TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 2022-05-21, n. 202203223
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Pubblicato il 21/05/2022
N. 03223/2022 REG.PROV.CAU.
N. 05215/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2022, proposto da
Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gvan Candido Di Gia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S V, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.R.L. Cosmopol Security, S.R.L. Icts Italia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cosmopol Security S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
degli atti (comunicati con pec del 7.4.2022) con i quali la S.p.A. Aeroporti di Roma ha aggiudicato alla S.r.l. Cosmopol Security la gara per l'affidamento dei Servizi di controllo di sicurezza da espletare attraverso GPG presso i Varchi doganali pedonali e carrai dell'Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e dell'Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino;
degli atti di gara nella parte in cui la S.p.A. Aeroporti di Roma non ha escluso la S.r.l. Cosmopol Security per aver omesso di dichiarare diversi provvedimenti di esclusione da precedenti gare di appalti del Socio Unico S.p.a. Cosmopol;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della S.r.l. Italpol Vigilanza a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il fumus del ricorso necessita di approfondimento in sede di delibazione collegiale e che il pregiudizio prospettato nella formulazione dell’istanza ex art. 56 c.p.a. non appare idoneo ad integrare i presupposti della estrema gravità ed urgenza nelle more della celebrazione della camera di consiglio, già fissata alla data del 1 giugno 2022 per la trattazione della domanda cautelare, anche alla luce della circostanza evidenziata nell’ambito della memoria difensiva della Stazione appaltante – dedotta a sostegno dell’eccepita carenza di interesse all’istanza ex art. 56 c.p.a. – secondo cui prima della suddetta camera di consiglio non potrà comunque intervenire la sottoscrizione del contratto.