TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-09-21, n. 202101381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-09-21, n. 202101381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101381
Data del deposito : 21 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2021

N. 01381/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01119/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2015, proposto da
Congregazione delle Suore dello Spirito Santo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e R T, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

“- dei provvedimenti emessi dal Comune di Bari, Ripartizione Solidarietà Sociale Settore Servizi Sociali, in data 12 maggio 2015, prot. n. 113369 (all. n. 1):

1) Determinazione Dirigenziale n. 2015/04611;

2) Determinazione Dirigenziale n. 2015/04609;

conosciuti in data 20 maggio 2015, a seguito di comunicazione avvenuta a mezzo raccomandata r.r.;
comunque di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e susseguenti e in ogni caso connessi di cui si è a conoscenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 l’avv. Donatella Testini.

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Nessun atto è stato depositato dalle parti ai fini della presenza a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone parte ricorrente di essere proprietaria in Bari, alla Via Napoli, n. 172/A, di un immobile, presso il quale esercita un'attività di casa di riposo – denominata Maria SS. Odegitria – per anziani autosufficienti, come da autorizzazione provvisoria al funzionamento rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 7916 del 14 dicembre 1990 e decreto della Regione Puglia n. 7 del 5 marzo 1991, successivamente prorogata.

A seguito di sopralluogo effettuato a cura del Comune di Bari in data 9 aprile 2015, in occasione del quale erano emerse criticità nella conduzione della struttura, la ricorrente Congregazione comunicava alla procedente Amministrazione comunale il proprio intendimento di lasciare l’immobile anzidetto e di trasferire la propria attività presso un altro fabbricato in Bari.

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