TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2019-09-03, n. 201900252
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/09/2019
N. 00252/2019 REG.PROV.PRES.
N. 00835/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2012, proposto da
SI.ECO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F G L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Comune di Peschici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 804 del 21/3/2012, con il quale il Responsabile del II Settore del Comune di Peschici ha determinato il "compenso revisionale" spettante alla Società SI.ECO S.p.A. in relazione all'espletamento del servizio di igiene urbana affidato con i contratti rep. n. 24 del 1/6/2001, rep. n. 34 del 28/2/2002, rep. n. 81 dell'1/3/2004, rep. n. 183 del 20/6/2007;
di ogni altro atto presupposto e connesso;
nonché
per l’accertamento del “compenso revisionale” effettivamente spettante alla SI.ECO S.p.A. in relazione ai detti contratti, con l’aggiunta degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 giugno 2012;
Considerato che con ordinanza collegiale n. 596 del 21 marzo 2018, venne disposta la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di appello n. 4632/2012 proposto avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 272/2012 pendente dinanzi al Consiglio di Stato;
Rilevato che con decreto decisorio n. 1204 del 24 ottobre 2018, tale appello veniva dichiarato estinto per rinuncia, e che nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio nel modo e nei termini stabiliti dall’art. 80, co.1, del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto che, pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto;
Considerato che, in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;