TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-21, n. 201400968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-21, n. 201400968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400968
Data del deposito : 21 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00043/2014 REG.RIC.

N. 00968/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00043/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2014, proposto da:
G B, M C T, B G M, M B, G D T, D C, E B, Collegio Provinciale Ip.As.Vi. di Ancona, rappresentati e difesi dagli avv. S M, S M B G, con domicilio eletto presso l’avv. S M, in Ancona, corso Stamira, 10;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. V I, con domicilio eletto presso Azienda Ospedaliero-Universitaria, in Ancona, via Conca, 71;

Commissione Esaminatrice Concorso, non costituita;

nei confronti di

Francesca Gallone, Elisa Bramucci, Marta Ceccacci, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione, degli atti relativi al "concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona", giusto Bando adottato dal Direttore Generale in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 101/DG

del 22/02/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 32 del 24/04/2012, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 collaboratori professionali sanitari-infermieri (ruolo sanitario – profilo professionale: collaboratore professionale-sanitario/infermieri – C. D)", fra cui:

a) la graduatoria (o elenco) relativa(o) alla prova scritta svoltasi in data 10/10/2013, in parte de qua, ovvero con riferimento alla posizione dei ricorrenti, pubblicata sul portale istituzionale dell'Amministrazione in data 11/11/2013;

b) ove esistente, del provvedimento di approvazione definitiva della complessiva graduatoria di cui sopra, non noto, né comunicato, né comunque conosciuto al ricorrente;

c) ove esistente, di qualsivoglia ulteriore provvedimento sancente la mancata ammissione, in danno dei ricorrenti, alla successiva prova concorsuale (prova pratica), ad oggi non fissata;

ED ANCHE

del Verbale della Commissione Esaminatrice n. 4 del 11/10/2013, nella parte in cui viene disposta la redazione della suddetta graduatoria relativa alla prova scritta svoltasi in data 10/10/2013;

ED ANCORA

e) del Verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 02/10/2013, nella parte in cui vengono determinati i criteri di correzione ed attribuzione dei punteggi per la domanda a risposta aperta, e, in parte, per le domande a risposta multipla;

f) del Verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 10/10/2013, nella parte in cui vengono determinati i criteri di correzione ed attribuzione dei punteggi per le domande a risposta multipla, nonché confermati e specificati quelli per la domanda a risposta aperta;

NONCHE’

g) del Verbale della Commissione Esaminatrice n.3 del 10/10/2013, nelle parti specificatamente censurate a mezzo del presente ricorso e funzionalmente quanto ivi segnalato;

OVVERO

h) degli atti e/o dei provvedimenti, anche diversi da quelli di cui sopra, relativi alla correzione, all'attribuzione dei punteggi, alla individuazione dei criteri di assegnazione degli stessi, comunque riferibili alla prova scritta sostenuta dai ricorrenti, nei termini meglio specificati nel ricorso, anche ove non noti, né comunicati, né comunque conosciuti;

i) di tutti gli atti e/o i provvedimenti relativi alla prova di cui sopra, anche non conosciuti al ricorrente, se non quali presupposti e/o funzionali alla graduatoria parziale stilata, come meglio specificato in ricorso;

j) di tutte le operazioni, gli atti ed i provvedimenti della prova concorsuale de qua, ivi inclusi quelle relativi alla individuazione delle risposte esatte tra quelle multiple associate ai singoli quesiti, alla correzione ed all'attribuzione del punteggio forale riportato dal ricorrente;
il tutto, come meglio specificato in ricorso;

E, COMUNQUE

k) di ogni ulteriore e/o diverso atto e/o provvedimento, antecedente, presupposto, prodromico o successivo, consequenziale, conseguente, comunque, connesso e/o comunque correlato a quelli espressamente impugnati, con riserva di separata impugnazione a mezzo di motivi aggiunti di ricorso;

IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA

dell'illegittimità della procedura concorsuale di selezione pubblica de qua, nei termini e nei limiti cui al proposto ricorso, ovvero dei punteggi risultanti dalla graduatoria della prova scritta gravata, e del correlato diritto dei ricorrenti ad essere ammessi all'espletamento della successiva prova pratica, con l'attribuzione del giusto punteggio conseguito alla prova scritta, e con ogni conseguente statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori avvocati S M e V I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente signora B e gli altri consorti di lite impugnano l’elenco degli ammessi alle prove pratica ed orale del concorso per il reclutamento di 2 infermieri professionali cat. D, indetto dall’A.O. Riuniti di Ancona, nella parte in cui non sono stati ammessi, avendo riportato nella prova scritta un punteggio inferiore al minimo previsto dal bando (21/30).

