TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202400114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202400114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400114
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00114/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Santochirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento del Questore della Provincia di Matera Uff. pers. -OMISSIS- del 16/11/2022, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della deplorazione;

2) ove occorra, del silenzio - rigetto del ricorso gerarchico;

3) ove occorra, di ogni altro provvedimento, nessuno escluso, anche se ignoto, presupposto o conseguenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

4) del Decreto del 5 settembre 2023 con cui il Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, Ministero dell'Interno ha derubricato la sanzione irrogata con quella della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 14/6/2023, il deducente - ispettore della Polizia di Stato in servizio presso -OMISSIS- - ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, adottato dal Questore di Matera in data 16/11/2022, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 9/6/2021, il dirigente della Divisione polizia anticrimine del-OMISSIS- ha inviato al Questore una relazione riguardante le risultanze dei controlli statistici svolti, in data 28/5/2021, sugli accessi effettuati alla banca dati S.D.I. dal personale dipendente, da cui è emerso che il deducente, aggregato presso quella Divisione dal 25/1/2021, avrebbe effettuato, durante un periodo di congedo straordinario per malattia (con conseguente allontanamento dal domicilio), due accessi alla predetta banca dati, rispettivamente nelle date del 29/4/2021 e del 3/5/2021, da differenti postazioni, per interrogazioni di sintesi sul nominativo del fratello (all’uopo inserendo come motivazione "verifica correttezza dati");

- in data 4/10/2021, dette risultanze sono state trasmesse alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza la quale ha conseguentemente iscritto il deducente nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di cui agli artt. 323 e 615-ter cod. pen.; il relativo procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. presso il detto Tribunale, assunto in data 13/4/2022, in considerazione della ravvisata carenza dell’elemento soggettivo relativa all’ipotesi di reato di cui all’art. 615-ter cit. (ritenendosi, altresì, assorbita in essa la fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen.);

- in data 11/8/2022, il Questore di Matera, acquisiti gli atti relativi al procedimento penale (ivi trasmessi il 7/6/2022), ha notificato al deducente una contestazione disciplinare per la seguente mancanza: “ La S.V., mentre fruiva di un periodo di aspettativa per malattia, per motivi strettamente personali, ha utilizzato le proprie credenziali per accedere al Sistema Informatico Interforze CED-SDI, quando invece, come ben noto, l'art. 9 della legge 121/1981, relativamente al Centro Elaborazione Dati, recita testualmente: “L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro … e la loro utilizzazione, sono consentiti agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia … debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. A. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati dal primo comma del presente “articolo”. Inoltre la S.V., per effettuare tali consultazioni, durante le fasce di reperibilità, si è allontanato dal domicilio ove ha fruito dei giorni di aspettativa per malattia, senza la preventiva comunicazione all'Amministrazione, così come, invece, espressamente disposto dal comma 5 bis dell'art. 55-septies del decreto legislativo 30/03/2001, nr. 165, in seguito alla modifica attuata con la legge 15 luglio 2011 nr. 111, resa nota con la circolare ministeriale nr. 333.A/9807.F.7/7281-2011 del 14 settembre 2011 ”;

- all’esito del contraddittorio procedimentale, ritenuti fondati gli addebiti (“ effettuava interrogazioni allo S.D.I. per motivi strettamente personali, peraltro mentre fruiva di un periodo di aspettativa per malattia ”; “ non comunicava preventivamente all'Amministrazione l'allontanamento dal proprio domicilio ove fruiva della malattia, per recarsi negli uffici della Questura "), la Questura intimata ha, dunque, irrogato la sanzione della deplorazione;

- detta sanzione è stata impugnata dal deducente in sede gerarchica, con ricorso in data 15/12/2022.

1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

- con motivo sub I), è contestato, per le ragioni appresso descritte, l’eventuale silenzio rigetto formatosi in sede gerarchica;

- con motivo sub II), è contestata la tardività della contestazione disciplinare, essendo i relativi fatti già noti all’Amministrazione sin dal 9/6/2021, mentre l’azione disciplinare è stata avviata solo in data 11/8/2022;

- con motivo sub III), è contestata la sussistenza di ogni responsabilità disciplinare, non avendo il deducente svolto alcun

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