TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400327
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 00327/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N P, R G G, G B R, G C, P M, I T, M M M, F C, A P, R B, C M, C F, B B, L P, C S, N M, S T, A S, M L, F F, S P, U B M, M R, M C, E M, I B, I Q, G N, S D D, R R, R D, R C, C P, M P, A B, C E C, C F, Cona Agostino, Corrado Cogorno, Silvia Roncetti e Alessandra Gazzotti, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alessia Tiragallo e Luigino Montarsolo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Genova, via Corsica, 19/10;

contro

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Pera, Ministero dell’interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;
Consiglio superiore dei lavori pubblici, non costituito in giudizio;

nei confronti

Superba S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;
Ministero dell’ambiente e della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico, ENAC, Regione Liguria, Attilio Carmagnani AC S.p.a., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della delibera del Comitato di gestione dell’AdSPMALO, assunta nella seduta del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto la ricollocazione dei depositi chimici a Ponte Somalia e l’adozione del relativo adeguamento tecnico funzionale del PRP (conosciuta in bozza);

della delibera del Comitato di gestione dell’AdSPMALO, assunta nella seduta del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto l’istanza di assegnazione presentata da Superba S.r.l. tramite accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 18 della legge 84/1994 (conosciuta in bozza);

del decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, con il quale è stato approvato il “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” in parte qua , del decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 e n. 5 del 15 luglio 2021, di approvazione degli aggiornamenti del suddetto programma;

della delibera del Consiglio comunale di Genova n. 57 del 6/10/2020, avente ad oggetto: “misure integrative del vigente piano di rischio ambientale, avente natura regolamentare per la realizzazione di insediamenti di funzioni in area di tutela (zona B)”;

nonché di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, tra cui ivi espressamente ricompresi in particolare i seguenti atti: determina del Comune di Genova del 19/11/2021, n. 168 (non conosciuta);
l’eventuale silenzio assenso che si fosse formato sulla richiesta di parere sulla proposta di ATF inoltrata da AdSP al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

nonché per l’annullamento, ex art. 25 legge 241/1990 e art. 116 d.lgs. 104/2010, del diniego tacito all’accesso formatosi - ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/90 - in data 16/1/2022 relativamente all’istanza di accesso presentata dai ricorrenti a AdSPMALO il 16/12/2021 e sollecitata il 12/1/2022;

e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere ed estrarre copia degli atti e documenti meglio indicati nell’istanza e nel sollecito, relativi al procedimento di cui all’istanza di assegnazione presentata da Superba s.r.l. e al procedimento di adeguamento tecnico funzionale;

nonché, in ogni caso, per la condanna di AdSPMALO all’esibizione di tutti i documenti richiesti;

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della delibera n. 89 del Comitato di gestione dell’AdSPMALO, assunta nella seduta del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto la ricollocazione dei depositi chimici a Ponte Somalia e l’adozione del relativo adeguamento tecnico funzionale del PRP (trasmessa ai ricorrenti in data 22/2/2022) e della comunicazione del Presidente di AdSPMALO n. 88 del 2 dicembre 2021 (trasmessa ai ricorrenti in data 22/2/2022);

della delibera n. 104 del Comitato di gestione dell’AdSPMALO, assunta nella seduta del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto l’istanza di assegnazione presentata da Superba S.r.l. tramite accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 18 della legge 84/1994 (trasmessa ai ricorrenti in data 22/2/2022);

nonché di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, tra cui ivi espressamente ricompresi in particolare i seguenti atti: determina del Comune di Genova del 19/11/2021, n. 168 (trasmessa ai ricorrenti in data 22/2/2022);

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 47/2022 sull’adeguamento tecnico funzionale relativo agli ambiti S2 e S3 del vigente PRP di Genova reso nell’adunanza del 8/9/2022 e trasmesso all’AdSPMALO in data 16/9/2022, nonché di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, tra cui ivi espressamente ricompresi in particolare i seguenti atti: il parere interlocutorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 10/2022 reso nell’adunanza del 29/3/2022 (trascritto nel parere n. 47/2022 del CSLP);
la presa d’atto dell’ENAC prot. n. 91807-P del 25/7/2022 (trascritta nel parere n. 47/2022 del CSLP);

