TAR Palermo, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-12-07, n. 202300660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-12-07, n. 202300660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300660
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 01729/2023 REG.RIC.

N. 00660/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01729/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato P M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha disposto la cancellazione del nominativo del ricorrente < dall’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati e rilasciare il visto di conformità >, e la < revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel >, nella sola parte in cui ha previsto la revoca dell’autorizzazione ad accedere al servizio Entratel;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorso appare ad un primo esame sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, laddove pone in risalto la non piena sovrapponibilità tra le cause che determinano la revoca del potere di apporre visti ed asseverazioni alle dichiarazioni, e quelle che prevedono la revoca dell’utilizzo del sistema “Entratel”;

Ritenuto che tale distinzione di presupposti è stata più volte affermata da condivisa giurisprudenza: “ la revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998, è ancorata a ben precise ipotesi, sopra richiamate, legate a gravi e ripetute inadempienze tra le quali non rientra l'assenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti di onorabilità richiesti per l'ammissione all'attività di rilascio di visti ed asseverazione, salva l'ipotesi di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza con riguardo agli iscritti negli albi professionali . (…)

Per cui le ipotesi di comunicazioni di fatti rilevanti, ex art.25 D.M. n. 164 del 1999, ai fini della revoca dell'abilitazione al sistema Entratel devono comunque essere ricondotte a fattispecie sovrapponibili a quelle indicate all'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998, senza poter aggiungere cause ulteriori .” (v. C.G.A.R.S. 72/2021);

Ritenuto che la contestata revoca dell’accesso al servizio Entratel possa configurare anche il requisito del danno grave ed irreparabile, talchè risulta accoglibile l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, nei soli limiti esposti in ricorso;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’istanza cautelare e di poter compensare le spese della presente fase del giudizio;

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