TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-04, n. 201500182
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Testo completo
N. 00182/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O- -O-, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, Principe di Piemonte, n. 41;
contro
Comune di Bojano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, Via Roma, n. 9;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del responsabile del settore urbanistica del comune di Bojano prot. 3827 del 12.03.2012 con cui si intima al ricorrente di provvedere ad ottemperare a quanto già disposto con ordinanza n. 21 del 3.11.12 relativamente alla demolizione delle opere eseguite presso il fabbricato che interessa la particella n. 564 (ex. 522) del fg. 24 sito in località campi marzi, entro e non oltre 30 gg. dalla ricezione del provvedimento;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento 15 novembre 2012 (prot. n. 17057) del responsabile Settore III urbanistica del comune di Bojano con cui è stata rigettata l'istanza di permesso di costruire in sanatoria e ordinato al ricorrente la demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi nonché del parere della commissione tecnica comunale del 07.09.12 con relativa nota di comunicazione del responsabile settore urbanistica del 10.09.12 prot. 13878 e la nota del 21.5.12 prot. 8189;
nonché per la condanna del Comune di Bojano al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bojano in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota (n. 11850) del 14 luglio 2010 il Comune di Bojano comunicava al sig. -O- l’avvio del procedimento per la repressione di eventuali abusi edilizi, avendo rilevato che la situazione di fatto relativa ad alcuni manufatti realizzati su propri fondi risultava “ palesemente diversa da quella risultante dalle mappe catastali, nel senso che risultano edificati fabbricati e/o porzioni degli stessi non riportati in mappa ”.
Con ordinanza del 23 settembre 2010 (prot. n. 15819) notificata al sig. -O- il successivo 24 settembre, il Comune di Bojano, ordinava la demolizione entro novanta giorni delle seguenti opere realizzate in assenza di titolo abilitativo: 1) ampliamenti nella parte retrostante del fabbricato che interessa la p.lla 564 (ex 522) del fg. 24 e precisamente al P.T. un deposito cantina, al P. 1° un servizio igienico sanitario ed un terrazzino; 2) struttura in legno di tipo precaria per ricovero polli, sulle p.lle nn. 426 e 532 del fg. 24; 3) scala esterna di accesso al fabbricato di proprietà ricadente su area pubblica.
Con provvedimento del 29 settembre 2010, il Comune di Bojano rettificava l’ordinanza di demolizione nella parte in cui non dava conto della presentazione di memorie da parte dell’interessato, confermando per il resto quanto disposto in precedenza.
Il sig. -O- proponeva, quindi, istanza stragiudiziale di annullamento in autotutela del provvedimento di demolizione, rilevando in particolare che le opere contestate sarebbero state realizzate in epoca antecedente al 1967; il Comune di Bojano con provvedimento del 27 ottobre 2010, n. 103 disponeva la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione per verificare quanto eccepito dall’interessato.
All’esito della verifica, con ordinanza n. 21 del 3 novembre 2011, il Comune di Bojano, dato atto della rimozione di una delle opere contestate (un casotto di legno), confermava l’ordine di demolizione impartito con l’ordinanza n. 28 del 20 settembre 2010.
Con ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2012 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare avverso i predetti provvedimenti di demolizione. Sennonché con decreto 478 del 2 febbraio 2012, comunicato all’Amministrazione comunale dal ricorrente il successivo 3 febbraio, il Consiglio di Stato disponeva la sospensione della predetta ordinanza, fissando al 21 febbraio 2012 la Camera di consiglio per l’esame collegiale dell’istanza cautelare.
Infine, con ordinanza collegiale del 22 febbraio 2012, n. 765, il Consiglio di Stato respingeva la domanda di tutela urgente.
Con istanza del 2 marzo 2012, il sig. -O- richiedeva al Coune di Bojano il Permesso di costruire in sanatoria.
Con nota del 19 marzo 2012 (prot. n. 4390) il responsabile del settore urbanistica del Comune di Bojano comunicava di non poter procedere all’istruttoria dell’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R., in quanto la predetta istanza sarebbe stata presentata oltre il termine di 90 giorni di cui al predetto art. 36 e 31, co. 3, del medesimo decreto n. 380/2001.
Avverso tale atto, il sig. -O- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare anche inaudita altera parte.
Con decreto ex art. 56 cod. proc. amm., questo Tribunale respingeva l’istanza di sospensione.
A seguito di nuova istanza di revoca del suddetto decreto, con nuovo provvedimento monocratico sempre ai sensi dell’art. 56 c.p.a., questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare provvisoria, sospendendo l’efficacia del provvedimento gravato.
Con atto depositato in data 7 maggio 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Bojano chiedendo che, previo rigetto dell’istanza cautelare, il ricorso fosse dichiarato inammissibile ed infondato.
Con