e, con terzo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del provvedimento del Ministero delle infrastrutture 9/6/2022 (conosciuto in data 1/2/2023), con il quale l’ing. B. è stato autorizzato all’espletamento dell’incarico extraistituzionale;

degli atti istruttori conosciuti in data 31/1/2023, ed ivi espressamente: “Valutazione delle modifiche relative ai carichi ambientali derivanti dall’inserimento della funzione C5 negli ambiti S2 e S3 del vigente Piano Regolatore Portuale”;
nota a chiarimenti di AdSP del 24/3/2022;
“Relazione Ambientale”;
informativa sulla compatibilità del previsto trasferimento con riguardo alla disciplina delle zone del Piano di rischio aeroportuale del Comune di Genova;
“Aspetti connessi con l’accessibilità terrestre (ferroviaria e stradale)”;
“Studio di traffico ed esiti del modello di microsimulazione sviluppato”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Pera, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comune di Genova e di Superba S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 marzo 2024 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con istanza presentata all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in data 15 settembre 2021 e successiva integrazione del 12 ottobre 2021, Superba S.r.l., odierna controinteressata, chiedeva l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale presso ponte Somalia, avente superficie di circa 77.000 mq, nella quale rilocalizzare i propri depositi di prodotti chimici attualmente ubicati in ambito urbano, precisamente nel quartiere di Genova-Multedo.

La richiedente allegava una proposta di adeguamento tecnico funzionale (ATF) ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, comportante l’inserimento della funzione “C5” (movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide) negli ambiti S2 e S3 in cui è compreso il sito di ponte Somalia, ove il vigente piano regolatore portuale ammette soltanto le funzioni “C1” (movimentazione e stoccaggio contenitori) e “C2” (movimentazione e stoccaggio merci convenzionali).

La rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale (compresi quelli della Attilio Carmagnani S.p.a.) è prevista nel “programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto”, approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Pera dell’autostrada A10 ai sensi dell’art. 9- bis del d.l. n. 109/2018, con lo stanziamento di un contributo di 30 milioni di euro.

Con la deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2021, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, preso atto del parere favorevolmente espresso dal Comune di Genova circa la coerenza della proposta di ATF rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, ha adottato la proposta medesima.

A seguito la pubblicazione dell’istanza di Superba S.r.l., sono state presentate numerose osservazioni e tre domande concorrenti.

Con la deliberazione n. 104 del 30 dicembre 2021, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha dichiarato “ improcedibili e recessive ” le domande concorrenti, poiché “ di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici ”, ed ha autorizzato la procedura di accordo sostitutivo.

La proposta di ATF è stata successivamente trasmessa al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la formulazione del parere conclusivo.

2) Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 febbraio 2022 e depositato il successivo 15 febbraio, i ricorrenti, che risiedono o sono proprietari di immobili nel quartiere genovese di Sampierdarena, a poche centinaia di metri dall’area portuale di ponte Somalia, hanno collettivamente impugnato le suindicate deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, il decreto di approvazione del citato programma straordinario e il parere favorevole del Comune di Genova.

Lamentando i pregiudizi che la ricollocazione dei depositi di Superba S.r.l. provocherebbe in termini di peggioramento della qualità della vita e di diminuzione di valore dei loro immobili, essi deducono i seguenti motivi di gravame:

(i motivi I e II sono riferiti al programma straordinario)

I) “Violazione dell’art. 9 bis , d.l. 28/9/2018, n. 109. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento”.

Rispondendo unicamente ad esigenze urbanistiche, anziché all’interesse dei traffici portuali, il trasferimento dei depositi chimici non sarebbe coerente con le finalità del programma straordinario.

II) “Violazione dell’art. 107 TFUE ( ex art. 87 TCE)”.

Lo stanziamento di un contributo economico per la ricollocazione dei depositi di prodotti chimici violerebbe la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

(i motivi da III a XII sono riferiti alla deliberazione del Comitato di gestione n. 89/2021)

III) “Violazione dell’art. 5, l. 84/1994. Violazione del decreto n. 2/2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Pera dell’autostrada A10 aggiornato con decreti nn. 1/2020 e 5/2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Contraddittorietà estrinseca”.

I vizi denunciati con il primo motivo di ricorso inficerebbero anche l’ATF che è stato concretamente utilizzato per il perseguimento di finalità estranee all’interesse dei traffici portuali.

