TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-01-16, n. 201700712
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2017
N. 00712/2017 REG.SEN.
N. 16869/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16869 del 2000, proposto da:
P L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dell'Erba, S T, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Dell'Erba in Roma, via Belsiana, 71;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto
all’attribuzione del grado di sergente in servizio permanente - pagamento differenze retributive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 30 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente espone di aver presto servizio volontario in posizione di ferma prolungata triennale dal 26.9.1990, di aver conseguito il grado di sergente di complemento ai sensi dell’art.36 co. 3 della legge n.958 del 1986, di essere stato posto illegittimamente in congedo illimitato, in violazione dell’art. 34 co. 12 della legge n. 196/1995 in data 26.9.1995;di aver partecipato a successivi concorsi per il reclutamento di volontari in servizio permanente per il grado di Sergente – senza averlo superato - per il grado inferiore di Primo Caporal Maggiore, che ha vinto con conseguente nuovo arruolamento in data 15.10.1996.
Con il ricorso in esame avanza la pretesa all’inquadramento nel grado di Sergente a decorrere dal 1.9.1995 ai sensi dell’art. 34 c. 12 legge 196/1995 (reiterato dall’art. 14. co. 2 legge 196/1995).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che resiste solo formalmente.
All’udienza pubblica del 30.11.2016 la causa – reiscritta a ruolo con DP 5872/2015 a seguito di opposizione a decreto di perenzione n. 11552/2014 - è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso risulta inammissibile sotto plurimi profili.
Innanzitutto, per quanto riguarda la natura dell’azione proposta, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale è da ritenersi inammissibile la domanda del dipendente pubblico volta all'accertamento e alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica, che prescinda dalla tempestiva e puntuale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status, attinenti alla progressione in carriera, ovvero della loro mancata adozione, dato che questa costituisce necessariamente oggetto di una azione a carattere impugnatorio, avente ad oggetto il provvedimento esplicito ovvero, attraverso il meccanismo del silenzio, la mancata adozione del provvedimento;provvedimento che, avendo carattere autoritativo, deve essere impugnato nell'ordinario termine di decadenza di cui all'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (TAR Lazio, sez. I bis, 6782/2013).
Ne consegue che la domanda all’inquadramento nel grado di Sergente, proposta a prescindere dall’impugnativa del provvedimento di inquadramento disposto all’atto di assunzione in servizio a seguito di vincita del concorso a 1700 posti di volontario in servizio permanente, indetto con DM 33 del 6.10.1995, nel grado di Primo Caporale.Anche ove proposta nei termini, siffatta impugnativa sarebbe risultata comunque inammissibile in difetto di impugnativa della clausola del bando di concorso, che, appunto, prevedeva l’inquadramento nel grado contestato, ed in ogni caso sarebbe risultata infondata in quanto la previsione della lex specialis del concorso, indetto ai sensi dell’art. 36 co. 1 del decreto legislativo n. 196/1995, era meramente riproduttiva di analoga previsione normativa.
Va rilevato inoltre che lo stesso ricorrente ha rinunciato al grado con espressa dichiarazione, in data 17.10.96 nonché 9.12.1996, sicchè il ricorso risulta ulteriormente inammissibile, per intervenuta acquiescenza.
Per completezza, va altresì precisato che il ricorso non è stato nemmeno notificato al controinteressato, che va individuato nel soggetto interessato alla rideterminazione della posizione in ruolo del ricorrente che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio in quanto vanta l’interesse sostanziale ad opporsi all’accoglimento del ricorso per conservare la posizione più favorevole occupata in ruolo.
Quanto alle contestazioni relative al provvedimento di collocamento in congedo illimitato del 26.9.1995 è appena il caso di precisare che esse non possono essere utilmente dedotte con il ricorso in esame, proposto 12.9.2000, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa dello stesso, prescritto dall’art. 21 legge n. 1034/1971.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno addossate, come di regola, alla parte soccombente e sono liquidate in dispositivo.