TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-26, n. 202403675
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 03675/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14692/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14692 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Roma di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo n. -OMISSIS- emesso in data-OMISSIS- e notificato in data-OMISSIS-;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente premette essere in Italia dal 2002, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il -OMISSIS-dalla Questura di Roma;
che mentre era in stato di detenzione gli è stata notificato la revoca della carta di soggiorno poiché è stato condannato dal tribunale di Civitavecchia ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 80 e 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 poiché in data -OMISSIS- era stato trovato in possesso di 5.200 grammi di cocaina occultati all’interno di un bagaglio spedito mentre viaggiava con mezzo aereo.
Il decreto si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale dell’interessato desunta dall’unico precedente penale del 2015, e sul mancato recepimento e condivisione del sistema giuridico-sociale sul quale si fonda lo Stato italiano.
Avverso il decreto in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
Violazione di legge, in relazione all’articolo 9, comma 4, e all’articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 e succ. mod. e integr.
Eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di motivazione e di istruttoria.
La motivazione non farebbe alcun cenno alla permanenza da tempo in Italia del ricorrente al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, al comportamento che sarebbe privo di rilievi penali o di polizia ad eccezione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia confermata in appello, che non avrebbe svolto un esame globale della personalità del soggetto.
Dal -OMISSIS- egli sarebbe stato assunto, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la assindatocolf aderente alla confedilizia con sede a Roma con la qualifica di operaio convivente livello B con retribuzione ordinaria mensile; egli inoltre conviverebbe da tempo con una cittadina ucraina, residente in Italia, lavoratrice con contratto e permesso di soggiorno.
Egli, quindi, godrebbe di una situazione abitativa, familiare e lavorativa stabile e duratura, essendo inserito, con la sua famiglia nel tessuto culturale, giuridico e sociale del paese.
Con riguardo alla revoca del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (cui consegue l’espulsione dal territorio nazionale), l’art. 9 comma 10 del D. Lgs. 286/98 prevede che “nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere disposta:
a) Per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato [...]”.
Mancherebbe quindi un esame e una valutazione globale sulla personalità del ricorrente.
Il magistrato di sorveglianza, avrebbe espresso parere favorevole sul soggetto tanto da evidenziare gli atteggiamenti in carcere, tendenti alla completa risocializzazione e al reinserimento nel tessuto sociale dello stesso attraverso i contatti con gli operatori penitenziari e con l’ambiente esterno nel corso della fruizione dei benefici di legge;
2) Travisamento dei fatti con riferimento alla sentenza del 15 febbraio 2015 del Tribunale di Civitavecchia. Mancanza di pericolosità sociale, difetto di motivazione e di istruttoria.
La formula utilizzata per revocare il permesso non sarebbe idonea e sarebbe difforme a quanto sostenuto dal tribunale di sorveglianza di Frosinone.
La questura non avrebbe individuato una ragionevole misura alternativa alla revoca radicale del permesso di soggiorno, né avrebbe indicato alcuna motivazione in merito