TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-04-18, n. 202300200
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00200/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2022, proposto dai sig.ri M A C, E A, F A, A A, rappresentati e difesi dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 212;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 2717 del 9 ottobre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 2717 del 9 ottobre 2017, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della l. n. 89 del 2001), quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore del sig. E A e di € 4.500,00 ciascuno in favore dei sig.ri M A C, A A e F A, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
2. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 7 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto è passato in giudicato, come da attestazione della Corte d’Appello di Perugia - Sezione equa riparazione del 30 marzo 2021, e che la parte ricorrente ha provveduto alla trasmissione delle necessarie dichiarazioni e della copia dei documenti di identità con pec del 7 ottobre 2020.
5. Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
5.1. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione per quanto attiene alla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale in favore dei ricorrenti.
6. Alla stregua di quanto esposto, si dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva, altresì, che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.).
7. Per il caso di inadempienza, il Tribunale, in conformità di quanto disposto dall’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, nomina sin d'ora commissario ad acta dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia.
Il commissario, provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 6.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel paragrafo 7.