TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-16, n. 202100679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-16, n. 202100679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100679
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2021

N. 00679/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00918/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2020, proposto da
A A e A M, rappresentate e difese dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia non costituita in giudizio;

A B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari sezione Lavoro n. 1351/2018 pubblicata il 30.7.2018, passata in cosa giudicata, nel ricorso recante n. 2248/2015 R.G.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A B;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO

Premettono in fatto le odierne ricorrenti, psicologhe convenzionate presso il GOT di Ruvo di Puglia, attualmente SERT, in forza di contratto convenzionale a tempo indeterminato istaurato con la ex Usl BA/5, la dr.ssa Amenduni a partire dall’1.5.1993 e la dr.ssa Minafra dal 1989, di aver presentato domanda, in data 26.5.1998, di inquadramento in ruolo ai sensi dell’art. 34 L. n.449/97 (che prevede, per gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie che, alla data del 31.12.97, svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali nell’ambito del servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età, previa domanda e formulazione del giudizio di idoneità, l’inquadramento con decorrenza dal 1.7.1998, anche in soprannumero, nel 1° livello dirigenziale con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL).

Ottenuto l’ambito inquadramento, espongono di aver adito il G.L. di Bari, con ricorso iscritto al n. 4456/2009 R.G., per:

- accertare il loro diritto “alla retrodatazione dell’inquadramento nel 1° livello dirigenziale con decorrenza giuridica dal 1.7.98”;

- ritenere e dichiarare responsabile la Ausl BA/1 ed oggi la Ausl Ba e la Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, responsabili della ritardata conclusione delle procedure di immissione nei ruoli dirigenziali;

- per l’effetto, condannare l’Ausl BA/1 ora Ausl Ba e la Regione Puglia alla retrodatazione dell’inquadramento delle ricorrenti nel I livello dirigenziale con decorrenza giuridica ed economica dal 1.7.98, nonché al risarcimento del danno rappresentato dalle differenze retributive.

La domanda, respinta in I grado, è stata accolta con la sentenza n. 1351/2018, pubblicata il 30.7.2018, della Corte D’appello di Bari che così ha provveduto: “ accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto delle appellanti alla retrodatazione dell’inquadramento nel 1°livello dirigenziale con decorrenza giuridica dall’1.7.1998;
ordina alla Regione Puglia e all’ASL BA di procedere alla retrodatazione dell’inquadramento nel 1°livello dirigenziale con decorrenza giuridica dall’1.7.1998 e condanna le predette al pagamento, in favore di A.A. e M.A. delle relative differenze retributive maturate;
condanna le appellate al pagamento, in

solido, in favore di A.A e di M.A., delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado in complessivi € 2800,00 e quelle di questo grado in € 3400,00, oltre agli accessori di legge. ”.

Precisano di aver quantificato, come da conteggi allegati, dal 1998 e sino al 2002 rispettivamente l’importo di € 33.472,14 ed € 28.208,09, a titolo di differenze retributive, cui deve aggiungersi il calcolo degli interessi e della svalutazione sulle singole annualità dalla data della maturazione alla data del pagamento, oltre all’adeguamento del profilo contributivo anche ai fini dell’incremento dell’imponibile pensionistico e della corresponsione della quota di TFR.

Lamentano che ad oggi, nonostante il lungo periodo decorso dal passaggio in giudicato della sentenza, le Amministrazioni resistenti non hanno provveduto a dare esecuzione alla predetta sentenza, omettendo di adottare ogni provvedimento teso al riconoscimento della retrodatazione dell’inquadramento nel 1° livello dirigenziale con decorrenza dal 1.07.1998;
di corrispondere le differenze retributive e contributive, così come sopra quantificate;
nonché di pagare le spese legali liquidate in sentenza.

Chiedono, quindi, in sede di ottemperanza, che venga ordinato all’ASL Bari e alla Regione Puglia, ciascuna per quanto di propria competenza, di eseguire la sentenza n. 1351/2018 emessa dalla Corte D’Appello di Bari, sezione Lavoro, passata in giudicato, adottando tutti i provvedimenti necessari alla retrodatazione;
alla corresponsione delle differenze retributive con i conseguenti accessori anche in tema contributivo;
al pagamento delle spese legali, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Nel costituirsi l’ASL BA, con memoria depositata il 4.1.2021, ha precisato, in punto di fatto, di aver provveduto a pagare le spese legali e a retrodatare l’inquadramento delle ricorrenti al 1° livello dirigenziale a far data dal 1.7.1998, così come disposto dalla sentenza della Corte di Appello.

Quanto alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, con articolate e puntuali argomentazioni difensive, ha replicato alla domanda, eccependone l’inammissibilità per essere la condanna generica.

Nel merito ha poi, contestato la spettanza di alcuna somma in quanto, in base ai conteggi effettuati dagli uffici contabili, la retribuzione in concreto corrisposta per gli anni in questione, a titolo di attività libero professionale, è stata superiore a quella spettante in base al novato inquadramento.

All’udienza camerale del 14.4.2021, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla scorta delle memorie, repliche e note di udienza depositate dalle parti.

La pacifica esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza si agisce, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali nonché all’inquadramento giuridico (riconosciuto con DG dell’ASL Bari n. 1155 del 3.9.2020), rende, per tale parte, cessata la materia del contendere.

Le parti dibattono ancora, invece, sull’esecuzione della condanna al pagamento delle differenze retributive.

Il ricorso è, per tale parte, inammissibile.

E’ pacifico che le condanne generiche non abbiano azione in sede esecutiva.

Sul punto i molteplici richiami giurisprudenziali indicati nella memoria di costituzione dell’ASL trovano puntuale riscontro nei precedenti della Sezione che, in analoghe ipotesi, ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso (v. sentenze di questo Tar nn. 606/2018 e 560/2020).

Questo essendo il principio di diritto che governa la fattispecie, deve rilevarsi che la condanna contenuta nella sentenza della Corte d’Appello n.1351/2018 è espressamente qualificata come generica dalla decisione stessa (v. pagg. 8 e 9 della motivazione che si sofferma su tale qualificazione, respingendo l’eccezione dell’Azienda che, invece, aveva dedotto la opposta natura della relativa domanda).

D’altro canto la circostanza che resti controversa la spettanza di alcune voci retributive (che le ricorrenti reclamano e l’ASL esclude) dimostra che la quantificazione delle somme non si risolve in meri conteggi e la definizione del quantum non può ottenersi mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, dovendo ciò essere effettuato per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali (su cui il Giudice adito difetterebbe di giurisdizione).

Tanto corrobora la qualificazione della sicura natura generica della condanna in questione.

Per tali ragioni, il ricorso in parte qua, va dichiarato inammissibile.

Le spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate.

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