TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-10-24, n. 202213626
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 13626/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06765/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2020, proposto da
G.P. Service S.a.s. di Botti Roberto &C., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara D'Aquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Abbanoa s.p.a., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di avvenuto inserimento dell'annotazione nel Casellario Informatico, prot. n. 49700 dell’1 luglio 2020, adottata dall'Anac - SG – USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici relativa al procedimento USAN/NU/12549/2020/rp Fasc. 1984/2020 nei confronti dell'operatore economico G.P. Service S.a.s. di Botti Roberto &C., trasmessa via PEC;
- della comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico prot. n. 28870 del 17 aprile 2020, adottata dall'Anac - SG – USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici relativa al procedimento USAN/NU/12549/2020/rp Fasc. 1984/2020 nei confronti dell'operatore economico G.P. Service S.a.s. di Botti Roberto &C., trasmessa via PEC;
- di ogni atto altro presupposto, successivo o comunque connesso e consequenziale, anche se incognito, tra cui, ove occorrer possa, la segnalazione acquisita al prot. Anac al n. 12549 del 14 febbraio 2020 della stazione appaltante Abbanoa Spa (non conosciuta dalla ricorrente) e la richiesta di chiarimenti dell'Anac dell'8 luglio 2020 relativa al detto procedimento USAN/NU/12549/2020/rp Fasc. 1984/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione dell’amministratore unico 30 gennaio 2020, n. 92, la stazione appaltante Abbanoa s.p.a ha disposto la risoluzione per grave inadempimento del contratto relativo all’appalto 194/2017 “ Accordo Quadro per i servizi di Predelivery e Delivery delle Fatture, Note di Credito e Solleciti di pagamento del S.I.I. ” stipulato con la società G.P. Service s.a.s. di Botti Roberto &C. (d’ora in poi G.P. Service).
2. Con segnalazione acquisita al protocollo dell’ANAC in data 14 febbraio 2020 al n. 12549, Abbanoa s.p.a., ha conseguentemente comunicato all’Autorità l’adozione del suindicato provvedimento ai fini delle valutazioni di sua competenza.
3. Con nota 17 aprile 2020, prot. n. 28870, l’Autorità resistente ha quindi comunicato alle parti l’avvio del procedimento di annotazione della segnalazione nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 213, c. 10, d.lgs. 50 del 2016.
4. Con nota 1 luglio 2020, n. 49700, l’Autorità – in assenza di osservazioni dalle parti – ha disposto l’inserimento dell’annotazione nel Casellario Informatico secondo quanto comunicato nella nota di avvio del procedimento.
5. Con nota trasmessa in data 7 luglio 2020 – e acquisita al protocollo dell’ANAC al n. 51280 – la G.P. Service ha trasmesso all’Autorità resistente un’istanza di riesame e annullamento del provvedimento di inserimento dell’annotazione nel Casellario Informatico nella quale ha osservato:
- che in data 17 aprile 2020, la società aveva ricevuto dall’ANAC una pec priva di contenuto e allegati, che « aveva le caratteristiche di un virus »;
- che in data 1 luglio 2020, la società aveva ricevuto dall’ANAC un’altra pec, priva di contenuto e allegati, a cui era stato dato riscontro « rilevando che la comunicazione era priva di allegati e quindi nulla »;
- che solo in data 2 luglio 2020 – a seguito della trasmissione del provvedimento a mezzo mail – la G.P. Service ha appreso dell’avvenuta annotazione;
- che la segnalazione pervenuta da Abbanoa s.p.a. (non conosciuta dalla società) era errata;che la notizia fornita dalla stazione appaltante era infondata e inconferente;e che la risoluzione della convenzione disposta da Abbanoa s.p.a. era illegittima, in quanto « è la stazione appaltante ad essersi resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, che tutte le criticità dell’appalto e le contestazioni sollevate da Abbanoa sono dovute a responsabilità della medesima ».
6. Alla luce delle osservazioni della G.P. Servizi, con nota 8 luglio 2020, n. 51734, l’Autorità ha chiesto ad Abbanoa s.p.a. « chiarimenti e precisazioni su quanto rappresentato dall’operatore economico ».
7. Quest’ultima – con nota acquisita al protocollo dell’Autorità il 31 luglio 2020 al n. 58805 – ha fornito i chiarimenti richiesti.
8. A seguito di tale ultima nota, l’Autorità non ha dato seguito all’istanza di riesame avanzata dalla ricorrente e non ha quindi adottato alcun provvedimento espresso in ordine alla stessa.
9. Con l’atto introduttivo del giudizio, la G.P. Service ha impugnato la delibera dell’ANAC chiedendone l’annullamento – previa sospensione – sulla base di cinque distinti motivi in diritto.
