TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-12-29, n. 202102935

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-12-29, n. 202102935
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102935
Data del deposito : 29 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2021

N. 02935/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio -OMISSIS- in Milano, via -OMISSIS-;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale - Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

dell'atto pervenuto con n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Regionale Lombardia - Ufficio Personale e AA. GG. emesso in data -OMISSIS- dal Comando Guardia di Finanza Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a far data dal -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi la relazione dell'Ufficiale inquirente, l'atto di nomina della Commissione di disciplina e il Verbale della seduta redatto dalla Commissione di Disciplina del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale - Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente, appuntato scelto appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in congedo assoluto a far data dal -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a far data dal -OMISSIS-.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Illegittimità del provvedimento – Violazione dei termini perentori – tardività del procedimento - Omessa valutazione delle memorie difensive – Ingiusta lesione delle attività difensive. Violazione di legge (art. 1370 - art. 1392 - art. 1393 e ss., d.lgs. 66/2010) – Violazione Legge n. 241/90 – Violazione della Circolare Guardia di Finanza - 1/2006 “Istruzione sui procedimenti disciplinari” – Violazione della Guida Tecnica “procedimenti disciplinari” Ministero della Difesa, D.G.P.M., Ed. 2019 - Eccesso di potere per inosservanza delle Circolari;
arbitrarietà, ingiustizia manifesta - Violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione.

Il ricorrente denuncia la violazione dei termini perentori per l’avvio del procedimento in quanto l’Amministrazione aveva conoscenza delle presunte condotte “penalmente configurabili”, ovvero disciplinarmente valutabili quantomeno dal 26/06/2017 data dell’apertura della ispezione tributaria,

oppure a decorrere dal 11.03.2019, data dell’Avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Inoltre sussistevano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare di cui all’art. 1393 del d.lgs. 66/2010.

II. Contradditorietà del provvedimento sanzionatorio in relazione agli atti endoprocedimentali – carenza di motivazione del provvedimento Illegittimità del provvedimento – travisamento dei fatti – Violazione dei termini perentori – tardività del procedimento – Omessa valutazione delle memorie difensive.

Secondo il ricorrente l’atto di contestazione di addebito consisterebbe in un’articolata ricostruzione di tipo penalistico nella quale risulterebbe ardua e di non univoca interpretazione la percezione e la compiuta individuazione dell’esatta e perimetrata condotta materiale contestata, che dovrebbe anche essere oggettivamente e specificatamente suffragata.

In particolare, in merito alle contestazioni richiamate e riferibili a presunte attività extra-professionali non sarebbero state vagliate le memorie difensive dalle quali si desumerebbe che esse non comportavano potenziali conflitti con l’attività di Militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Ed infatti l’Amministrazione non ha mai diffidato il ricorrente ai sensi dell’art. 898 del C.O.M., ovvero ai sensi dell’art. 53 del d.lgs n. 165/2001, in ragione di potenziali incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ovvero prodotto qualsiasi formale atto con medesimo senso e valore perché non sussistevano chiaramente attività qualificabili come tali sotto qualsivoglia profilo.

Inoltre il ricorrente contesta il richiamo alla presunta lesione da danno all’immagine dell’amministrazione e la mancata valutazione di tutti gli elementi raccolti durante l’inchiesta, tra i quali lo stato di servizio dell’inquisito connotato da livello di valutazione superiore alla media e senza alcun provvedimento disciplinare.

III. Carenza di istruttoria – erroneità della decisone impugnata e dei provvedimenti prodromici in ragione della illegittima nomina della commissione di disciplina - illegittimità per incompetenza della commissione di disciplina - omessa valutazione delle memorie difensive.

Il ricorrente contesta la competenza territoriale della Commissione di Disciplina in quanto egli era residente in altra Regione. A suo dire le Autorità competenti sarebbero state due in considerazione del fatto che il ricorrente era in congedo: una competente per l’avvio del procedimento disciplinare di stato, l’altra per la nomina e la convocazione della Commissione di disciplina.

IV. La motivazione non terrebbe conto dei precedenti di servizio del ricorrente. Sproporzionalità della sanzione disciplinare inflitta al militare. Violazione di legge (art. 1355 D.lgs. 66/2010). Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Sproporzionalità nell'azione disciplinare - Violazione artt. 24 e 97

Costituzione.

Il ricorrente denuncia che nel provvedimento non sarebbe stato fatto alcun riferimento ai precedenti di servizio, emergendo pertanto un iter illogico, incoerente e infondato.

La difesa dell’amministrazione si è costituita in data 26/02/21 ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 16 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi