TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-07-04, n. 202300116
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 00116/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2023, proposto da
M B, rappresentato e difeso dagli avvocati V A e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Ville D’Anaunia, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9 presso la sede dell’Avvocatura medesima
- Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ville d’Anaunia n.254 di data 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione piazza C.A. P a T e riorganizzazione della viabilità limitrofa - messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Intervento 2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni: approvazione progetto definitivo” conosciuta in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 10 febbraio 2023,
2) del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio Affari giuridici ed amministrativi della Provincia Autonoma di Trento prot. S013/2022/1.2-2010 -94/ET-FDS avente ad oggetto: “Comune di Ville d'Anaunia - Richiesta parere tecnico urbanistico. Applicazione dell'articolo 10.2 del PRG ‘Verde Pubblico’ – VP. Verifica possibilità di ampliamento della carreggiata stradale esistente e della realizzazione di alcuni parcheggi con relativo tratto di marciapiede a servizio del verde pubblico e della piazza esistente” , conosciuto in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 10 febbraio 2023;
3) del parere di conformità urbanistica dd. 16 novembre 2022 rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ville d’Anaunia, conosciuto in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 10 febbraio 2023;
4) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ville d’Anaunia n.35 del 15 marzo 2023 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativa ai lavori di riqualificazione della piazza C.A. P a T e la riorganizzazione della viabilità limitrofa;
5) del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Ville d’Anaunia di data 12.4.2022 n.22 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.C. P e riorganizzazione della viabilità limitrofa” ;
6) del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Ville d’Anaunia n.44 di data 28 luglio 2022 avente ad oggetto: “Riapprovazione progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.A. P e riorganizzazione delle viabilità limitrofa” ;
7) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ville d’Anaunia n.196 di data 18 agosto 2022 di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva contabilità dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. P a T e riorganizzazione viabilità limitrofa;
8) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ville d’Anaunia n.199 di data 26 agosto 2022 di affidamento dell’incarico di redazione relazione geologica dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. P a T e riorganizzazione viabilità limitrofa;
9) del verbale di deliberazione della Giunta comunale di Ville d’Anaunia n.208 di data 20 settembre 2022 di affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. P a T e riorganizzazione viabilità limitrofa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ville D’Anaunia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Il ricorrente, signor M B, espone di essere proprietario delle pp.mm. 1, 20, 21 e 22 della p.ed. 750 in P.T. 2432 II ubicate nel Comune catastale di T I, gia Comune amministrativamente autonomo della Valle di Non e che dall’1 gennaio 2016, a seguito della fusione avvenuta a’ sensi della l.r. 24 luglio 2015, n. 20 con i finitimi Comuni di Nanno e di Tuenno, è confluito nel nuovo Comune di Ville d’Anaunia. L’immobile sopradescritto consiste in un appartamento ubicato al civico n. 12/a di Piazza Carlo Antonio P, dotato di una cantina, di un parcheggio interrato e di in un posto auto in superficie (cfr. estratto tavolare, doc. 2 di parte ricorrente). L’immobile si trova in posizione frontistante il muro di cinta del giardino della vecchia canonica ubicata nella medesima piazza ed in corrispondenza dell’inizio di Via della Santa (cfr. ibidem , doc. ti da 12 a 15). Il parcheggio interrato sottostante l’immobile è collegato con la piazza e la limitrofa via della Santa da una rampa piuttosto ripida (cfr. ibidem , doc. 13). Il ricorrente altresì espone che Via della Santa è a sua volta una strada molto stretta e con un tratto molto pendente, in curva, in corrispondenza con l’attuale posizione del monumento ai caduti che si trova collocato nella piazza Carlo Antonio P. Il ricorrente riferisce che Via della Santa è classificata nell’attuale Piano regolatore generale del Comune (P.R.G.) come viabilità locale esistente ed afferma che essa, allo stato, “è molto scarsamente trafficata, in quanto utilizzata in via pressoché esclusiva dai residenti” . La Giunta Comunale ha incaricato con delibera n. 210 dd. 21 ottobre 2021 l’arch. S E affinchè provvedesse alla redazione di uno studio di fattibilità e progetto preliminare avente ad oggetto la sistemazione della Piazza di T, nonché della viabilità limitrofa e del percorso di accesso pedonale a Castel Valer: “il tutto” - afferma sempre il ricorrente - “al fine di fruire di un finanziamento statale, già richiesto, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” . Tale progetto preliminare è stato quindi approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 dd.12 aprile 2022, nelle cui premesse si legge che nella piazza Carlo Antonio P si concentra un traffico molto intenso che asseritamente determinerebbe la perdita per la piazza stessa della funzione di luogo di aggregazione e la svalutazione delle qualità architettoniche degli edifici ivi insistenti e che pertanto l’Amministrazione comunale, proprio con riguardo a tale progetto, è intenzionata a rivalorizzare l’area dicui trattasi chiudendola al traffico e dirottando la viabilità su via della Santa “ossia percorrendo la strada che si sviluppa lungo il lato nord e ovest della canonica e del relativo giardino” , con conseguente ridefinizione delle zone attualmente destinate a parcheggio. Il ricorrente denota che tale assunto risulta ripetuto in tutte le susseguenti delibere consiliari riguardanti l’attuazione del predetto progetto e riferisce che l’intendimento dell’Amministrazione comunale ora descritto risulterebbe “direttamente collegata al previsto acquisto (poi avvenuto)” , da parte dell’Amministrazione medesima , “della canonica ed annesso giardino, in relazione al quale erano previsti interventi di demolizione/sistemazione” . Il ricorrente, altresì, rimarca che nella valutazione economica annessa al progetto preliminare risultano individuati due distinti lotti di intervento, denominati I° e II°. Avverso tale delibera - che il medesimo ricorrente ammette trattarsi dell’approvazione di un progetto preliminare, non definitivo e quindi da configurare quale provvedimento non autonomamente lesivo e di per sé non immediatamente impugnabile - il B, “paventando un futuro grave danno alla sua proprietà” e “nell’intento di sensibilizzare l’Amministrazione in merito alle criticità che la progettazione, seppur preliminare, lasciava trapelare” , ha proposto un ricorso in opposizione a’ sensi dell’art. 183, comma 5, della l.r. 3 maggio 2018, n, 2 e dell’art. 50 del vigente Statuto comunale dd. 22 aprile 2022 e riferisce che analoga iniziativa è stata assunta anche da altri 6 concittadini e dal consigliere comunale di minoranza Marco Santini. Il B rileva di aver evidenziato nel proprio ricorso in opposizione “la totale carenza di istruttoria tecnica relativamente alla viabilità con particolare riferimento alla mancanza di uno studio di impatto ambientale in termini di inquinamento acustico, luminoso e dell’aria, alla carenza di un’analisi di compatibilità delle previste modifiche in termini di viabilità con la normativa di settore e dell’effettivo traffico veicolare e di sicurezza per i futuri utenti. … Veniva anche rilevato che il progetto preliminare risentiva della mancanza di due fondamentali presupposti, di cui il primo consisteva nel fatto che la canonica (pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 108 in PT 1566 II C.C. T) non era - ancora - di proprietà dell’Amministrazione comunale e, soprattutto, che mancava la previsione di una bretella stradale che deviasse il traffico non