TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-05, n. 201500082
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N. 00082/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00106/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2015, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale D'Angiolillo, M C, con domicilio eletto presso Pasquale D'Angiolillo in Salerno, largo D. Regia,15 c/o Brancaccio;
contro
Questura della Provincia di Salerno;Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento d.a.spo.,prot.n.3650/cat.2^-2014/div. p.a.c. del 22/10/2014,con il quale il Questore della Provincia di Salerno ha fatto divieto al ricorrente di accedere nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della f.i.g.c. programmate dai campionati nazionali e regionali,per il periodo di anni tre
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori D'ANGIOLILLO E CARRATO, E PERCOPO PRESENTE NEI PRELIMINARI DI UDIENZA.;
Ritenuto che al danno dedotto appare possibile ovviare disponendo che l’amministrazione riesamini l’atto impugnato alla luce dei motivi di ricorso.