TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-12-28, n. 201301168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-12-28, n. 201301168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201301168
Data del deposito : 28 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01409/2012 REG.RIC.

N. 01168/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01409/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2012, proposto da:
Finsibi Spa, rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Carini, 1;

contro

Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. A O, F M, con domicilio eletto presso F M in Brescia, C.To S. Agata,11/B;

nei confronti di

Nuovi Assetti Urbani Spa, rappresentato e difeso dagli avv. F B, G B, M A B, con domicilio eletto presso F B in Brescia, C.Da S. Rotto, 6 (Fax=030/292546);

per l’annullamento, previa sospensione,

della deliberazione 19 marzo 2012 n°57, pubblicata sul BURL il 24 ottobre 2012, con la quale il Consiglio comunale di Brescia ha approvato in via definitiva le controdeduzioni al Piano di governo del territorio – PGT e il PGT stesso, nella parte in cui ha disposto sull’area denominata unità di intervento L 2 1 “Pietra Curva” di proprietà della ricorrente, non consentendo di realizzarvi una grande struttura di vendita;

di tutti gli atti,documenti, tavole, elaborati progettuali, schede grafiche e di zonizzazione allegati e in particolare:

della determinazione 7 agosto 2009 n°2387 del Responsabile del settore urbanistica;

degli atti sottesi alla procedura di valutazione ambientale strategica – VAS;

dello studio geologico e degli allegati costituenti la componente geologica;

delle norme tecniche di attuazione – NTA relative alla unità di intervento suddetta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brescia e di Nuovi Assetti Urbani Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente Finsibi S.p.a. è proprietaria alla via Orzinuovi del Comune di Brescia di un’area di circa 80 mila metri quadrati denominata “ex Pietra”, “Pietra Curva” o semplicemente “Pietra”, dall’insegna dell’acciaieria ora dismessa che un tempo vi operava, area acquistata giusta atto 28 febbraio 2005 rep. n°89453 racc. n°37448 Notaro Metelli di Brescia, ivi registrato il giorno stesso al n°1486 atti pubblici e trascritto il 1 marzo 2005 ai nn°10354/6377 (doc. 1 ricorrente, foto aerea stato dei luoghi;
doc. 2 ricorrente, copia atto), ed area prospiciente altro ampio compendio, da essa separato dalla via Dalmazia, di proprietà della Nuovi Assetti Urbani – NAU S.p.a., evocata nell’odierno giudizio quale asserita controinteressata, e denominato “area ex Magazzini generali” o semplicemente “Magazzini”, dall’attività, pure oggi dismessa, che un tempo vi aveva sede (circostanze pacifiche in causa).

Dell’area Pietra e dell’area Magazzini, la Finsibi ha ritenuto di evidenziare le vicende, a suo dire significative, anteriori agli atti in questa sede impugnati, vicende riassumibili così come appresso.

Quanto all’area Pietra, la Finsibi ha anzitutto evidenziato il disposto dell’art. 7 della l.r. Lombardia 2 febbraio 2007 n°1, ora riprodotto dall’art. 7 della l. r. Lombardia 13 marzo 2012 n°4, per cui un’attività volta al recupero di aree industriali dismesse –quale in tesi quella da essa intrapresa per l’area in parola- sarebbe di per sé di pubblica utilità e generale interesse. Sempre secondo la Finsibi, deriverebbe dallo spirito di tale norma la deliberazione 8 maggio 2009 n°84, con la quale il Consiglio comunale di Brescia ha formulato un atto di indirizzo per il recupero delle aree industriali dismesse, auspicando una riqualificazione dell’area Magazzini coordinata con quella delle aree al di là di via Dalmazia, identificabili secondo logica con l’area Pietra (doc. 4 ricorrente, copia delibera citata, ove peraltro dell’area Pietra specificamente non si tratta).

Sempre per l’area Pietra, il 28 luglio 2010 la Finsibi ha presentato al Comune un progetto di riqualificazione ambientale e socioeconomica, comprensivo delle necessarie bonifiche, ed ha in particolare, per quanto qui interessa, ha in tal sede proposto di realizzare sul posto una grande struttura di vendita -in termini correnti un supermercato/centro commerciale- inserita in un ampio complesso direzionale e alberghiero caratterizzato da tre torri (doc. 6 ricorrente, copia proposta);
rispetto a tale progetto, ha allora ottenuto che il Comune in data 30 luglio 2010 proponesse l’attivazione di un Programma integrato di intervento con accordo di programma per la necessaria variante al PRG (doc. 7 ricorrente, copia atto relativo).

Quanto all’area Magazzini, la NAU ha stipulato con il Comune di Brescia la convenzione urbanistica atto 10 dicembre 2010 rep. n°91053 racc. n°28872 Notaro Calini di Brescia, ivi registrata il 28 dicembre 2010 al n°8964 atti pubblici e trascritta il 29 dicembre 2010 ai nn°5432-36/31302-306, per l’attuazione di un Piano integrato di intervento – PII denominato “Sannazzaro”, concernente edifici residenziali, direzionali e commerciali, in cui si prevedeva, in particolare, l’insediamento di sole medie strutture di vendita (doc. 5 ricorrente, copia convenzione);
successivamente, il 30 giugno 2011, la stessa NAU ha proposto una variante al PII per insediarvi invece una grande struttura di vendita, ed otteneva l’adesione della Regione al relativo accordo di programma (doc. 13 ricorrente, copia delibera relativa).

