TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-03-27, n. 202301016
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 01016/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2023, proposto da
F S, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria di Licodia, rappresentato e difeso dall'avvocato G M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio G M T in Catania, Via Caronda 482;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Catania n. 2145 in data 13 maggio 2022.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 10 gennaio 2023, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2145 in data 13 maggio 2022.
Con tale decisione il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1791/2017 e, rigettando ogni altra domanda, ha condannando il Comune al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposto e dei terzi chiamati, liquidate in complessivi € 2.400,00 ciascuno per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, e, altresì, al pagamento di € 500,00 per lite temeraria ex art. 96, terzo comma. c.p.c.
Il ricorrente ha osservato che l’Amministrazione non aveva corrisposto le spese di lite e quelle liquidate ai sensi del menzionato art. 96 c.p.c., osservando di aver concluso in data 25 novembre 2021 un accordo con il proprio Segretario Generale, il quale aveva ceduto all’Ente il credito dallo stesso vantato nei confronti dell’odierno interessato.
Sul punto il ricorrente ha osservato in sintesi quanto segue: a) anche a prescindere dall’illiceità dell’accordo intercorso con il Segretario Generale, il Comune con nota del 10 giugno 2022 ha trasmesso all’interessato la delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 9 giugno 2022, con cui ha riconosciuto come dovute tutte le somme richieste (ossia €. 4.412,64); b) l’Ente ritiene di poter compensate tale importo, in forza dell’accordo intervenuto con il Segretario Generale in data 25 novembre 2021 - anteriore alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Catania in data 13 maggio 2022 - e, comunque, la somma in questione doveva essere liquidata tenuto conto dei cospicui importi ancora dovuti dal Comune per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello n. 1720 del 6 settembre 2021 (mentre il credito sorto a seguito della cessione risulta successivo); c) la cessione del credito non è mai stata accettata dal ricorrente e, ad ogni buon conto, l’Amministrazione non ha osservato il disposto dell’articolo 1249 c.c. quanto all’imputazione dei pagamenti; d) il Comune neppure ha corrisposto la somma di € 343,16 di cui si è pur dichiarato debitore, in forza della sentenza portata in esecuzione con il presente ricorso, giusta delibera consiliare n. 36 in data 9 giugno 2022, con cui l’Amministrazione ha ritenuto, invece, di compensare il residuo importo di € 4.069,48 con il credito acquisito dal Segretario Generale.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) effettuata la compensazione, è residuata la somma di € 343,16, che è stata regolarmente versata al ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti; b) nella sua qualità di debitore, l’interessato non può opporsi alla cessione del credito che è intervenuta fra il Segretario Generale e l’Ente; c) correttamente l’Amministrazione ha provveduto a