TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-04-07, n. 201001043

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-04-07, n. 201001043
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001043
Data del deposito : 7 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01654/2001 REG.RIC.

N. 01043/2010 REG.SEN.

N. 01654/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2001, proposto da:
C L, rappresentato e difeso dagli avv. L C, L F, con domicilio eletto presso L F in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;



contro

Comune di Calatabiano (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio per legge presso la Segreteria del TAR;



per la condanna

del Comune intimato al risarcimento del danno per illegittima occupazione e conseguente irreversibile trasformazione del fondo di proprietà del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calatabiano (Ct);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva di essere proprietario di un terreno sito nel comune intimato e riferiva che parte del terreno era stato utilizzato dall’amministrazione intimata per la realizzazione di una opera pubblica. Esponeva inoltre che, dopo un bonario accordo per la determinazione della indennita’ di esproprio, la procedura espropriativa non era stata ultimata nonostante che i lavori fossero stati eseguiti.

Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione e che conseguentemente fosse disposta la condanna al risarcimento del danno patito.

Con la memoria di costituzione l’amministrazione intimata rilevava che la procedura si era svolta legittimamente, proponeva eccezioni in rito e nel merito e chiedeva il rigetto del ricorso avversario.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2010 la causa passava in decisione.



DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare la dedotta questione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’eccezione è infondata trattandosi nella fattispecie in esame di richiesta risarcitoria per l’illegittima espropriazione intervenuta senza regolare emissione del decreto di espropriazione.

Nel quadro venutosi a formare con l'art. 34 d. lg. n. 80 del 1998 e con l'art. 53 del testo unico sull'esproprio n. 327 del 2001, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta ogni qual volta l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in assenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed

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