TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2011-12-21, n. 201100402

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2011-12-21, n. 201100402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201100402
Data del deposito : 21 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00444/2011 REG.RIC.

N. 00402/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00444/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2011, proposto da:


M F H, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Parma, P.Le Santafiora 7;


contro

Questura di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, presso gli Uffici della stessa, in via Guido Reni n. 4.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Cat. A12/2010 IMM/mgl, in data 20.10.2010, con il quale il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. del 367 del 2011 e vista, altresì, la documentazione depositata dall’amministrazione a riscontro di quanto richiestole;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, a un primo esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole al ricorrente, tenuto anche conto del carattere assolutamente ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno della condanna penale comminata dal Tribunale di Reggio Emilia al ricorrente con sentenza in data 10/3/2008 perché riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 110, 624 e 625 n. 6 cod. pen e dall’art. 337 cod. pen.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi