TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-03, n. 202307553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-03, n. 202307553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307553
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 07553/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04747/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2020, proposto da
Camping Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V D, A M e F M, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Alberico II, n. 33;



contro

Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 28 del 2 gennaio 1998 “ Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale ”;

- nonché in quanto occorra dell’avviso di accertamento catastale dell’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Venezia –Ufficio provinciale Territorio, n.VE0013725/2020, emesso in data 11 febbraio 2020, prot. 14787, ricevuto il 24 febbraio 2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame Camping Italy s.r.l. (nel prosieguo anche “Camping”) - proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Cavallino Treporti (VE) su cui insiste l’omonima struttura turistico ricettiva all’aperto - impugna il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) n. 28 del 2 gennaio 1998, “ Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale ”, nonché l’avviso di accertamento catastale in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Entrate (nel prosieguo anche “Agenzia”), in ragione delle previsioni di tale regolamento, a fronte di una proposta della società (in sede di dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 701/1994) di una rendita catastale del camping “ da inserirsi nella categoria D/8 ” di euro 19.509,50, ha indicato una rendita catastale pari a ben euro 30.700,00, in relazione all’inserimento tra le “ unità immobiliari ” da accatastare di 63 maxi caravan installati all’interno del campeggio, per un valore di euro 7.500 ciascuno.

L’Agenzia ha, infatti, precisato che contribuiscono alla formazione della rendita dell’unità immobiliare anche le cosiddette case mobili, atteso quanto previsto all’art. 2, comma 3, del citato d.m. n. 28/1998, secondo il quale sono considerate unità immobiliari qualora presentino autonomia funzionale e reddituale anche “ i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo quando siano stabili nel tempo ”, ritenendo che “ il requisito di stabilità nel tempo è riferito sia alla destinazione di dette strutture al soddisfacimento di un’esigenza ricettiva non transitoria ma tendenzialmente continuativa (ancorché stagionale) sia alla permanenza pressoché definitiva nel luogo di installazione delle stesse, all’interno di una determinata unità immobiliare e contribuiscono quindi alla consistenza immobiliare dell’azienda ”.

Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale avviso di accertamento nonché della presupposta previsione regolamentare, assumendone l’illegittimità in relazione all’indebita estensione del concetto di “unità immobiliare” anche ai manufatti (prefabbricati) non infissi stabilmente al suolo.

Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 812 c.c.; violazione falsa applicazione del r.d.l. n. 652/1939; violazione dell’art. 23 della Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. n. 400/1988; incompetenza; eccesso di potere per illogicità e sviamento; difetto ed erroneità dei presupposti , affermando la ricorrente che l’avversato d.m. n. 28/1998 sarebbe illegittimo “ laddove pretende di assoggettare alle regole del catasto anche strutture completamente mobili quali caravan, maxi caravan solo in ragione della loro permanenza stabile in loco, quando è evidente invece che l’elemento dirimente ai fini catastali è solo la strutturale connessione al suolo” , con conseguente incompetenza del Ministro dell’economia e delle finanze ad emettere un regolamento di tal fatta e violazione della richiamata norma costituzionale secondo cui “ Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ”;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.P.R. 380/01; Violazione dell’art. 117 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 21 della l. n. 208/2015; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto dei presupposti

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