TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-03-05, n. 202404422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-03-05, n. 202404422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404422
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2024

N. 04422/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07674/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7674 del 2019, proposto da
BRACCIANESE CONGLOMERATI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati F A e P M che la rappresentano e difendono nel presente giudizio



contro

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Ledana Fiore che lo rappresenta e difende nel presente giudizio



nei confronti

- SAMA S.R.L.S., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Valerio Cannizzaro che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MIRI CAVE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;



per l'annullamento

dei seguenti atti:

- ordinanza dirigenziale reg. gen. n. 32 del 21/03/19 con cui il Comune di Anguillara Sabazia ha intimato alla ricorrente l’immediata sospensione delle lavorazioni ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- ordinanza dirigenziale reg. gen. n. 18 dell'08/02/19, con cui il Comune ha ingiunto alla ricorrente di sospendere le attività e le lavorazioni ivi indicate,

e per la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 22/05/19 e depositato il 17/06/19 la Braccianese Conglomerati s.r.l. ha impugnato l’ordinanza dirigenziale reg. gen. n. 32 del 21/03/19, con cui il Comune di Anguillara Sabazia ha intimato alla ricorrente l’immediata sospensione delle lavorazioni ed il ripristino dello stato dei luoghi, e l’ordinanza dirigenziale reg. gen. n. 18 dell'08/02/19, con cui il Comune ha ingiunto alla ricorrente di sospendere le attività e le lavorazioni ivi indicate, ed ha chiesto la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni.

Il Comune di Anguillara Sabazia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 04/07/19, ha concluso per la reiezione del gravame.

La Sama s.r.l.s., costituitasi in giudizio con memoria depositata il 05/07/19, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21/02/24 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a, ha dato avviso della possibile parziale irricevibilità ed inammissibilità del gravame; all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ed infondato.

La Braccianese Conglomerati s.r.l. impugna l’ordinanza dirigenziale reg. gen. n. 32 del 21/03/19, con cui il Comune di Anguillara Sabazia ha intimato alla ricorrente l’immediata sospensione delle lavorazioni ed il ripristino dello stato dei luoghi, e l’ordinanza dirigenziale reg. gen. n. 18 dell'08/02/19, con cui il Comune ha ingiunto alla ricorrente di sospendere le attività e le lavorazioni ivi indicate, e chiede la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni.

La domanda di annullamento dell’ordinanza n. 18 dell’08/02/19 è inammissibile per carenza d’interesse in quanto l’atto in esame è stato annullato dalla successiva ordinanza n. 32/19.

La restante parte del ricorso è infondata.

La ricorrente, dopo avere premesso di occupare, a decorrere dal 15/11/14, in virtù di due successivi contratti di sublocazione, un complesso immobiliare sito nel Comune di Anguillara Sabazia ove svolge esclusivamente attività di produzione di conglomerato bituminoso, con una serie di censure, tra loro connesse, prospetta:

- la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/90, eccesso di potere ed illegittimo rigetto dell’istanza di accesso in quanto il Comune di Anguillara Sabazia

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