vigore con decorrenza dal 30 giugno 2017; 2) la nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa del 29/8/2017, con cui è stato opposto diniego, per assenza di competenza, sulla richiesta di revoca in autotutela della ordinanza di cui al n. 1 avanzata da alcune agenzie marittime con nota del 26 luglio 2017.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) le operazioni di arrivo e partenza delle navi dai porti sono accompagnate da alcune obbligatorie incombenze procedurali che vengono espletate attraverso la cosiddetta “formalità di dichiarazione”; b) la disciplina della “formalità di dichiarazione” è stata regolamentata mediante la direttiva n. 2002/6/CE in data 18 febbraio 2002, attuata con il decreto legislativo n. 334/2005; c) è, poi, intervenuta la direttiva n. 2010/65/UE, la quale ha perseguito finalità ulteriori di semplificazione e di armonizzazione: d) nelle more del recepimento di tale seconda direttiva una società specializzata ha sviluppato un applicativo software denominato POANET, preordinato alla informatizzazione del porto di Augusta e del porto di Siracusa, Santa Panaglia, mediante espletamento per via telematica delle procedure amministrative di arrivo e partenza delle navi dal porto medesimo; d) l’art. 8, decimo comma, del decreto-legge n. 179/2012 ha individuato nel sistema informatico denominato PMIS l’interfaccia unico nazionale deputato all’espletamento delle procedure di arrivo e partenza delle navi nei porti; e) il comma 13 del citato art. 8 ha, però, demandato alla successiva adozione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle concrete modalità di trasmissione elettronica dei dati all’interfaccia unica PMIS e di interoperatività della stessa non solo con il Safe Sea Net (adottato nell' Unione europea per lo scambio dei dati marittimi) e col sistema informatico delle Dogane, ma anche e soprattutto con le piattaforme informatiche realizzate dalle (singole) Autorità Portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo, tra le quali rientra anche il sistema POANET utilizzato nel porto di Augusta; f) nelle more dell’emanazione di tale decreto - ancora non adottato - è stata avviata nel porto di Siracusa una fase transitoria di apprendimento del sistema PMIS, che ha lasciato tuttavia emergere carenze e disfunzionalità rispetto alle esigenze del porto; g) con ordinanza n. 78/2017 del 22 giugno 2017 la Capitaneria di Porto di Siracusa ha stabilito che le procedure amministrative correlate all’arrivo ed alla partenza di tutte le navi - ad esclusione delle navi militari e delle unità da diporto dal/al “Porto Grande di Siracusa” - sarebbero state svolte esclusivamente con l’utilizzo del sistema informatico PMIS; h) con il medesimo provvedimento sono state emanate norme di dettaglio per l’utilizzo della piattaforma informatica di cui trattasi mediante l’approvazione del Regolamento di utilizzo del sistema PMIS nel complesso portuale di Siracusa; i) l’entrata a regime dell’impiego del nuovo software è stata fissata per il giorno 30 giugno 2017, con prematuro e definitivo accantonamento del ben più funzionale ed efficiente POANET per quanto concernente il

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