IV) “Violazione dell’art. 5, comma 5, l. 84/1994. Violazione delle linee guida del 2017 del MIT (Commissione redattrice presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici) e del voto espresso sul parere 93/2009 dallo stesso Consiglio superiore. Violazione degli artt. 2, 5 e 7, norme di attuazione al PRP. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione”.

Atteso che la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti petrolchimici non rientrano nella funzione commerciale “C5”, ma nella funzione petrolifera (“PE”), l’inserimento di tali attività in un ambito caratterizzato dalla funzione commerciale avrebbe natura di modifica sostanziale del PRP, come tale non attuabile mediante lo strumento dell’ATF. In ogni caso, sarebbero violate le linee guida adottate nel 2017 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo cui l’inserimento di una nuova destinazione d’uso può avvenire mediante ATF nei soli casi in cui il PRP non abbia già indicato le destinazioni ammissibili nello specifico ambito.

V) “Violazione dell’art. 5, comma 5, l. 84/1994. Violazione delle linee guida del 2017 del MIT (Commissione redattrice presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici). Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Mancata considerazione e travisamento dei fatti”.

La modifica avrebbe carattere sostanziale anche perché incoerente rispetto all’obiettivo indicato dal PRP per il bacino di Sampierdarena, vale a dire il recupero di spazi da destinare alla movimentazione dei container.

VI) “Violazione dell’art. 5, comma 5, l. 84/1994. Violazione delle linee guida del 2017. Violazione dell’art. 6, comma 7, Allegato II, parte seconda, nn. 8 e 12, d.lgs 152/2006 e violazione dell’art. 6, comma 2, lett. a), dello stesso d.lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 3, comma 5, lett. f), l.r. n. 32/2012. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Travisamento”.

Essendo sottoposto a VIA e VAS statali, l’intervento non sarebbe attuabile mediante ATF.

VII) “In subordine al motivo che precede. Violazione dell’art. 5, comma 5, l. 84/1994 e delle linee guida 2017 del MIT. Violazione degli artt. 6 e 20, d.lgs 152/2006. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione”.

In ogni caso, la documentazione presentata da Superba S.r.l. non sarebbe idonea a dimostrare la “non rilevanza ambientale” della proposta di ATF.

VIII) “Violazione del d.m. 31/7/1934. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 52 del cod. nav. Violazione dell’ordinanza della Capitaneria di porto n. 32/2001”.

Sarebbe violato il divieto di realizzare depositi di oli minerali sulle calate dei porti, fatta eccezione per i serbatoi interrati e collocati in un bacino riservato esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili, nonché l’ulteriore divieto, posto dalla rubricata ordinanza, di ormeggiare navi cisterne per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici nel porto di Genova, fatta eccezione per la darsena petroli di Multedo.

IX) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà estrinseca”.

Non sarebbero stati considerati i rischi che la ricollocazione dei depositi chimici comporta per la salute e l’incolumità dei residenti.

X) “Illegittimità della determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 168 del 19/11/2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento. Contrasto con il R.I.R, il d.m. 9/5/2001 e il d.lgs. 238/2005. Illegittimità derivata dai vizi che inficiano l’approvazione del Programma straordinario di cui ai decreti commissariali”.

Il parere favorevole del Comune di Genova non sarebbe stato preceduto da un’adeguata attività istruttoria.

XI) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 18, l. 84/1994, in relazione agli artt. 707 e 715 cod. nav. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Falsità e travisamento dei presupposti. Illegittimità della delibera Consiglio comunale di Genova n. 57 del 6/10/2020”.

Sarebbe violato il piano di rischio aeroportuale del Comune di Genova che vieta la localizzazione di depositi costieri nella zona di rischio “C”.

XI.1) “Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 687, 690, 707 e 715 cod. nav. Violazione capitolo 9 par. 6 Regolamento ENAC sulla costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Violazione degli artt. 2, 3 e 10, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancanza ed erronea valutazione dei presupposti, manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza”.

La deliberazione con cui il Comune di Genova ha modificato “in riduzione” le previsioni del piano di rischio aeroportuale sarebbe illegittima in quanto non preceduta dal parere vincolante dell’ENAC.

XI.2) “Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 707 cod. nav., del capitolo 9, par.

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