TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-01-08, n. 201500162

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-01-08, n. 201500162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500162
Data del deposito : 8 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07434/2014 REG.RIC.

N. 00162/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07434/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2014, proposto da:
Società Costruzioni Civili Romane 81 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G L, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Luigi V. Bertarelli, 67;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difeso dall’avv. G F, con il quale domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura capitolina;
Gestione Commissariale per Roma Capitale, in persona del Commissario straordinario di governo, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione

della sentenza n. 5309 emessa in data 2.7.2008 dalla Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 22.12.2008, munita di formula esecutiva in data 29.1.2009, notificata il 5.2.2009 e passata in giudicato, nel procedimento instaurato dall’odierna ricorrente, con la quale è stata determinato in euro 1.175.097, 00 oltre interessi legali, quanto dovuto dal Comune di Roma a titolo di indennità di espropriazione di aree e manufatti della società attrice.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Gestione Commissariale per Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente espone che, in relazione alla sentenza di cui in epigrafe, l’amministrazione capitolina ha già proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio finalizzato ad integrare il deposito presso il MEF della somme residue, in ottemperanza alla richiamata sentenza.

A tutt’oggi, però, con riferimento a tale somma residua nessuna liquidazione è stata effettuata, ancorché si tratti di credito certo, liquido, ed esigibile.

Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni, dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modificazioni nella l. n. 30/97, parte ricorrente chiede che all’amministrazione capitolina venga ordinato di conformarsi al giudicato.

Deduce, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 78, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, e dell’art. 4, comma 8 – bis, ultimo periodo, del d.l. n. 2 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 114, 118 e 119 Cost..

Richiama, altresì, la sentenza della Corte EDU, del 24 settembre 2013, con cui, contrastando la recente pronuncia della Corte Costituzionale italiana n. 154/2013, è stato condannato un Comune al pagamento dei debiti contratti nei confronti di propri cittadini, stigmatizzando le leggi italiane che, retroattivamente, hanno fermato il pagamento imposto da sentenze di giudici, in quanto contrastanti con gli artt. 6, paragrafo 1, e 13, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con l’art. 1 del Protocollo 1.

Invoca, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1220 del 2 marzo 2010, della IV^ Sezione, che ha fatto applicazione della giurisprudenza Cedu, richiamando non solo l’art. 24 della Carta fondamentale, ma anche gli artt. 6 e 13 della Convenzione, in quanto divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Conclude parte ricorrente affinché questo giudice:

a) assegni un termine di trenta giorni al Comune di Roma per dare esecuzione alla sentenza e disporre il pagamento di euro 600.953,73, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di c.t.u.;

b) ordini a Roma capitale di rimborsare la somma anticipata a titolo di spese di c.t.u.;

c) condanni parti resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o esecuzione del giudicato;

d) nomini, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

In via subordinata, affinché:

e) obblighi Roma Capitale a pagare gli interessi legali maturati successivamente alla sentenza;

f) ordini lo svincolo di eventuali ulteriori somme relative all’indennità provvisoria di esproprio, se presenti, in quanto la novella del 2010 non può applicarsi alle somme già a suo tempo depositate dal Comune;

g) quantifichi le somme dovute in base al giudicato, segnalandone l’importo al Commissario straordinario di Governo.

Si sono costituiti, per resistere, Roma Capitale e la Gestione commissariale, depositando memorie e documenti.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19.11.2014.

2. Il ricorso è improcedibile.

2.1. In via preliminare, occorre verificare l’ammissibilità e/o procedibilità del presente ricorso.

Come noto, a mente dell'art. 78, d.l. n. 112 del 2008 - Disposizioni urgenti per Roma capitale - e per quanto di interesse nella presente controversia:

a) al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione finanziaria del comune e la predisposizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso (co. 1);

b) ad uno speciale d.P.C.M. è stato affidato il compito di individuare gli istituti e gli strumenti disciplinati dal titolo VIII° del t.u. enti locali di cui può avvalersi il Commissario straordinario parificato, sotto questo profilo, all'organo straordinario di liquidazione (co. 2, lett. a);

c) è stato previsto, in ogni caso, che tutte le obbligazioni contratte anteriormente al d.P.C.M. in questione, siano espressamente assoggettate da quest'ultimo al regime giuridico della dichiarazione di dissesto sancito dagli artt. 248, co. 2, 3, e 4, e 255 del menzionato t.u. enti locali (co. 6);

d) infine, tutte le obbligazioni riferibili al comune di Roma, alla data del 28 aprile 2008, sono state assunte, con bilancio separato, dalla gestione commissariale (co. 3).

Il comma 3, dell'art. 78 cit., è stato autenticamente interpretato dall'art. 4, co.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi