TAR Palermo, sez. II, sentenza 2014-06-16, n. 201401515
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Testo completo
N. 01515/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02237/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F B, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Aspromonte N. 9;
contro
il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
F P, M C P e R Lando, non costituiti in giudizio;
quanto all’atto introduttivo del giudizio
-della graduatoria permanente della classe di concorso A060, 3^ fascia, del 22.7.2009, nella parte in cui non prevede l’assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva;
-della graduatoria permanente della classe di concorso AD01 del 22.7.2009, parimenti perché non prevede l’assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva;
del D.M. n. 42 dell’8.4.2009 (integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il biennio 2009-2012);
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi
-delle predette graduatorie definitive pubblicate il 30.7.2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione’ dell'Universita' e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe, concernente le graduatorie permanenti ad esaurimento per la Provincia di Palermo, 3^ fascia, nelle parti in cui alcuni non prevede l’assegnazione in suo favore del punteggio relativo al servizio militare di leva, ancorchè svolto non in costanza di nomina.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 485, comma 7, del D.L.vo n. 297/1994 nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 4 della legge n. 958/1986.
Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere all’impugnativa si è costituita, per le Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Non si sono, invece, costituiti in giudizio i controinteressati intimati.
Con ordinanza collegiale n. 558 del 24.6.2010 l’istanza cautelare è stata accolta.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19.11.2010, il ricorrente ha impugnato le graduatorie definitive di cui sopra, reiterando gli stessi profili di censura.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014 il ricorso su conforme richiesta delle parti è stato posto
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia "…è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili" (Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290);tale impostazione è stata confermata, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente, dalla ordinanza Cass. SU, 13 febbraio 2008 , n. 3399, secondo cui "…relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (…) Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. ", con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nel caso di specie, si verte in materia di graduatorie provinciali permanenti del personale docente (mancata attribuzione del punteggio per servizio militare di leva), non riconducibili, a tenore della giurisprudenza enunciata, all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, da ciò derivando il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.
Sul punto della giurisdizione va richiamata anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 12.7.2011, con la quale è stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia analoga a quella della presente controversia.
Le oscillazioni giurisprudenziali e le modifiche normative intervenute medio tempore sulla materia costituiscono motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.