Nelle more, il Comune di Brescia, con delibera consiliare 29 settembre 2011 n°163, adottava il PGT, in cui, per quanto qui interessa, veniva confermato l’assetto appena descritto, in sintesi una grande struttura di vendita per l’area Pietra e medie strutture per l’area Magazzini (doc. ti 10 e 11 ricorrente, estratti delibera citata;
il fatto è peraltro pacifico). Successivamente, la Finsibi, su invito del 10 ottobre 2011, faceva pervenire, il successivo 24 novembre 2011, la documentazione richiesta per il proprio progetto (doc. ti 12 e 14 ricorrente, copia note relative).

Interveniva invece la delibera di approvazione del PGT meglio indicata in epigrafe, la quale, in sintesi, per l’area Pietra, denominata unità di intervento L.2.1., prevede l’eliminazione della grande struttura di vendita e la previsione di una nuova procedura di VAS per l’ambito;
per l’area Magazzini, denominata unità di intervento L.4, prevede invece ora la possibilità di insediare la grande struttura di vendita previa approvazione di variante al PII. La delibera motiva recependo i risultati di uno studio del commercio in Brescia eseguito da una società specializzata di ciò incaricata – certa Prassicoop: quanto all’area Magazzini, osserva che vi è per essa un PII già approvato, che per insediare la grande struttura di vendita è sufficiente adattarlo, che l’area non è monofunzionale e che in essa è altresì è previsto l’insediamento di uffici comunali, con i quali l’attività commerciale si integrerebbe;
quanto all’area Pietra osserva che la riqualificazione dell’area dismessa, pure in sé auspicabile, richiede interventi di dubbia sostenibilità economica e di tempistica incerta e che sarebbe irrazionale localizzare due grandi struttura di vendita in aree antistanti (doc. 18 ricorrente, estratto delibera citata).

Di conseguenza, la Finsibi in data 25 maggio 2012, ha ricevuto comunicazione del blocco del procedimento di accordo di programma già avviato (ricorso p. 26 ottavo rigo;
fatto pacifico).

Avverso la delibera di approvazione del PGT di cui si è detto, la Finsibi propone quindi nella presente sede ricorso, articolato in undici censure, corrispondenti in ordine logico ai seguenti nove motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alla censura alle pp. 26-29 dell’atto, deduce violazione degli artt. 20 e 27 del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163 e 46 del d.l. 25 giugno 2008 n°122 convertito nella l. 6 agosto 2008 n°133, per esser stato asseritamente attribuito senza gara l’incarico di consulenza e assistenza alla redazione del PGT a certo p K;

- con il secondo motivo, corrispondente alla censura seconda alle pp. 29-30, deduce violazione dell’art. 13 comma 7 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12, per esser stato a suo dire superato il termine di 90 giorni accordato, sempre a suo dire a pena di decadenza di tutti gli atti, dalla norma suddetta per controdedurre alle osservazioni e approvare il PGT adottato;

- con il terzo motivo, corrispondente alla censura terza alle pp. 31-33, deduce violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n°241, poiché a suo dire per eliminare la grande struttura di vendita dall’unità di intervento L.

2.1. con modifica del piano rispetto alla versione adottata si sarebbe dovuta disporre una ripubblicazione;

- con il quarto motivo, corrispondente alla censura quarta alle pp. 33-35, deduce violazione dell’art. 6 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152 in quanto per realizzare la grande struttura di vendita sull’area NAU si sarebbe dovuta prevedere una VAS;

- con il quinto motivo, corrispondente alla censura quinta alle pp. 35-36, deduce violazione dell’art. 4 bis della l. r. Lombardia 2 aprile 2010 n°6 in quanto nel piano approvato mancherebbe la programmazione del commercio da tal legge prevista;

- con il sesto motivo, corrispondente alla censura sesta alle pp. 36-40, deduce violazione degli artt. 8 e 57 della l. r. 12 /2005 in quanto nel piano approvato mancherebbe il necessario studio idrogeologico;

- con il settimo motivo, corrispondente alle censure settima, ottava e nona alle pp. 40-58, deduce eccesso di potere per illogicità, in quanto sarebbe irrazionale, sulla base dell’atto di indirizzo del 2009 e dell’iter già descritto, avere assegnato la grande struttura di vendita all’area Magazzini e non all’area Pietra. Aggiunge la Finsibi che a fronte dell’affidamento asseritamente in lei ingenerato e del beneficio costituito dalla bonifica del sito sarebbe servita una particolare motivazione, mancata invece a suo dire nello studio della Prassicoop;

- con l’ottavo motivo, corrispondente alla censura decima alle pp. 58-60, deduce violazione dell’art. 5 del d. lgs. 152/2006, perché a fronte della previsione di VAS per insediare sull’area Pietra la media struttura di vendita non alimentare ivi prevista è richiesta la VAS, non prevista invece per l’area Magazzini;

- con il nono motivo, corrispondente alla censura undecima alle pp. 60-64deduce infine violazione dell’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2012 n°1 convertito nella l. 13 agosto 2011 n°138 e dell’art. 10 d .lgs. 26 marzo 2010 n°59, norme che a suo dire avrebbero introdotto ovvero reso esplicito un principio generale di liberalizzazione delle attività economiche.

Resistono il Comune, con memoria formale 28 dicembre 2012, memoria 4 gennaio 2013, memoria finale 15 novembre e replica 27 novembre 2013, nonché la NAU, con memoria formale 4 gennaio 2013, memoria finale 15 novembre e replica 27 novembre 2013, e in sintesi:

- in via preliminare, sollevano con riferimento all’interesse alla decisione dei motivi quarto e settimo, la questione dell’effettivo oggetto del ricorso della Finsibi, che a dire del Comune riguarderebbe soltanto le previsioni dettate per l’area Pietra, non già quelle dell’area Magazzini, e quindi non le previsioni a vantaggio della NAU (memoria Comune 4 gennaio 2013 pp. 18-19 e 21 dodicesimo rigo dal basso;
memoria Comune 27 novembre 2013;
memoria

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