TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-12-23, n. 201505964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-12-23, n. 201505964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505964
Data del deposito : 23 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01414/2015 REG.RIC.

N. 05964/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01414/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1414 dell’anno 2015, proposto da:
M G, rappresentata e difesa da sé stessa, e legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R Campania-Napoli;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, Via Diaz n. 11;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto decisorio n. cron 3214/2014, emesso dalla Corte di Appello di Napoli IV sez. civile BIS in data 26/09/2014 e depositato in cancelleria l’1/10/2014, nel giudizio iscritto al R.G. n. 949/2014 VG, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge 89/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Corte di Appello di Napoli, col decreto decisorio del 26 settembre 2014 (n. cron. 3214/2014), concernente l’equa riparazione ex artt. 2 s. della l. n. 89/2001, ha condannato il Ministero della giustizia a pagare in favore della ricorrente, quale procuratore antistatario, l’importo delle spese legali, per complessivi euro 1.055,90 oltre accessori di legge.

Il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione, e, a tutt’oggi, l’amministrazione non ha effettuato il pagamento dovuto.

A fronte di tale situazione, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza (notificato a mezzo posta il 3/6 marzo 2015, e depositato il 20 marzo successivo) nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe per la parte di spettanza, dichiarando l’obbligo di provvedere al pagamento della suindicata somma di € 1.055,90, oltre accessori e spese ulteriori, nonché oltre interessi legali, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che provvedesse al pagamento, a cura e spese dell’amministrazione.

L’intimato Ministero della giustizia si è costituito in giudizio in data 20 aprile 2015, con mera memoria di stile.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

Il Collegio rileva, innanzitutto, che – come documentato dalla ricorrente – il decreto in epigrafe è divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione;
che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica in forma esecutiva (avvenuta a mezzo posta tra il 13 e il 16 ottobre 2014), prescritto dall’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997;
che perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata;
e che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.

Rammenta, altresì, che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484).

Quanto all’oggetto dell’accoglimento, occorre rimarcare che il proposto ricorso in ottemperanza riguarda solo le spese, i diritti e gli onorari di lite, nonché i relativi accessori, che sono stati attribuiti dall’azionato decreto decisorio in favore del proponente, in qualità di procuratore antistatario (ovvero che sono riconoscibili in forza di esso).

In merito alle spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, va precisato che, in sede di esecuzione, può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato (stante il carattere si immediata esecutività del titolo – cfr. Cass. 14.5.2003, n. 7371;
Cass. 16.3.2000, n. 3032;
Cass. 21.4.1999, n. 3944), anche le spese accessorie, nei soli limiti di esse (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, 29 settembre 2003, n. 1094;
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798).

In particolare, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione (segnatamente civile) diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, pertanto, dovuti limitatamente alle voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

In conclusione, deve essere dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento, in favore dei ricorrente, dell’importo (€1.055,90) liquidato nel medesimo decreto, oltre accessori e interessi legali maturati dalla pubblicazione di quest’ultimo fino al soddisfo.

L’amministrazione darà, quindi, esecuzione al predetto decreto entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Servizi del Tesoro – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, del Ministero dell’economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che, entro l’ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’amministrazione intimata e vengono fin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma in esito all’espletamento della propria funzione, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero della giustizia, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e ripetitività della controversia.

A quest’ultimo riguardo, il Collegio precisa che – come già indicato – tra le spese di lite liquidate in dispositivo rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al decreto decisorio e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del decreto azionato, non ricomprese in detta quantificazione.

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