Il collegio Ip.As.Vi. di Ancona, al quale tutti i suddetti ricorrenti sono iscritti, ha assunto la veste di co-ricorrente.

Il contenzioso sorge principalmente dal fatto che il criterio di correzione della prova scritta (consistita in 29 quesiti a risposta multipla e 1 quesito a risposta aperta) prevedeva l’attribuzione di 0,5 punti per le prime due domande a risposta multipla e un massimo di 2 punti per il quesito a risposta aperta, in modo da non superare il punteggio massimo assegnabile in base al bando (30 punti). Poiché a seguito di accesso agli atti hanno verificato che la commissione aveva loro assegnato 21 punti per i 29 quesiti a risposta multipla, i ricorrenti ritengono di avere comunque superato la prova scritta.

Vengono poi sollevati ulteriori doglianze afferenti la conduzione del concorso nel suo complesso da parte dell’A.O. intimata ed in particolare della commissione esaminatrice.



2. Questi i motivi di ricorso:

a) come risulta dai tabellini individuali, tutti i ricorrenti avevano conseguito il punteggio minimo per i quesiti a risposta multipla e il voto attribuito dalla commissione non era più modificabile dall’amministrazione;

b) i verbali redatti dalla commissione esaminatrice sono nulli in quanto contenuti su semplici fogli, non protocollati o registrati e trasfusi in documenti ufficiali dell’amministrazione;

c) i verbali non risultano approvati dall’amministrazione;

d) è illogico il criterio di valutazione delle risposte adottato dalla commissione, in quanto non è spiegata la ragione per cui le prime due risposte meritano 0,5 punti ciascuna, né è chiaro perché per il quesito a risposta aperta è stato previsto un range di punteggio 0-2. Anche i sub criteri di valutazione della risposta aperta sono indefiniti. È illegittimo il solo voto numerico per il quesito a risposta aperta;

e) i criteri suddetti non sono stati portati a conoscenza dei candidati prima dello svolgimento della prova e sono stati fissati dalla commissione nella seconda seduta, che si è tenuta alle 4,30 del mattino del giorno di svolgimento della prova;

f) la prova somministrata è diversa da quella prevista dal bando (la lex specialis prevedeva questionari a risposta sintetica, mentre nella specie solo un quesito era a risposta sintetica);

e) sono risultati anomali i tempi di predisposizione dei quesiti e di correzione delle prove;

f) è stato infine violato il principio dell’anonimato.



3. Si è costituita l’Azienda intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 71/2014 il Tribunale ha disposto l’ammissione con riserva dei ricorrenti persone fisiche alle successive prove concorsuali, ordinando nel contempo all’Amministrazione di comunicare al Tribunale l’esito delle prove suddette entro quindici giorni dalla loro conclusione.

All’esito delle prove svolte, e come documentato dall’Amministrazione (vedasi deposito del 10/4/2014), solo due ricorrenti risultavano inseriti, con riserva, nella graduatoria finale (e precisamente i signori B e C, inseriti, rispettivamente, al posto 527 - con punti 53,800 - e al posto 602 - con punti 52,230).

Con memoria depositata in data 20 settembre 2014 i ricorrenti hanno:

- confermato gli esiti del concorso comunicati dall’amministrazione;

- chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla posizione dei signori B, T, B, B e D T;

- insistito per l’accoglimento del gravame con riguardo alla posizione dei signori B e C e del Collegio Ip.As.Vi.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre la causa è passata in decisione.

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