TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-04-03, n. 201300405

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-04-03, n. 201300405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300405
Data del deposito : 3 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02295/1998 REG.RIC.

N. 00405/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02295/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2295 del 1998, proposto da:
O P S, rappresentato e difeso dagli avv.ti P C R, D F, con domicilio eletto presso l’avv.to P C R in Torino, via Fabro, 6;

contro

Comune Ribordone, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;

nei confronti di

L R, non costituito;

per l'annullamento

della concessione edilizia gratuita n. 22/97 del 26.6.1997 rilasciata dal Sindaco di Ribordone al sig. L R, residente a Torino, per la costruzione di un fabbricato sui mappali n.ri 59-60 del F. 9 del C.T. di Ribordone;

di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il parere favorevole della C.I.E. espresso nella seduta del 19.7.1997, non meglio noto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato la concessione edilizia n. 22 del 26.7.1997 rilasciata al controinteressato per la costruzione di un fabbricato ad uso ripostiglio con sovrastante area parcheggio, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Violazione e/o falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposti e di motivazione. Falsità e/o errore e/o falsa e/o erronea rappresentazione della realtà urbanistica comunale. Sviamento. Contesta parte ricorrente che l’intervento assentito fosse ammissibile nell’area in questione.

2) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposti. Travisamento dei fatti e contraddittorietà. Contesta parte ricorrente l’insussistenza del vincolo pertinenziale che giustificherebbe il rilascio della concessione

3) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Il fabbricato assentito violerebbe la fascia di rispetto stradale.

4) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Contesta altresì parte ricorrente la violazione dell’art. 45 della NTA del PRGC “in itinere”.

5) Violazione e/o falsa applicazione di legge: contesta parte ricorrente che in ogni caso risulterebbe violato l’art. 49 della N.T.A. del P.R.G.C. in itinere nella parte in cui prescrive l’arretramento minimo della recinzione dal filo stradale pari ad almeno 3 mt

6) Violazione e/o falsa applicazione di legge;
contesta altresì parte ricorrente la violazione dell’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G.C. in itinere nella parte in cui disciplina i muri contro terra sul confine.

7) Violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione. Contesta parte ricorrente che siano applicabili al caso di specie le deroghe previste dalla legge Tognoli, posto che il garage in contestazione non è interrato.

L’amministrazione resistente non si è costituita.

Con ordinanza n. 50 del 13.1.1999 l’istanza cautelare è stata accolta.

Con provvedimento del 6.2.1999, depositato in giudizio il 15.3.1999, è stata disposta, da parte del’amministrazione resistente, l’immediata sospensione dei lavori.

All’udienza del 21.3.2013 la causa è stata decisa.

Risultano fondati e assorbenti i primi motivi di ricorso.

Ancorchè la mancata costituzione dell’amministrazione non consenta una completa ricostruzione del procedimento, si evince chiaramente dalla stessa documentazione allegata alla concessione impugnata che, al momento di rilascio della concessione edilizia contestata, il P.R.G. risultava solo “adottato”;
tanto infatti si legge nella relazione tecnica illustrativa allegata all’istanza di concessione edilizia che, alla prima pagina, fa espresso riferimento alla qualificazione d’area di cui al “piano regolatore adottato”;
conseguentemente la stessa documentazione predisposta ai fini del rilascio del titolo edilizio considera l’esistenza di un piano regolatore solo adottato e non approvato.

Tanto premesso ne consegue, come dedotto con il primo motivo di ricorso e stante la mancanza di un piano regolatore approvato e vigente, che avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 85 della legge regionale piemontese n. 56 del 1977 che, per le ipotesi di edificazione fuori dal perimetro abitato, abilita le costruzioni solo nei casi di cui alla lettera c):

“c) fuori dal perimetro degli abitati:

c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc su metro quadrato dell'area interessata;
le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente;
25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo;
la concessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto (168);

c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservita;

c5) gli interventi di cui alle lett. a), b), c), del 3° comma dell'art. 13 nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.”

Il fabbricato in questione si trova all’esterno del perimetro dei centri storici e abitati, ai sensi della l.r. 56/77, come attestato dalla stessa concessione impugnata.

Nessuna delle ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 85 della l.r. 56/77 ricorre nel caso di specie, non avendosi alcuna struttura produttiva o agricola ma semplicemente l’edificazione ex novo di un struttura ad uso “parcheggio pensile con vincolo pertinenziale” (come si legge nella pratica edilizia).

Ne consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso, posto che l’edificazione assentita non trova riscontro nella normativa urbanistica.

Anche poi a voler considerare la pianificazione adottata, non può non rilevarsi la fondatezza del secondo motivo di ricorso, là dove si censura che il titolo rilasciato è una concessione gratuita, sicchè dovrebbe ricadere in una della ipotesi di cui all’art. 9 l. n. 10/1977, che contempla risanamento, restauro, manutenzione, ampliamento, volumi tecnici, nessuno dei quali ricorre nel caso di specie. Per di più l’intera pratica edilizia effettua un generico riferimento alla natura “pertinenziale” della struttura, senza che in nessun punto della stessa si possa in qualche modo evincere rispetto a cosa la struttura sarebbe pertinenziale.

Infine è corretta anche la censura secondo cui la relazione tecnica presume l’applicabilità delle deroghe, previste dalla legge Tognoli, con riferimento ai parcheggi interrati ma la struttura non è per nulla interrata, quindi non sono applicabili suddette deroghe.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento per i suddetti assorbenti motivi, con annullamento degli atti impugnati.

La peculiarità della vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi