TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-12-29, n. 202102935
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2021
N. 02935/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio -OMISSIS- in Milano, via -OMISSIS-;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale - Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dell'atto pervenuto con n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Regionale Lombardia - Ufficio Personale e AA. GG. emesso in data -OMISSIS- dal Comando Guardia di Finanza Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a far data dal -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi la relazione dell'Ufficiale inquirente, l'atto di nomina della Commissione di disciplina e il Verbale della seduta redatto dalla Commissione di Disciplina del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale - Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, appuntato scelto appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in congedo assoluto a far data dal -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a far data dal -OMISSIS-.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Illegittimità del provvedimento – Violazione dei termini perentori – tardività del procedimento - Omessa valutazione delle memorie difensive – Ingiusta lesione delle attività difensive. Violazione di legge (art. 1370 - art. 1392 - art. 1393 e ss., d.lgs. 66/2010) – Violazione Legge n. 241/90 – Violazione della Circolare Guardia di Finanza - 1/2006 “Istruzione sui procedimenti disciplinari” – Violazione della Guida Tecnica “procedimenti disciplinari” Ministero della Difesa, D.G.P.M., Ed. 2019 - Eccesso di potere per inosservanza delle Circolari; arbitrarietà, ingiustizia manifesta - Violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione.
Il ricorrente denuncia la violazione dei termini perentori per l’avvio del procedimento in quanto l’Amministrazione aveva conoscenza delle presunte condotte “penalmente configurabili”, ovvero disciplinarmente valutabili quantomeno dal 26/06/2017 data dell’apertura della ispezione tributaria,
oppure a decorrere dal 11.03.2019, data dell’Avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Inoltre sussistevano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare di cui all’art. 1393 del d.lgs. 66/2010.
II. Contradditorietà del provvedimento sanzionatorio in relazione agli atti endoprocedimentali – carenza di motivazione del provvedimento Illegittimità del provvedimento – travisamento dei fatti – Violazione dei termini perentori – tardività del procedimento – Omessa valutazione delle memorie difensive.
Secondo il ricorrente l’atto di contestazione di addebito consisterebbe in un’articolata ricostruzione di tipo penalistico nella quale risulterebbe ardua e di non univoca interpretazione la percezione e la compiuta individuazione dell’esatta e perimetrata condotta materiale contestata, che dovrebbe anche essere oggettivamente e specificatamente suffragata.
In particolare, in merito alle contestazioni richiamate e riferibili a presunte attività extra-professionali non sarebbero state vagliate le memorie difensive dalle quali si desumerebbe che esse non comportavano potenziali conflitti con l’attività di Militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Ed infatti