8.1. Con il primo motivo, la società ha lamentato l’illegittimità della delibera gravata per violazione del principio del contraddittorio e per carenza assoluta di istruttoria, sostenendo che:
- in ragione di quanto previsto dall’art. 103, d.l. n. 18/2020 e dalla delibera ANAC 19 marzo 2020, n. 268, il procedimento di annotazione doveva essere sospeso sino al 15 maggio 2020 e doveva essere assegnato alla ricorrente un termine di 60 giorni per inviare memorie e documenti « e non di 30 giorni come erroneamente assegnati nell’avviso di avvio del procedimento del 17 aprile 2020 che poi, per problemi dovuti alla pandemia e allo smart working, è stato conosciuto solo il 2 luglio 2020 »;
- la mancata trasmissione della segnalazione da parte di Abbanoa aveva già di per sé determinato una lesione del diritto di difesa della società ricorrente, considerato che i modelli predisposti dall’Autorità « prevedono la comunicazione della segnalazione sia all’ANAC che all’operatore economico ».
8.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato, per difetto di istruttoria nonché per violazione di tutta la normativa di riferimento, notando che l’ANAC era tenuta a recepire e a valutare le deduzioni della ricorrente, ed osservando che « alla luce degli argomenti, delle circostanze dedotte dalla GP Service e dei documenti prodotti … l’Anac avrebbe senz’altro potuto ritenere “non utile” ovvero non giustificata la risoluzione comunicata da Abbanoa s.p.a. ».
8.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati, sia sotto il profilo della mancata autonoma valutazione dei fatti da parte dell’ANAC, sia sotto il profilo della non compiuta descrizione degli stessi nell’annotazione, alla luce di quanto puntualmente osservato nell’istanza di riesame.
8.4. Con il quarto motivo, la società ha insistito nell’affermare che l’Autorità non ha motivato in ordine all’utilità della notizia, sostenendo che nel caso di specie non si ravviserebbe « alcun illecito professionale che possa incidere sull’affidamento o lo svolgimento di contratti pubblici, il che determina l’illegittimità dell’annotazione nel Casellario ».
8.5. Con il quinto e ultimo motivo, la società ha evidenziato « l’infondatezza nel merito dell’iscrizione nel Casellario informatico » e ha sottolineato che sarebbe stata Abbanoa « a non avere adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e ad essere gravemente inadempiente ».
9. Con memoria del 3 settembre 2020, l’ANAC ha svolto le proprie difese e ha preso posizione su tutte le censure svolte da parte ricorrente, sottolineando tra l’altro di essersi attivata al fine di ottenere chiarimenti da Abbanoa « dopo aver ricevuto l’istanza di riesame della ricorrente » e di aver tuttavia deciso, dopo l’acquisizione dei chiarimenti richiesti, di confermare l’annotazione precedentemente disposta.
10. Con memoria del 30 settembre 2020, la ricorrente ha contestato gli argomenti difensivi svolti da ANAC e ha notato che « non è stato prodotto in atti alcun provvedimento di conclusione della procedura di riesame e che alla ricorrente non è stato comunicato alcunché ».
11. Con ordinanza Tar Lazio, I, 8 ottobre 2020, n. 6225, questo Tribunale ha ritenuto che non ricorressero gli estremi per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente.
12. In data 27 maggio 2022, la ricorrente ha depositato documentazione a sostegno delle proprie posizioni.
13. Con memoria del 9 giugno 2022, la G.P. Service ha replicato alle difese di ANAC e ha insistito nelle domande spiegate nel ricorso, evidenziando in particolare che « la questione della risoluzione anticipata del contratto di appalto 194/2017 per asserito grave inadempimento e asserito ritardo in danno alla G.P. Service, oggetto della annotazione di Anac, è sub iudice davanti al Tribunale di Cagliari (r.g.n. 5942/2020) ».
14. Con memoria di replica del 16 giugno 2022, la società ricorrente ha insistito nelle proprie posizioni.
15. All’udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso – vista l’istanza congiunta depositata dalle parti il 20 giugno 2022 – è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è solo parzialmente fondato e, conseguentemente, può essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. È innanzitutto infondata la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente, diffusamente argomentata nell’atto introduttivo sub 1.
2.1. A tal proposito, infatti, va notato innanzitutto che l’amministrazione resistente ha disposto l’annotazione in data 1 luglio 2020, ovvero 75 giorni dopo l’invio della nota di avvio del procedimento (con cui erano stati concessi alla ricorrente 30 giorni per la produzione di memorie difensive) e comunque dopo 47 giorni dal 15 maggio 2020 (ovvero 47 giorni dopo il periodo di sospensione previsto dall’art. 103, d.l. n. 18/2020), sicché le disposizioni previste dall’art. 103, d.l. n. 18/2020 così come modificato dall’art. 37, d.l.n. 23/2020 sono state sostanzialmente rispettate dalla p.a. ed è stato garantito alla ricorrente un lasso di tempo congruo (e comunque superiore a quello minimo previsto dall’artt. 13 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico, d’ora in poi anche il “Regolamento”) per la proposizione di memorie a difesa (la cui mancata produzione, come si dirà infra sub 2.3, è imputabile solo alla negligenza di parte ricorrente).
Sotto altro profilo, è appena il caso di evidenziare che la censura svolta dalla società ricorrente in ordine al fatto che l’Autorità avrebbe adottato il provvedimento gravato prima dello spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla delibera